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La condizione giuridica dell'immigrato extracomunitario: divieto di discriminazione e parità di trattamento
Per un diritto europeo dell’immigrazione
I termini
“immigrazione”
e “immigrati”
designano le
persone di
nazionalità
straniera che si
insediano in un
paese ospitante,
diverso da
quello di
origine; mentre
le locuzioni
“migrazioni” e
“migranti”,
adoperate nel
linguaggio
internazionale
(si pensi
all’organismo
dell’ONU
denominato
Organizzazione
Internazionale
per le
Migrazioni),
indicano il più
generale
fenomeno dello
spostamento in
massa di
persone da
determinate
aree geografiche
verso altre, per
finalità di
insediamento a
medio o lungo
termine. I flussi
migratori sono
ascrivibili
essenzialmente
a tre fattori:
motivi
umanitari
(profughi,
sfollati e
richiedenti
asilo);
ricongiungim
ento
familiare;
fattori
economici,
mentre
marginale è
la presenza di
stranieri
addebitabile
a motivi di
studio,
formazione
professionale
o turismo.
Dal secondo
dopoguerra
in poi,
soprattutto a
seguito della
recessione
economica
provocata
dalla crisi
petrolifera e
della
chiusura
delle
frontiere dei
paesi
dell’Europa
del nord, si è
verificato un
mutamento,
dal punto di
vista geopolitico,
delle
cc.dd. “rotte
migratorie”:
cittadini
provenienti
dall’Africa
settentrional
e, dall’Asia,
dall’Estremo
oriente e dai
paesi del
Golfo Persico
hanno
“scelto” di
stabilirsi in
via
permanente
in Europa
meridionale.
La stessa
Italia è
divenuta, da
storico paese
di
“emigrazione
”, un paese di
“immigrazion
e”. I flussi
non hanno
subito arresti
sino ad oggi;
sono, anzi, in
inesorabile
aumento.
Le strategie
messe in campo
dall’UE per
governare il
fenomeno si
muovono
essenzialmente
lungo due
direttrici:
l’ampio utilizzo
di strumenti di
“normazione
leggera” – quali,
ad esempio, il
partenariato, il
principio del
mainstreaming
ed il metodo
aperto di
coordinamento
(MAC) -, e la
politica contro
la
discriminazione
(anche) per
motivi etnici o
razziali.
L’opzione a
favore del soft
law reca con sé
l’indubbio
vantaggio di
godere di un
diffuso
consenso a
livello
istituzionale –
ne sono prova,
inter alia, le
comunicazioni
della
Commissione in
materia di
“approccio
globale” e di
“open
coordination
method” -;
locale – tali
strumenti non
attentano al
principio di
sovranità,
dispiegando,
anzi, un effetto
rassicurante
circa la
possibilità di
controllare gli
sviluppi delle
politiche
comunitarie -, e
sociale,
garantendo il
coinvolgimento
delle parti
interessate nei
processi
decisionali. A
paragone con
l’hard law, la
legislazione
leggera offre,
tuttavia, minori
garanzie quanto
ad
obbligatorietà,
certezza degli
effetti, controllo
giudiziario ed
implementazion
e dei diritti,
oltre a spingere
in direzione
contraria alla,
pure auspicata,
armonizzazione
delle politiche
migratorie
nazionali. La
scelta di
collegare la
gestione dei
flussi migratori
alla politica
antidiscriminato
ria, ribadita nel
Libro verde
“Uguaglianza e
non
discriminazione
nell’Unione
europea
Allargata”
(COM/2004/03
79), non appare,
per parte sua,
del tutto
convincente
nella misura in
cui ravvisa nella
legislazione (sub
specie di
divieto) lo
strumento
esclusivo di
tutela avverso
comportamenti
lesivi della
parità di
trattamento,
lasciando
sostanzialmente
inattuate quelle
misure
“positive”
(campagne di
sensibilizzazion
e, promozione
dei valori della
diversità,
prevenzione,
valutazione
dell’efficacia
delle politiche e
delle prassi) di
cui si riconosce,
in astratto, la
nevralgica
importanza
nell’ambito
dell’azione
comunitaria.
In mancanza di
un’efficace
azione
istituzionale,
imputabile in
primo luogo al
fatto che, sino a
tempi molto
recenti,
l’Unione
Europea non
era investita di
una competenza
formale in
materia di
immigrazione e
di asilo, la
disciplina
apprestata dai
singoli
legislatori
nazionali varia
da paese a
paese, rendendo
oltre modo
problematica
l’auspicata
armonizzazione
a livello
comunitario
delle politiche
“della” e “per”
l’immigrazione,
ovvero
l’individuazion
e delle
condizioni per
l’ammissione e
il soggiorno
degli stranieri
(immigration
policies) e la
predisposizione
di misure
finalizzate
all’erogazione
di servizi
sociali e alla
effettiva
integrazione
nella società
civile del paese
ospitante
(immigrant
policies). A ciò
si aggiunga che
il trattamento
giuridico
riservato agli
individui
provenienti da
paesi terzi
assume
carattere“specif
ico” o,
comunque,
“differenziato”
rispetto a quello
previsto per i
cittadini
comunitari. La
non
coincidenza tra
diritti dello
“straniero” e
diritti del
cittadino
comunitario
non soltanto
impedisce di
stilare un
decalogo delle
situazioni
giuridiche al
primo
riconducibili,
ma delinea una
categoria
contrapposta a
quella di
cittadino di un
paese
appartenente
all’Unione,
nella quale
confluiscono –
per sottrazione
e in via
residuale – i
“non diritti”
dell’immigrato.
A fronte di
questo dato,
spetta
all’interprete –
sgomberato il
campo, per
quanto
possibile, da
condizionament
i di natura
extragiuridica –
sciogliere due
interrogativi:
l’uno relativo
all’opportunitàlegittimità
di un
adattamento
della normativa
interna alle
peculiarità
etniche dei
soggetti
coinvolti;
l’altro,
subordinato alla
risoluzione del
primo quesito
in termini
affermativi,
concernente il
grado di
adeguamento
eventualmente
esigibile da
ciascun sistema
nel rispetto dei
principi e dei
valori che ne
sono a
fondamento. In
ciò si concreta
la dialettica che
la letteratura
specialistica
significativame
nte esprime in
termini di
“identità vs.
differenza”
- …
