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    Durata dei patti parasociali e limiti all’autonomia privata

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    Lo studio concerne la disciplina della durata dei patti parasociali, nel rapporto dialettico tra autonomia privata e autorità che emerge dalla sottrazione ai paciscenti della libertà di vincolarsi per periodi di tempo più lunghi di quelli previsti dagli artt. 123, t.u.f., e 2341-bis, cod civ. Partendo dalla premessa che la fissazione di termini massimi e inderogabili di durata dei rapporti giuridici è soluzione eccezionale, che riflette esigenze di tutela di interessi costituzionalmente protetti, si afferma che le limitazioni poste dalle norme in esame in tanto possono ritenersi giustificate, in quanto preordinate alla tutela di interessi generali ovvero individuali e protetti dalla legge fondamentale. Si passa, quindi, a verificare se la disciplina in esame possa considerarsi coerente con questo paradigma, e, poste alcune precisazioni di vertice sull’ampiezza e sui confini della classe dei patti a tempo indeterminato, si perviene alla conclusione affermativa. La disciplina della durata sembra, infatti, preordinata a consentire periodicamente, nelle società non quotate controllate in forza di patti parasociali tendenzialmente stabili (perché conclusi a tempo determinato), un nuovo giudizio dei soci estranei al patto sulla opportunità di mantenere l’investimento o di disinvestire. È, allora, a tutela dell’interesse di tali soci al disinvestimento che la fissazione ex art. 2341-bis, cod. civ., di momenti inderogabili di soluzione di continuità del controllo deve ritenersi preordinata. Questa considerazione, ponendo in risalto la particolare rilevanza dell’interesse tutelato, in quanto si puntualizzi sul risparmio, sembra fornire uno spunto al fine della giustificazione, sotto il profilo prima posto in luce, del vincolo posto all’autonomia privata in punto di determinazione della durata del rapporto parasociale. Si osserva in conclusione che l’interesse al disinvestimento – o, se si vuole, alla libertà di mobilizzazione dell’investimento – deve essere tutelato anche nei confronti dei soci partecipanti al patto, per la sua importanza primaria in un mercato che si voglia dinamico e dove la libertà di iniziativa si voglia effettivamente tale

    Gli interessi degli amministratori

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    Si commenta l’art. 2391, c.c., muovendo dalla considerazione che si tratta di disposizione rivolta a disciplinare l’interferenza occasionale di interessi facenti capo (per conto proprio o di terzi) agli amministratori, al cui àmbito di applicazione sono estranee, dunque, le ipotesi di interferenza con carattere di ripetitività. Si esamina il criterio di selezione degli interessi rilevanti, suggerendo che possa individuarsi a partire dal carattere “determinato” delle operazioni contemplate dalla norma, e discutendo le implicazioni di questa conclusione riguardo agli interessi facenti capo all’amministratore per conto di terzi. Si illustra, quindi, la disciplina, ponendo in luce il ruolo centrale dell’amministratore che ne è portatore nell’accertamento in concreto dell’interesse interferente

    Controllo dell’impresa e oggetto del patto di famiglia

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    Lo studio muove dalla ricerca sull’oggetto del patto di famiglia, e – individuatolo nella titolarità di un’impresa individuale o nel controllo di un’impresa societaria (che viene attribuita/o al discendente) e nel suo esercizio (al quale il beneficiario si obbliga) – perviene alla ricostruzione della relativa fattispecie. Questa appare essere un accordo tra un soggetto che esercita influenza dominante su (almeno) un’impresa e uno dei suoi discendenti, in forza del quale la situazione di fatto attributiva del controllo viene trasferita dal primo al secondo, il quale assume corrispettivamente l’obbligazione di esercitare l’influenza così acquistata. In chiusura vengono discusse le principali implicazioni e conseguenze della conclusione raggiunta

    Danno da mala gestio e tutela della minoranza

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    Lo studio concerne la disciplina dell’azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza nelle società per azioni. Il fenomeno viene qualificato in termini di gestione d’affari in ambito processuale, illustrandosi le ragioni che impediscono di ravvisare nell’art. 2393-bis, cod. civ., una norma attributiva alla minoranza qualificata di una mera legittimazione all’esercizio dell’azione e impongono, invece, di individuarne il significato precettivo nella presunzione iuris tantum che essa fonda in ordine alla absentia domini, sollevando così i soci attori dal relativo onere probatorio. In conclusione vengono tratteggiate le conseguenze di tale qualificazione sui rapporti tra la minoranza agente e la società
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