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Annullamenti a catena per le decisioni della Commissione nel procedimento di controllo sulle concentrazioni
La Corte mette... al bando i criteri last minute in fase di aggiudicazione di appalti pubblici
Controllo di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: la Corte torna sul tema, più decisa che mai
Commento a sentenza 4 giugno 2015, causa C-5/14 della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza sezione), Kernkraftwerke Lippe Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück. L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo
La “sospetta” decisione della città di Vienna di revocare una gara d’appalto convince la Commissione, ma non il giudice comunitario
Europeizzazione senza membership: mercato e regole di concorrenza nelle costituzioni economiche balcano-occidentali
Diritto all'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni
Il lavoro monografico si inserisce nell'articolato e ampio dibattito relativo ai livelli essenziali delle prestazioni, concentrando l'attenzione su uno dei più importanti diritti sociali che tipicamente caratterizzano i sistemi di welfare state, ossia il diritto all’istruzione. L'analisi si sviluppa partendo da una riflessione generale sul diritto all’istruzione nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione al fine di mettere in luce gli elementi che maggiormente caratterizzano tale diritto e che sono potenzialmente in grado di incidere sulla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni.
Lo stretto legame tra garanzia del diritto e disciplina delle prestazioni ha spostato il focus, successivamente, sul tema delle competenze, in particolare quelle di Stato e regioni in materia di istruzione. Sotto questo profilo, l'analisi dimostra che la competenza statale ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., applicata al diritto all’istruzione, interseca e talora si sovrappone ad altre materie sia di competenza statale, prima fra tutte le “norme generali sull’istruzione”, sia di competenza concorrente quale l’“istruzione” su cui lo Stato è chiamato a fissare i “principi fondamentali”.
Alla problematica del decentramento territoriale, inoltre, si affianca quella del decentramento funzionale che contribuisce a rendere ancora più complessa la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni. Sulla garanzia del diritto all’istruzione, infatti, incide in maniera determinante non solo il ruolo dello Stato e degli enti territoriali ma anche quello delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, oltre che delle università e di tutti quei soggetti che contribuiscono a vario titolo a fornire prestazioni che, direttamente o indirettamente, realizzano il diritto all’istruzione e il diritto allo studio.
In tale complesso quadro di policentrismo territoriale e funzionale, l’analisi normativa e giurisprudenziale ha consentito di fare emergere quali sono gli ambiti nei quali principalmente si declina la disciplina sui livelli essenziali delle prestazioni, attraverso quali criteri e parametri essi trovano definizione e in quale misura contribuiscono, in concreto, a delineare un livello uniforme di tutela del diritto all’istruzione sull’intero territorio nazionale.
Infine, uno degli aspetti più critici e ancora irrisolti nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è quello del loro finanziamento. Sotto questo profilo è emerso che i vari tentativi di definizione dei LEP si sono sempre dovuti confrontare con il sistema di vincoli e limiti alla finanza pubblica e, pertanto, inserirsi indissolubilmente nel quadro delle manovre finanziarie e delle leggi di bilancio. In tale prospettiva, lo studio riflette sulla necessità che, nell’operazione di bilanciamento tra vincoli di bilancio e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, le risorse destinate all’istruzione siano considerate non solo un mero costo ma piuttosto un investimento per la crescita e lo sviluppo, non solo sociale e culturale ma anche economico, del paese
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