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    Convivenza e coabitazione

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    Il libro esamina i molteplici significati che i termini convivenza e coabitazione, ed i relativi verbi, assumono nei numerosi articoli del libro primo del codice civile che li contengono. L’indagine non si arresta all’esame isolato delle disposizioni dei singoli articoli, ma, snodandosi alla luce dei criteri di interpretazione sistematica e funzionale, consente una lettura complessiva dei principali istituti del diritto di famiglia – dalla separazione, al divorzio, dalla filiazione legittima alla potestà genitoriale – nella prospettiva, per certi versi inedita e secondaria, della coppia convivenza/coabitazione. La ricerca del significato che questi vocaboli rivestono nelle odierne disposizioni è condotta considerando i precedenti storici - dal codice del 1942 a quello del 1865 e, talora, al modello della codificazione napoleonica – e rivela come, in non pochi casi, la formulazione vigente sia pigramente debitrice delle passate opzioni legislative. Da qui l’opportunità, di ordine pratico, di fornire all’operatore del diritto le ragioni di un’interpretazione evolutiva, consona allo spirito del diritto di famiglia emerso dalla riforma del 1975 e, ancora prima, dall’introduzione del divorzio e di suggerire una rimeditazione legislativa di alcune disposizioni che consegni alla storia quei frammenti dei testi legislativi ormai superati e fonte di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. In non poche disposizioni, il fatto della convivenza o della coabitazione (o la loro assenza) tra i coniugi e tra essi ed i figli si presenta di dubbio significato ed incerta applicazione; il libro offre un analitico esame delle possibili soluzioni ermeneutiche, delle relative motivazioni e degli orientamenti giurisprudenziali, dei quali non si omette di segnalare il carattere talvolta tralatizio e, in alcuni casi, l’estrema semplificazione rispetto ai suggerimenti della dottrina: così è, ad esempio, per la mancata coabitazione dei coniugi ai fini dell’azione di disconoscimento di paternità ex art. 235, per la coabitazione quale dovere coniugale sancito dall’art. 143, per la coabitazione annuale dei coniugi quale fatto preclusivo dell’impugnazione del matrimonio ex art. 119, 120 e 122, per la convivenza con la famiglia come presupposto del dovere di contribuzione del figlio maggiorenne ex art. 315 c.c. Ampio ed approfondito esame è dedicato sia al termine «convivente», impiegato per la prima volta con funzione di sostantivo nel codice civile agli artt. 342 bis e 342 ter, introdotti dalla l. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), sia alla locuzione «persona stabilmente convivente» inserita negli artt. 408, 410, 411, 417 e 426 del codice dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha parzialmente riformato gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ed istituito, accanto ad essi, l’amministrazione di sostegno

    Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (l. 8 febbraio 2006, n. 54), Commentato a cura di Mantovani M. Commento all'art. 1 (art. 155, commi 4,5,6, cod.civ.)

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    Il commento all’art. 1 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, è limitato alle nuove disposizioni dei commi 4, 5, e 6 dell’art. 155 c.c. Viene esaminato il contenuto e l’individuazione del dovere di mantenimento nella previsione del comma 4, che, nella sua formulazione, dopo aver ribadito il principio di proporzionalità, sembra ancorarlo unicamente al reddito dell’obbligato; ciò impone una lettura della disposizione in combinato disposto con quella dell’art. 148, comma 1, c.c. Ampia indagine è svolta con riguardo al rapporto tra il comma 4, nella parte in cui contenpla la possibilità del giudice di disporre a carico di un genitore ed in favore dell’altro la corresponsione di un assegno periodico, ed il comma 2, che, dopo aver rimesso al giudice il potere di stabilire misura e modalità con cui ciascun genitore provvede (anche) al mantenimento, affida all’autonomia privata dei genitori la stipulazione di accordi riguardo alla cura ed al mantenimento dei figli. Si individua il possibile contenuto di tali accordi ed i limiti che essi incontrano. Ricostruita quale modalità privilegiata di mantenimento quella c.d. diretta, si indaga se, a fronte del silenzio legislativo, tale modalità sia specifica dell’affidamento condiviso o sia compatibile anche con l’affidamento monogenitoriale. Vengono, quindi, esaminati i criteri legislativi di determinazione del quantum dell’assegno, precisandosi come essi costituiscano recepimento legislativo degli orientamenti formatisi in giurisprudenza prima della novella; si segnala, inoltre, che tali parametri vanno, comunque, integrati con quello stabilito dall’art. 155 quater c.c. in tema di assegnazione della casa familiare. Da ultimo, viene indagato il significato della disposizione del 6 comma, che abilita il giudice, in caso di insufficiente documentazione circa le condizioni economiche di ciascuno dei genitori, a disporre indagini a mezzo della polizia tributaria. In particolare, da un lato, si individuano criticamente i limiti della previsione nella parte in cui estende l’indagine tributaria anche a soggetti diversi dai genitori che siano intestatari di redditi e beni oggetto della controversia e, dall’altro lato, si indagano i rapporti con la disposizione dell’art. 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, che pure prevede indagini sui redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita dei coniugi commesse alla polizia tributaria. Rifiutando la tesi dell’abrogazione tacita di quest’ultima disposizione, si conclude per la sua persistente applicabilità limitata, però, unicamente ai rapporti tra i coniugi divorziati e divorziandi
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