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    La tutela interordinamentale dei diritti fondamentali dopo la sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale italiana: quali ricadute nello spazio economico e giuridico europeo?

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    In questo articolo l’Autore ripercorre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale italiana sviluppatesi a seguito del rinvio pregiudiziale del 2014 del GUP di Cuneo in merito alla disciplina italiana sulla prescrizione dei reati e alla compatibilità con le norme europee sulla concorrenza e sulle libertà economiche, per valutare le conseguenze che il riaccendersi del conflitto interordinamentale può determinare. In particolare la questione dei c.d. «controlimiti costituzionali» viene riesaminata, dopo l’esito del secondo rinvio pregiudiziale (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2017, nel caso M.A.S., e sentenza della Corte costituzionale italiana n. 115/2018), nel senso di escludere che vi possa essere una "competitività" fra sistemi di protezione dei diritti fondamentali, essendo, semmai, necessario ap-procciare il tema in termini di individuazione degli elementi di collegamento che consentono di collocare la fattispecie nella sua dimensione giuridica effettiva, e, di conseguenza, di individuazione dell’ordinamento entro il quale essa potrà trovare adeguata soluzione. Poiché da una simile strutturazione giuridica dei rapporti interordinamentali potrebbe derivare una diversità o disomogeneità di trattamento di condizioni obiettivamente uguali, l’A. individua nel «dialogo fra Corti» lo stru-mento più adatto a consentire in futuro il convergere assiologico dei sistemi, anche in funzione del ruolo che le tradizioni costituzionali comuni rivestono nell’ambito delle fonti Ue. In this article the Author examines the case-law of the European Court of Justice and the Italian Constitutional Court following the preliminary ruling of 2014 of the Italian Preliminary Hearing Judge of Cuneo with regard to the Italian rules on limitation periods ("time-barred") which may give rise to impunity. The Italian Judge raised the question of the coherence of the time-barred rules with the European competition law and economic freedoms. This issue must also be examined in order to evaluate the possible consequences of the renewed outbreak of conflicts between the different legal orders. In particular the constitutional "counter-limits" issue is analysed with reference to the most recent judgments in the so-called “Taricco Saga” (ECJ judgment M.A.S. of 2017 and the Italian Constitutional Court judgment No. 115/2018). The author considers that the two different legal systems are not in competition with each other. The Author further considers that it is necessary to look at all the relevant circumstances which require that a specific legal framework should be applied, in order to find the best juridical solution to the specific cases. Finally the author remarks that the dialogue and cooperation between supreme courts – in particular on the role of the constitutional traditions common to the Member States - is the best instrument in order to assure the convergence of the different legal orders on the same value-system, also considering that the multi-level structure of human rights protection could lead to a difference in treatment of the same situations on the basis of the rules applicable to the specific cases

    Primum vivere? Le produzioni biologiche fra nuova Pac, esigenze di sostenibilità e sicurezza alimentare

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    Il saggio intende fornire una prospettiva d’insieme sul futuro del metodo di produzione biologica alla luce dei recenti sviluppi della Pac e della nuova crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina. Vengono, quindi, in primo luogo passate in rassegna le principali fonti di soft e hard law degli ultimi anni che hanno impresso una notevole spinta all’evoluzione dell’agricoltura europea in chiave “bio”, sottolineando le coerenze delle recenti scelte del legislatore italiano con il quadro complessivo delle indicazioni europee. In secondo luogo, vengono analizzati alcuni dati economici recenti e studi internazionali di impatto circa le conseguenze dell’evoluzione descritta sulla produttività agricola, mettendole in relazione con la nuova interruzione della catena degli approvvigionamenti provocata dalle vicende belliche ucraine e la probabile grave crisi alimentare che si verificherà in autunno. A mo’ di sintesi l’articolo si conclude con alcune considerazioni (necessariamente provvisorie) sulla compatibilità del metodo di agricoltura biologica con le esigenze della sicurezza alimentare, da contemperare, tuttavia, nel breve periodo con alcuni allentamenti del modello per far fronte alle responsabilità internazionali dell’Unione europea in relazione alla crisi umanitaria che deriverà dalla mancata distribuzione sui mercati internazionali del raccolto ucraino di cereali 2021-2022. This article portraits an overall perspective of the future of organic productions in the light of the recent development of the Cap and the international crisis brought by the war in Ukraine. The Author, first of all, reviews the sources of soft and hard law which have boosted in recent years the organic method in European agriculture, paying specific attention to the Italian legislation. Secondly the article analyses the impact of the European Green Deal approach on the agricultural productivity, matching the results of many different scientific studies with the emerging criticism brought by the war in Ukraine and the food security crisis that – unfortunately – will follow in Autumn. As a result, some final considerations on the persistent compatibility of the organic approach with food security will be set out. The Author considers the organic method fundamental to face the current environmental threats, but some criteria of this model need to be relaxed in the short run in order to face the Ukranian situation and the European international responsibility for food security

    Sviluppo sostenibile ed effettività della governance multilivello

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    Abstract [It]: L’articolo indaga l’attuale crisi ambientale da un punto di vista giuridico, ponendosi l’interrogativo su quali strumenti di governance possano garantire una svolta globale in tempi brevi. Muovendo dal problema della “sovranità interna” sulle risorse naturali, l’A. analizza la capacità del diritto internazionale generale di limitare l’autonomia degli Stati in materia nonché le risposte fornite dalle Organizzazioni Internazionali intermedie. Viene quindi valorizzato questo livello di governance delle relazioni internazionali, concentrandosi particolarmente sulle politiche dell’Unione europea e sul loro impatto ambientale, economico e sociale anche nel prossimo futuro. Abstract [En]: This article analyses the current environmental crisis from a juridical point of view and focuses on the appropriate level of governance in order to assure a radical change in the approach to this matter in a short time frame. Starting from the issue of the “internal sovereignty” on natural resources, the Author analyses the power of general international law in limiting the autonomy of States in this field, and the answers given by intermediate International Organizations. This level of governance is highlighted through a wide analysis of European Union politics and on their impact on environmental, economical and social relationships also in the immediate future

    Meglio il giudice a Berlino (Lussemburgo)? Garanzie difensive e termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi nella necessaria prospettiva europea

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    Il commento analizza la sentenza della Corte costituzionale italiana relativa alla lacuna normativa contenuta nella legge 689/81 sulle sanzioni amministrative, che priva di un termine per la conclusione del procedimento tutte le fattispecie non rientranti in ambiti specificamente regolamentati (fra le quali possono annoverarsi anche numerose disposizioni sostanziali dell’Unione europea). La Corte costituzionale ha dichiarato nella sostanza l’incompatibilità di una simile lacuna a svariate norme della nostra Costituzione, ma ha concluso per la manifesta inammissibilità dei quesiti sottoposti dal giudice remittente in quanto sottesi ad ottenere una pronuncia additiva “prevaricante” rispetto al potere discrezionale del legislatore di individuare la “durata” ragionevole del procedimento sanzionatorio amministrativo. Ciò comporta un ulteriore rinvio sine die della soluzione giuridica a un problema capace di incidere in profondità sui diritti fondamentali degli individui sottoposti a questi procedimenti nonché sul funzionamento dell’amministrazione anche quando applica le norme UE (cfr. ambiente, alimenti etc.). Inoltre la lacuna in oggetto nelle specifiche condizioni descritte appare in conflitto con altrettante disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali UE. Il commento ipotizza, quindi, quali argomenti potrebbero condurre ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per consentire una definizione della questione che non lasci privi di tutela i cittadini attualmente coinvolti in procedimenti giudiziari di questo tipo e spinga il legislatore nazionale a calendarizzare una modifica alla normativa in questione il prima possibile. In particolare vengono esaminati i profili della autonomia procedurale degli Stati membri e della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo in base alle norme della Carta UE, il tutto nella prospettiva di una interpretazione conforme della l. 689/81 rispetto ai vincoli di efficacia, proporzionalità e dissuasività della disciplina sanzionatoria connessa a norme sostanziali di diritto dell’Unione europea ovvero della possibile disapplicazione della norma interna nella parte in cui la lacuna normativa esaminata consenta una ingiustificata e abnorme durata dei procedimenti sanzionatori amministrativi. This comment analyses the judgment of the Italian Constitutional Court on the regulatory gap in the general law on the procedure for the imposition of administrative penalties (law no. 689 of 1981). This rule does not provide a deadline in the ambit of administrative penalty proceedings, even when the penalty is imposed in accordance with European Union Law. The Italian Constitutional Court stated that the gap mentioned above is not compatible with a number of Constitutional principles and rules, but dismissed the case because the solution would have implied an “addition” to the current structure of the law, which falls within the prerogatives of the Parliament (in particular, the decision related to the maximum duration of an administrative proceeding depends on the discretion of the national Legislator). As a consequence, the juridical solution to this problem could be postponed “sine die”, with a negative impact on fundamental rights of people subject to these kind of proceedings as well as on the functioning of the public administration which is called to implement EU Law (as it happens, in particular, in the field of food law, environmental law etc.). Furthermore, the gap in question seems to be in conflict with many different rules of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The comment suggests some juridical issues that could lead to a preliminary referral on the basis of art. 267 TFEU, in order to allow the protection of fundamental rights of the defendant in these proceedings and, at the same time, to force the modification of the Italian Law No. 689 of 1981. In particular the Author analyses the national procedural autonomy and the limit of the protection of fundamental rights on the basis of the EU Charter. The output suggested is the interpretation of the national law in conformity with the European Union Law or, in the cases where this is not possible, the disapplication of the national law in question in order to protect the fundamental rights of the defendant

    Sulle ragioni dell'incoerenza fra il dire e il fare: l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775

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    Questo articolo affronta il tema del rapporto fra obblighi di trasparenza sull’origine delle merci e regole del mercato interno dell’Unione europea, assumendo come paradigma giuridico la vicenda dell’esecuzione dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, con particolare riferimento al regolamento della Commissione (UE) n. 2018/775 sull’origine dell’ingrediente primario. L’Autore, dopo aver ricostruito il quadro giuridico d’insieme nei suoi presupposti storico-evolutivi, analizza le lacune e le numerose contraddizioni dell’esecuzione del regolamento del 2011, espressione di una mai superata resistenza culturale ed econo-mica degli Stati nord-europei verso la piena discovery delle fasi della filiera nell’etichettatura dei prodotti ali-mentari. L’analisi consente, peraltro, di far emergere le innumerevoli ambiguità delle istituzioni europee, strette fra il «dire» e il «fare» in una paralizzante incertezza politica e giuridica. L’articolo si conclude, quindi, con una più ampia riflessione sui motivi per i quali questa lettura stereotipata del mercato interno dovrebbe essere abbandonata una volta per tutte, in favore di un approccio più moderno ai problemi di equità sociale e sostenibilità territoriale. L’auspicio è, dunque, un ripensamento della posizione attendista della Commissione (e di numerosi Stati membri), a partire proprio dalla discussione ancora pendente sull’implementazione dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che potrebbe conoscere nuovo impulso per effetto del rinnovamento delle principali istituzioni dell’Unione a seguito delle elezioni dello scorso mese di Maggio. This article analyses the relationship between transparency rules (with regard to country of origin labelling) and the European Single Market regulation, taking as the juridical paradigm the implementation of art. 26 of the EU regulation 1169/2011 (in particular: the regulation of execution of the EU Commission No. 2018/775 laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Par-liament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food). The Author, after a description of the historical and evolutionary juridical framework, focuses on the regulatory gap and the many contradiction of the execution of the 2011 regulation on food information to consumers, that are the expression of a cultural resistance of Member States that has not been overcome (in particular: the North European States) to a complete understanding of the steps required in food labelling. The analysis exposes the numerous ambiguities of the European Institutions, with the contrasts between what is “said” and what is “done” which leads to a stalemate of political and juridical uncertainty. The article ends, therefore, with a wider reflection on the reasons for a stereotyped interpretation of the Internal market, that should be abandoned as soon as possible, in favour of a more modern approach with regard to social equity and territorial cohesion. The hope is, in the end, that the EU Commission (and the Member States) will rethink its (their) position, starting from the pending discussion on the execution of article 26 of the EU Regulation No. 1169/2011, that could give a new impulse to the issue after the renewal of the European Institutions this year

    ANCORA SUL CONFLITTO FRA INDICAZIONI DI ORIGINE IN ETICHETTA E DOP/IGP: IL CASO DELL’«ALTOPIANO DI ASIAGO» AL VAGLIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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    Questo commento analizza la sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana sul marchio "Altopiano di Asiago", nella quale vengono affrontati due temi fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche nel diritto nell'ordina-mento Ue: la questione della «evocazione» e quella della sopravvivenza di marchi registrati anteriormente a una DOP/IGP. Con riferimento al primo profilo la Corte richiama la complessa evoluzione della giurisprudenza Ue in mate-ria e conclude che il marchio «Altopiano di Asiago» è da considerarsi senz'altro evocativo della DOP «Asiago» in base a tutti i criteri enunciati dalla Corte di giustizia Ue. Con riferimento al secondo aspetto, la Corte, preso atto della ante-riorità del marchio, ne dichiara possibile la sopravvivenza ex art. 14 reg. 510/06/CE affermando che sussiste un interes-se anche del singolo operatore a poter vantare l'origine delle proprie merci attraverso l'etichettatura (interesse preso in considerazione anche dal legislatore Ue e nazionale, ove si considerino le numerose recenti norme sull'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari), in ragione del quale si giustifica la registrazione del marchio e la sua salvezza rispetto alla successiva protezione del toponimo come DOP, fatto salvo l'accertamento della buona fede (rimesso al giudice di merito). Il commento finale trae spunto da questo passaggio per sottolineare come la forza crescente della nozione di "evocazione" stia innescando una serie di conflitti sul territorio, a causa della mancanza nella normativa sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità di una esplicita clausola di flessibilità che consenta l'uso leale e professionalmente corretto del toponimo come mera indicazione di provenienza. La tendenza a leggere la disciplina sulle indicazioni geografiche in chiave monopolistica induce gli operatori del settore a una elevata cautela (id est: ad astenersi anche solo dall'accostamento concettuale dei prodotti generici con quelli DOP/IGP), sacrificando la concorrenza e numerosi diritti fondamentali quali la libertà di espressione e le libertà economiche. L'attuale struttura normativa induce, inoltre, una elevata conflittualità sul territorio stesso di origine, con esiti spesso incerti a causa delle diverse sensibilità dei giudici nazionali sul tema. L'Autore conclude, quindi, la sua analisi auspicando un intervento "manutentivo" delle norme in esame che tenga conto dei diversi interessi in giuoco e, traendo ispirazione dalla giurisprudenza e dalla normativa sui marchi, possa operare un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in giuoco. This article analyses the judgment of the Italian Supreme Court (Cassazione) on the trademark «Altopiano di Asiago», that tackles two fundamental issues regarding the protection of geographical indications of food in European Union law: the topic of «evocation» and the conflict between a trademark and a P.D.O./P.G.I. Concerning the first point, the Italian Court refers to the ECJ case-law on the notion of «evocation» and concludes that the trademark «Altopiano di Asiago», used for a cheese produced in the specific area of «Asiago» a town in the north-east of Italy, must be considered as an evocation of the P.D.O. «Asiago» based on all the criteria stated by the European Court of Justice in its case-law on the matter. Concerning the second point, given that the trademark «Altopiano di Asiago» was registered before the P.D.O. "Asiago", the Italian Court states that its use can continue in accordance with article 14 of the EC Regulation No. 510/06, also because there is a specific interest of food business operators in showing the origin of their food products, as emerges from the many recent national and EU rules on the origin of foodstuff and/or food ingredients. This specific interest could be protected also through a trademark if it had been registered in good faith before the P.D.O./P.G.I. in question. The Author's final remark highlights that the increase in the protection of geographical indications in EU law (and, in particular, the expanding area of application of the concept of "evocation") is leading to many conflicts within the same territory, considering the lack of a clear «flexibility» clause in the general rules on the protection of P.D.O./P.G.I. related to the fair and lawful use of a toponym in the labelling to give a general indication of the provenance of the foodstuff. The "monopolistic" reading of the G.I. regulations leads food business operators to change their behaviour (i.e.: to refrain from any possible juxtaposition with P.D.O./P.G.I.) but this effect can lead to a limitation of some fundamental rights, such as freedom of expression and economic freedoms, or can increase judicial conflicts to safeguard the economic interests of competitors (with uncertain results, considering the different approaches of national judges to this topic). Finally, the Author remarks that it appears desirable a regulatory solution to this problem, which implies an update of the current regulatory framework in the same direction of trademark case-law and regulatory experience

    L'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari (d.legisl. n. 145 del 2017) (seconda parte) - Le definizioni e gli obblighi per le imprese (artt. 3 e 4)

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    Commento agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 145/2017 sull'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari (gli articoli commentati dettano le disposizioni sostanziali in materia. L'A. evidenzia la ratio normativa e le criticità derivanti da una tecnica di redazione della norma non adeguata, oltre alle possibili conflittualità della materia con le disposizioni UE rilevanti)

    La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri

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    Negli ultimi tempi si sente sempre più frequentemente parlare di carne coltivata in laboratorio. In effetti la tecnologia in questione dopo circa vent’anni dai primi studi è ormai pronta; alcuni paesi (e.g. Singapore, Israele) ne hanno già autorizzato la commercializzazione mentre antri (e.g. Stati Uniti) si apprestano a farlo. Siamo, dunque, alla vigilia di una nuova possibile rivoluzione industriale che potrebbe cambiare profondamente le nostre abitudini alimentari e, con essa, anche la struttura sociale fondamentale che ha visto nell’agricoltura e nella zootecnia uno dei pilastri su cui è stata edificata la nostra identità culturale e la nostra storia. Oltre a ciò, iniziano a circolare le consuete informazioni allarmistiche sulle conseguenze che questi nuovi prodotti potrebbero avere sulla salute delle persone, dato che la tecnologia in questione sfrutta le cellule staminali animali per farle replicare in bioreattori grazie a sostanze stimolanti. Si intrecciano, dunque, in questo scenario “perfetto” le contrapposizioni generali fra sostenibilità, innovazione tecnologica, tutela della salute delle persone e della struttura sociale attuale. Come in tutti i momenti di “svolta storica” è indispensabile che il cambiamento venga accompagnato (rectius: preceduto) da scelte normative che non devono riflettere le contrapposizioni sociali già esistenti, ma assumere una posizione autorevole, neutrale, basata sulla scienza. In Europa questo “pivotal moment” legislativo è accompagnato dalla difficoltà di individuare quale livello di governance possa, in effetti, essere nelle condizioni migliori per assumere queste decioni, considerato il già complesso quadro regolatorio vigente e i delicati meccanismi di ripartizione di competenze e priorità che reggono l’interazione fra ordinamento dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. L’articolo, muovendo da una cornice generale della materia, ricostruisce il quadro regolatorio dei diversi profili giuridicamente rilevanti della produzione e commercializzazione di carne coltivata in laboratorio, per poi analizzare il caso della recentissima legge italiana n. 172/2023 che ne ha vietato la produzione, commercializzazione e somministrazione su tutto il territorio della Repubblica. La norma verrà esaminata tanto nel merito, quanto con riferimento ai suoi profili conflittuali con le fonti Ue già esistenti e alle problematiche procedurali legate all’obbligo di notifica preventiva. Il lavoro si conclude, infine, traendo alcuni insegnamenti da quanto è successo per sollecitare una azione condivisa a livello Ue prima che vengano sottoposti i primi dossier per la valutazione come novel foods e che, di conseguenza, i prodotti si diffondano sul mercato creando le condizioni per un definitivo consolidamento delle contrapposizioni ideologiche già oggi esistenti

    “No safe level” ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare

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    La recente normativa irlandese sulle avvertenze precauzionali nell’etichettatura degli alcolici ha dato la stura a numerose polemiche in merito al rischio che una eccessiva demonizzazione del consumo di alcolici possa distruggere il mercato di prodotti che da millenni hanno contribuito alla costruzione dell’identità culturale, sociale ed economica dei popoli europei. L’articolo muove da alcuni dati scientifici recenti, che hanno segnalato la difficoltà (se, non, l’impossibilità) di identificare un “safe level of consumption” per valutare se iniziative normative come quella descritta possano essere legittime alla luce del complesso riparto di competenze fra Stati membri e Unione europea in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, nonché a quali principi debba improntarsi l’azione precauzionale dei legislatori nazionali intenzionati a proteggere la salute dei propri cittadini dal rischio di alcolismo. L’articolo si chiude con alcune riflessioni de iure condendo in merito alle possibilità future di scongiurare i conflitti (giuridici, commerciali e culturali) che questa frammentazione normativa potrebbe determinare, sollecitando il riavvio di un dialogo a livello europeo naufragato nel 2021 allorquando nel Parlamento europeo non è stata raggiunta la maggioranza su una proposta di regolamentazione specifica avanzata dalla Commissione Ue

    La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l'uso legittimo di una DOP – IGP come ingrediente caratterizzante nell'etichettatura degli alimenti trasformati o composti.

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    il commento analizza la recente sentenza 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Sud Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando l'articolo 103 paragrafo 2 lett. b) del regolamento OCM Unica n. 1308/13 sulla protezione delle denominazioni geografiche dei vini, ha chiarito che la loro inclusione nell'etichettatura di un prodotto alimentare elaborato o composto come "ingredienti caratterizzanti" non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui le DOP sono protette in ogni circostanza, ma può rientrare nell'ambito delle pratiche commerciali corrette laddove l'ingrediente effettivamente impiegato conferisca al prodotto alimentare elaborato o composto una caratteristica essenziale. In forza di ciò la nota formula alcune considerazioni circa la compatibilità della disciplina nazionale in materia (cfr. d.lgs. 297/04, art. 1) per segnalarne la potenziale conflittualità con le conclusioni della Corte o, quantomeno, la mancanza di proporzionalità fra la disposizione e gli obiettivi perseguiti, in danno delle stesse DOP – IGP che si vorrebbero tutelare
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