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    SU REFERENDUM E DEMOCRAZIA: RIPRENDENDO UN DIALOGO (TROPPO PRESTO) INTERROTTO CON GLADIO GEMMA

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    Scritto in memoria del costituzionalista modenese Gladio Gemma (1938-2021) in cui si delinea la personalità scientifica ed umana dell’Autore attraverso una disanima dei Suoi numerosi scritti in tema di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativ

    In ricordo di Gladio Gemma

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    Ricordo scientifico ed umano, scritto a quattro mani dai due Autori, del loro comune Maestro Gladio Gemma. Lo scritto è stato anche pubblicato sulla Rivista online dell'Associazione italiana dei costituzionalisti a pochi giorni dalla scomparsa del giurista modenese (https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/comunicazioni-aic/in-ricordo-di-gladio-gemma

    Premessa dei curatori

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    Premessa introduttiva al volume che raccoglie gli scritti in memoria del giurista modenese Gladio Gemm

    Pandemia da Covid-19 e obbligo vaccinale per i lavoratori: quali limiti costituzionali?

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    Lo scritto riproduce una relazione tenuta nel corso del Seminario su: L'obbligo vaccinale dei lavoratori durante l’emergenza sanitaria, svoltosi il 14 maggio del 2021, ed analizza, alla luce dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale comune e costituzionale, i limiti che la Costituzione impone per la legittima previsione di trattamenti sanitari obbligatori (id est: l’«interesse della collettività», la salvaguardia della salute del soggetto vaccinato, la riserva di legge, il rispetto per la persona unama e la necessaria «determinatezza» del trattamento imposto). Vengono inoltre svolte considerazioni sul tema del riparto di competenze, in materia, tra Stato e Regioni

    Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021)

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    L’Autore analizza l’innovativa tecnica decisionale utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 41 del 2021 ponendone in luce analogie e differenze rispetto a schemi argomentativi simili, gli effetti che la stessa produce nei confronti del legislatore e degli organi giurisdizionali nonché alcuni rilievi critici che la stessa suscita a causa del mancato rispetto del carattere incidentale del giudizio sulle leggi

    L’horror vacui nel controllo di costituzionalità su misure di carattere sanzionatorio (note a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2021)

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    La sent. n. 185 del 2021 si segnala all’attenzione del lettore, più che per il merito della decisione adottata dalla Corte costituzionale, per alcune riflessioni, di più ampio respiro, che si leggono nel punto 3 della motivazione in diritto. Qui, infatti, la Corte tratteggia un quadro articolato e sufficientemente preciso delle molteplici opzioni decisorie a sua disposizione ogniqualvolta si trovi a giudicare su una misura sanzionatoria in contrasto con la Costituzione. Quadro che procede, peraltro, da un’aperta negazione dell’esistenza dell’horror vacui, ossia del timore, da sempre nutrito dal giudice delle leggi, per le gravi conseguenze che potrebbero determinarsi a causa dei “vuoti” normativi provocati dall’adozione di una sentenza di mero accoglimento. L’Autore, peraltro, evidenzia, al riguardo, che, a seguito di una lettura un po’ più approfondita delle riflessioni sviluppate dalla Corte costituzionale, è possibile sostenere che quelle argomentazioni che, prima facie, sembravano rappresentare una sorta di epitaffio per un fenomeno che ha fortemente influenzato il modo di agire e di decidere della Consulta sin dai suoi esordi, rivestono, in realtà, un rilievo assai meno dirompente. Resta il fatto, tuttavia, che, con l’odierna pronuncia, la Corte ha affermato (in astratto) ed hai poi utilizzato (in concreto) la propria capacità di risolvere in prima persona questioni relative a misure sanzionatorie illegittime anche mediante il ricorso a sentenze di accoglimento tout court. Riappropriandosi, in tal modo – per lo meno in parte qua – del suo tradizionale ruolo di giurisdizione di annullamento

    Una pronuncia a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale

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    Con la sent. n. 40 del 2023 la Corte costituzionale ha modificato la sanzione prevista per le inadempienze compiute dagli organismi di controllo delle produzioni agroalimentari DOP o IGP, rispetto «alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche», portandola dai precedenti cinquantamila euro fissi ad un intervallo compreso da un minimo di diecimila ad un massimo di cinquantamila euro. L’Autore critica la sentenza in oggetto sia, più in generale, in quanto riconducibile al filone giurisprudenziale delle pronunce cosiddette a “rime possibili”, le quali pongono seri problemi circa il rispetto della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore; sia per l’utilizzo solo parziale che è stato fatto, nel caso di specie, del “punto di riferimento” normativo che ha permesso alla Corte di riscrivere la norma censurata (ossia della forbice edittale che è prevista per l’analogo caso di inadempienze compiute da organismi di controllo dei prodotti BIO). Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, la Corte adotta una pronuncia che appare non soltanto a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Ed usufruisce, in tal modo, di un ulteriore grado di discrezionalità rispetto a quanto praticato in passato. Il tutto in un campo, quale quello della dosimetria sanzionatoria, nel quale si manifesta al massimo grado l’esigenza che siano invece i rappresentanti politici, e non il giudice delle leggi, ad individuare l’entità della reazione prevista dall’ordinamento giuridico in presenza di lesioni di un determinato bene

    Sulle più recenti tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore: le sentenze a “rime possibili” e le ordinanze di “incostituzionalità prospettata”

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    L’Autore, dopo aver ricordato che l’horror vacui è un fenomeno che da sempre influenza i comportamenti tenuti, nell’ambito del giudizio sulle leggi, dalla Corte costituzionale, sofferma la propria attenzione sulle più recenti tecniche decisionali che sono state elaborate, dalla Consulta, proprio per ovviare a tale problema. Vengono così esaminate puntualmente, nei loro caratteri strutturali e nei loro profili di criticità, le ordinanze di “incostituzionalità prospettata”, a partire dal cosiddetto caso Cappato e le sentenze a “rime possibili” che la Corte adotta, dal 2016, (quasi) esclusivamente in materia penale. Il saggio si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro sul ruolo che la Corte dovrebbe svolgere nell’ambito della nostra forma di governo di fronte alla profonda crisi che la rappresentanza politica sta attualmente attraversand

    Incostituzionalità «sopravvenuta» vs. manipolazione degli effetti temporali: alcune precisazioni terminologiche e concettuali

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    La Corte costituzionale, nella sent. n. 246 del 2019, parla di una «eccezione» alla «naturale retroattività» delle sentenze di accoglimento «allorché è la stessa Corte che indica in dispositivo la data in cui si verifica l’incostituzionalità». L'autore critica siffatta affermazione ponendo in evidenza come l'utilizzo del criterio meramente formale in parola non consenta alla Consulta di distinguere tra loro tecniche decisionali assai diverse (incostituzionalità sopravvenuta e differita). Non si tratta, peraltro, di una questione meramente classificatoria o di pura dogmatica giuridica giacché la distinzione in oggetto comporta, al contrario, precise conseguenze sia in ordine alla legittimità dell’intervento della Corte sia sotto il profilo, più generale, del ruolo che dovrebbe svolgere l’organo di giustizia costituzionale nel nostro ordinamento

    Recensione a Simone Barbareschi, Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi, Napoli, Editoriale scientifica, 2022.

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    IIl saggio monografico si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo vengono definiti i caratteri del modello italiano di giudizio sulle leggi. Nel secondo l’Autore illustra il rapporto che si era venuto instaurando, in quest’ambito, tra la Corte costituzionale ed i giudici comuni sino alla prima metà del secondo decennio degli anni duemila. Rapporto che era chiaramente contraddistinto da una forte “diffusione” del controllo di costituzionalità. Nel terzo l’analisi si focalizza sulla giurisprudenza costituzionale più recente (2015-2022) allo scopo di illustrare i principali «Sommovimenti in senso centripeto» che caratterizzano la fase del giudizio di costituzionalità tuttora in corso (attenuazione dell'obbligo di interpretazione conforme, vicenda Taricco, soluzione data dalla sent. n. 269 del 2017 alla problematica delle questioni doppiamente pregiudiziali). Nel quarto l’Autore fornisce una lettura originale e complessiva degli orientamenti giurisprudenziali poc’anzi esaminati, aprendo, tra l’altro, la sua indagine a considerazioni di più ampio respiro che attengono alla vexata quaestio del “posto” del giudice delle leggi all’interno della nostra forma di governo. Nel complesso un volume che si segnala all’attenzione del lettore per l’accurata trattazione di dinamiche molto discusse nelle recenti analisi concernenti il sistema di giustizia costituzionale italiano e per la prospettazione di un punto di sintesi delle stesse interessante e ben argomentato
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