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    La visita domiciliare: aspetti medico-legali

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    Nel corso degli anni, parallelamente all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, anche il rapporto medico – paziente ha subito sostanziali mutamenti. Tale cambiamento risulta ancor più evidente qualora si osservi l’orientamento della Giurisprudenza nei confronti della c. d. “colpa medica”. In Italia, da un passato remoto (1950-1970) in cui vigeva una “larghezza di vedute e comprensione” nei confronti di un “particolare” contratto d’opera intellettuale, si è giunti, attraverso un passato prossimo (1970-1985) contraddistinto dall’introduzione della differenza tra casi di addebito consistenti in imperizia ed altri fondati su rilievi di negligenza od imprudenza, ad una situazione caratterizzata, da una parte dalla sempre maggiore e completa partecipazione del paziente nella scelta delle indagini e dei trattamenti proposti dai sanitari, tradottasi nella indispensabilita’ di un idoneo “consenso informato” a qualsiasi atto medico, e dall’altra dal crescente interesse della magistratura nei confronti di quest’ultimo. Interesse mirato a cercare di individuare nella diagnosi, nella prognosi, nella terapia, nella mancata previsione e nella riabilitazione, momenti di colpa professionale di una categoria che senz’altro non aveva saputo ben gestire nel tempo il ruolo di primaria importanza, e forse anche “sacrale”, affidatogli dalla società, ma che d’altra parte non risultava concretamente in grado di soddisfare il passaggio da una medicina del bisogno ad una dei desideri stando all’introduzione di sempre più sofisticati strumenti tecnici diagnostici e curativi, a fronte, però, di oggettive carenze organico-strutturali. Questo “trend negativo”, che poneva nella “borsa del diritto” il titolo “responsabilità del medico in forte e costante rialzo” sembra, comunque, forse destinato se non ad una “inversione di tendenza”, quanto meno ad una “stabilizzazione”, stando alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite Penali, n. 30328 del 10.7.2002, in tema di “comportamento omissivo”. Ed è soprattutto in tale ambito che viene ad inserirsi l’eventuale contenzioso medico-legale correlato alla “visita domiciliare” del MMG e ciò stando anche al contenuto dell’art. 33 del DPR n. 270/2000 in relazione a “chi” questa debba essere prestata e all’urgenza con cui occorrebbe eseguirla. Compito, pertanto, del medico legale sarà quello di fornire gli elementi tecnici di giudizio al fine di consentire di individuare il ricorrere o meno di una omissione di atti d’ufficio (art. 328 cp), se non anche di ricercare le conseguenze rapportabili in concreto all’eventuale comportamento omissivo del sanitario. In questa sede si ritiene, però, essere compito prioritario del medico legale il mettere a disposizione la sua esperienza specialistica così da contribuire ad un confronto interdisciplinare che possa favorire quella cultura della prevenzione, che ormai contraddistingue la moderna Medicina, certi anche che l’esigenza di una adeguata informazione risulti una priorità non solo del paziente, ma anche di chi in concreto se ne prende cura, e che non infrequentemente si sente inoltre condizionato nelle sue scelte diagnostiche e terapeutiche più dal timore di incorrere in “guai” giudiziari, che dal perseguire ciò che “scienza e coscienza” gli consiglierebbero

    Vecchi diritti e nuove responsabilità

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    Si è certamente consci della difficoltà, soprattutto in ambito ospedaliero, di riuscire a “personalizzare” un rapporto che le innovazioni scientifiche (unitamente a plurime linee guida - regionali, ospedaliere, ... - e a sempre più avanzate tecnologie informatiche e telecomunicative) e le esigenze economiche (DRG) hanno reso sempre più distaccato e “mediato” (se non addirittura proibitivo), ma si è convinti che questo sia l’unico rimedio per contrapporsi ad una medicina che, inaridendo la relazione terapeutica, sembra destinata inevitabilmente a “smaterializzare” il paziente. Il medico, se non vorrà perdere il vero senso della sua Professione,dovrà mediare tra quella che in passato era una Missione e quella che oggi viene intesa da molti semplicemente come “una prestazione d’opera intellettuale” simile a molte altre

    Aspetti medico legali del tossicodipendente detenuto in trattamento farmacologico sostitutivo

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    Viene esposta la normativa che riguarda il trattamento del detenuto tossciodipendente: alle note problematiche correlate all’assistenza e all’organizzazione sanitaria in ambito carcerario, si aggiunge un ulteriore coefficiente di difficoltà determinato dall’eventuale stato di tossicodipendenza del detenuto, elemento che può aggravarne ancora di più la “ordinaria” gestione clinico-sanitaria.. Il numero dei tossicodipendenti ed alcoldipendenti che usufruiscono dell’affidamento ex art. 94 del T.U. rispetto all’ordinario affidamento in prova ex art. 47 dell’ordinamento penitenziario è modesto, circa il 20%, nonostante quella che dovrebbe essere una tendenza favorevole dell’ordinamento in considerazione della situazione particolare. In particolare Per gli stranieri, nonostante la circolare del Ministero della Sanità 24/3/2000 n.5, secondo la quale tutte le norme del T.U. si applicano anche agli stranieri detenuti per il profilo preventivo, curativo e riabilitativo, si assiste all’impossibilità di intraprendere programmi terapeutici con sovvenzione pubblica per coloro che non sono residenti e senza permesso di soggiorno, così da risultare praticamente inattuata la misura di cui all’art. 94 T.U

    L'ICF e la valutazione delle capacità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili

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