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Analisi delle fonti di normazione primaria dal 1994 in poi
Il sintagma “crisi della legge” (usato e abusato), spesso viene usato anche per sottolineare "l'arretramento” della produzione normativa di provenienza Parlamentare.
Il termine “crisi” trasuda un “disvalore” e una censura: la produzione normativa non è (o non è più) come dovrebbe essere.
La totalità degli scritti che si esercitano sul tema sottolineano la distanza da “un qualcosa” che non è più presente, una sorta “decadenza” da un “ideale”.
Questa posizione però postula una sorta di “a priori” (il “come” dovrebbe prodursi diritto) che vive sul terreno del “giusto” (e quindi inidoneo a configurare l’illegittimità del contegno “ingiusto”) anche se desidererebbe spostarsi sul terreno del “giuridico” (il solo che consente di qualificare illegittimo alcunché).
Il testo tenta di approcciare al problema da un angolo prospettico diverso, per così dire “numerico e distaccato”, rinunciando alla tentazione di chiedersi da
subito “come dovrebbe essere”, ma analizzando i dati e gli elementi quantitativi di quel che è stato, scandagliandone le eventuali ricorrenze
L'antinomia... è negli occhi di chi guarda
Le definizioni del tema possono variare leggermente a seconda del testo esami-nato, essere più o meno articolate, ma la sostanza non cambia. Il punto di vista è sempre quello dell'interprete (il giudice che si trova ad avere due norme appli-cabili ma reciprocamente inconciliabili); il terreno di analisi è sempre lo scontro tra due norme, la soluzione è sempre un obiettivo da conseguire attraverso l'uso dei criteri di risoluzione delle antinomie, il tasto dolente è sempre l'ipotesi di un'antinomia irresolubile. E se provassimo a cambiare l'angolo prospettico? E se al centro dell'analisi mettessimo non le due (o più) norme ma da un lato l'ordinamento, e dall'altro, la fattispecie concreta posta all'attenzione dell'interprete? Il quadro cambierebbe radicalmente: la questione di fondo diverrebbe quella di indagare in che modo l'ordinamento risponde all'esigenza di disciplinare la singola fattispecie. Le conseguenze di questo cambio prospettico non sono minimali: l'interprete non assumerebbe il ruolo di "risolutore" (che utilizza come strumenti i "criteri di risoluzione delle antinomie") ma di un "ricercatore" (che utilizza i "criteri di individuazione della norma applicabile"); inoltre non si porrebbe il problema dell'antinomia insolubile. Questa linea di ricerca richiede non solo la dimostrazione dei propri assunti in sede di teoria, ma anche la verifica in ambito giurisprudenziale dell'uso concreto del termine "antinomia", giacché, spesso, l'uso atecnico (o comunque in senso lato) del lemma non contribuisce a una chiara percezione delle caratteristiche del fenomeno dell'antinomia
La delega in bianco nella giurisprudenza costituzionale
Le notizie di stampa che hanno accompagnato la genesi della legge di delega 183/2014, meglio nota come job act, la qualificavano come “delega in bianco”, sottintendendo che da un lato il Parlamento non abbia ottemperato agli obblighi che l’art. 76 della Costituzione gli imponeva, dall’altro in tema di riforma del lavoro il Governo potrà esercitare la delega ricevuta in ”perfetta autonomia”; ma esattamente quali sono i confini logico-giuridici riconducibili al sintagma "delega in bianco" e gli stessi, a loro volte, sono riconducibili alla legge di delega 183/2014
La Delega in bianco nella giurisprudenza costituzionale - Riflessioni a margine della legge 183/2014
Dei requisiti imposti dall'art. 76 Cost. alla delegazione legislativa, la previsione dei principi e criteri direttivi risulta essere la meno definibile. La ricerca si propone, esaminando la giurisprudenza costituzionale, di trovare confini oggettivi alla nozione di "delega in bianco
La Corte Costituzionale e la dimensione temporale della norma (quando la Corte si muove nel "tetraspazio normativo")
La norma giuridica ha una propria dimensione temporale. Le semplici "coordinate" dell'atto normativo possono al massimo identificare la disposizione (il significante) ma non la norma (il significato). Neanche la lettura della disposizione "alla luce" dell'ordinamento può essere sufficiente. Occorre invece effettuare una lettura "nel tempo": come un organismo vivente la norma giuridica muta e si evolve. La Corte Costituzionale, riprendendo un filone (apparentemente) abbandonato torna a precisare il "frammento temporale" della norma da sanzionare con l'incostituzionalità. Il presente lavoro si propone di dimostrare come tale operare non sia di natura eccezionale in quanto la dimensione temporale dell'ablazione compiuta dalla Corte, sia in realtà, sempre presente
La stanchezza dei valori costituzionali
Con la sentenza 70/15 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del blocco della “perequazione automatica” disposto dal Decreto legge 201/11 con riferimento ai trattamenti pensionistici d’importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo.
L’attenzione dei media si è concentrata sulle conseguenze materiali degli effetti (ovviamente economici) della sentenza e sulle possibilità di manovra a disposizione l’Esecutivo per far fronte all’imprevista spesa senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli comunitari nonché gli impegni sul fronte della spesa sociale; gli aspetti più propriamente di merito (il perché la normativa sia stata censurata e se la Corte poteva fare altrimenti) sono rimasti in secondo piano
Certo, sotto il profilo meramente ontologico, la norma è stata dichiarata incostituzionale perché tale era e ciò perché la Corte (come qualsiasi giudice) non “crea”, né tantomeno “sceglie” (nel senso proprio del termine), ma “applica”; quindi, per definizione, non vi era alcun’altra opzione possibile. Pur rimanendo ancorati a questa lettura deontica, vi è comunque la possibilità, partendo dalla “diagnosi” effettuata dalla Consulta, di rilevare gli elementi intrinseci delle cause e, quindi, i “sintomi” di un’incostituzionalità caratterizzata da elementi per certi versi peculiari
IL LEGISLATORE INTERPRETE NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA.
La nozione è pacifica: le "leggi di interpretazione autentica" sono leggi che interpretano altre leggi.
Eppure la sola esistenza concettuale di queste leggi mette in crisi la ripartizione classica dei poteri che vuole un legislatore che produce atti normativi e un potere giurisdizionale che li applichi.
Con la legge di interpretazione autentica si capovolgono i ruoli legislatore che non produce ma interpreta (cosa che per simmetria, offre argomenti per paventare possibili funzioni innovative svolte dal potere giurisdizionale.
L'idea che il legislatore possa farsi interprete lascia perplessi.
Come lascia perplessi il fatto che l’argomento non pare molto studiato, nonostante il fenomeno sia assai più vasto di quanto si possa immaginare
Il presente studio offre un’analisi non solo di merito ma anche quantitativa del fenomeno con particolare riguardo alle posizioni espresse dalla Corte Costituzionale
I limiti temporali all'efficacia delle sentenze costituzionali.
La Corte Costituzionale ha due sole possibilità: o accoglie la questione di legittimità costituzionale o la rigetta. Eppure in qualsiasi manuale di diritto Costituzionale si enumerano diversi "tipi" di sentenze (dalle interpretative alle additive di principio passando per le manipolative deltempo). Il presente lavoro si propone di ricondurre queste diversi "tipi" di sentenze alle uniche due categorie realmente esistenti: accoglimento e rigetto
Le leggi di interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam
Le leggi di interpretazione autentica appartengono al regno degli atti normativi o degli atti interpretativi? La domanda, apparentemente banale, non si prefigge soltanto di indagare in quale categoria concettuale collocare questa tipologia di atti, ma anche di comprendere quali siano gli effetti concreti sul piano normativo. Ad esempio: sono ammissibili le leggi di interpretazione autentica in materia penale? E, in caso di risposta affermativa, gli effetti concreti arrivano ad "aggirare" i limiti costituzionali alla retroattività in materia penale?. Partendo dalle principali teorie relative in materia ed esaminando dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo la dimensione del fenomeno, si tenta di rispondere all'interrogativo di fondo (ed agli altri che il fenomeno suscita) e a ricostruire una lettura in chiave riduzionistica
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