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Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Saggi
Patrimonio ecclesiastico ravennate, Codice Teodosiano ed i rapporti dei tabellioni con Costantinopoli nei contratti della Chiesa di Ravenna
L’estensione del patrimonio immobiliare della Chiesa di Ravenna e la diversità delle colture dei suoi terreni offrono un interessante modello di gestione fondiaria di un vasto ed eterogeneo patrimonio.
I papiri più antichi, pubblicati in ultimo da Tjäder, risalgono alla seconda metà del V secolo.
Ad una prima analisi, poiché nel Codice Teodosiano, così come a noi noto, non vi sono costituzioni specificatamente dedicate alla gestione fondiaria ecclesiastica, parrebbero assenti strumenti legislativi di indirizzo in materia. In particolare il secondo libro del sedicesimo titolo “De episcopis, ecclesiis et clericis” si dedica ad altre questioni.
La lacuna è, tuttavia, apparente. Se si considera, infatti, che una buona parte del patrimonio delle Chiese deriva dalla res privata, è lecito ipotizzare che le Chiese abbiano mantenuto gli stessi rapporti giuridici con coloro che coltivavano ed amministravano i terreni della casa imperiale e che, dunque, la normativa sulla gestione dei fondi imperiali fosse applicabile anche ai fondi ecclesiastici che, di fatto, erano strutturalmente identici.
Lo studio dell’enfiteusi ecclesiastica ravennate, una delle tipologie di amministrazione dei fondi, riaccende la questione della conoscibilità da parte dei tabellioni ravennati delle costituzioni orientali. È noto che tale legislazione fosse conosciuta e non si discute che i formulari per l’enfiteusi della seconda metà del VI e del VII secolo si riferissero in particolare alla Nov. 120 del 544, ma si potrebbe avanzare l’ipotesi che il canale di conoscenza e di trasmissione di questi testi, vista la tempestività con cui sono recepiti, potesse anche non essere quello ufficiale della cancelleria, ma quello “professionale” dei tabellioni di Costantinopoli
Alcune osservazioni sul diritto processuale nelle Formulae Andecavenses
Il modello dibattimentale del processo merovingico nella Gallia occidentale (Neustria) è schematizzato nella formula denominata iudicius. Momento centrale sembra essere il giuramento che è tenuto a prestare il convenuto se vuole risolvere la causa. La struttura descritta nel testo mostra commistioni di modelli diversi, da quello formulare a quello della cognitio giustinianea, adattati, tuttavia, ad una società romano-germanica
Wolfgang Ernst, Justinian’s Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon. Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts
Recensione all'opera di W. Ernst sull'importanza del passo di D. 9.2.51 in materia di responsabilità extracontrattuale nella dottrina giuridica occidentale in età medievale e modern
PETER RIEDLBERGER, Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, 13-898
Recensione all'opera di P. Riedlberger sulla legislazione in materia di sanzioni di carattere successorio e famigliare nei confronti degli eterodoss
Land Grant in Antiquity: a pattern for Modern Colonialism Regulations?
Toward the end of the 19th century, an independent Chile experienced a fast-territorial expansion and established several colonies in the southern territories of Santiago, included Araucanía, where lived the Mapuche, a group of indigenous inhabitants of south-central Chile and southwestern Argentine. For this, the government in Santiago promoted a new colonial project. First, the Mapuche were persuaded to remise their land and to live in the cities; second, the Chilean government aimed to convince the European to settle in Chile by describing all benefits of a new life in South America. Many families, especially from Germany and Italy, chosen to live in Chile. This paper aims to point out some similarities between Roman laws of the 4th century CE. regarding the long-standing issue of abandoned lands (agri deserti). and Chilean laws relating to remise and colonization of Mapuche’s territory, especially the laws of 1866 and 1874
Interpretatio visigotica a C.Th. 8.12.1 e la donatio post obitum della prassi nelle province occidentali
La riforma di Costantino sulla donazione è recepita da Teodosio II che la pone ad apertura del dodicesimo titolo del libro ottavo del suo codice.. Delle nove costituzioni di cui è composto il titolo “De donationibus”, sia nella ricostruzione di Mommsen, sia in quella di Krüger, solo due sono restituite dal Breviarium, mentre le restanti sette provengono dal manoscritto Parisinus 9643 (R); esse sono: C.Th. 8.12.1 che riporta il testo della norma costantiniana e C.Th. 8.12.9, costituzione di Teodosio II del 417 che concede al donante di servirsi del costituto possessorio al fine di evitare la formalità della traditio corporalis, requisito altrimenti obbligatorio nella donazione di beni immobili. Entrambe i provvedimenti citati sono corredati da interpretationes le cui differenze stilistiche hanno stimolato una più attenta riflessione sulle possibili fonti utilizzate per la loro redazione. Senza entrare nel merito se le interpretationes siano o meno un’elaborazione originale dei compilatori del Breviarium, oggetto della relazione è la formulazione dell’ipotesi secondo cui il testo dell’interpretatio a C.Th. 8.12.1 possa essere stato preso dai formulari romani. Il confronto tra il testo visigotico e alcune formule di donationes post obitum in uso in Gallia, nel VI secolo ad Angers (Form. Andec. n. 58) e poco dopo il VI secolo a Tours (Form. Turon, n. 1b) sembrano corroborare tale ipotesi
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