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Metodologia evolutiva nel diritto della Navigazione della post-modernita ́
Come nozioni generali del sapere giuridico marittimo il con¬cetto di sistema giuridico, per definitionem, può coincidere con il frontespizio della teoria delle fonti, quello di ordinamento giuridi¬co è il frontespizio della teoria dei soggetti; il concetto di sistema giuridico è un prius rispetto a quello di ordinamento giuridico marittimo, perché ne determina la struttura, in quanto determina “la situazione giuridica” dei soggetti di diritto marittimo in una considerazione unitaria di un complesso di rapporti giuridici. Di certo, non invochiamo l’esclusiva della fornitura di tali nozioni. Il GrundWert che informa l’intiero sistema culturale del dirit¬to marittimo è il commercio, che esprime l’esigenza primaria del¬la vita economica delle comunità umane degli Stati contempora¬nei, rappresentandone il fenomeno originario della realtà giuridica marittima, portuale, commerciale e costituendone la categoria pri¬maria della scienza giuridica marittima: il commercio è l’interesse giuridico fondamentale del nostro ordinamento giuridico, extra¬territoriale, interstatuale. Ogni interesse concreto sorge nell’am¬bito dell’interesse fondamentale, o si deve confrontare con esso, a condizione che prima si sia prodotto un fatto, o un complesso di fatti. L’interesse puntuale o individualizzato può venire soddisfat¬to solo se trova soddisfacimento anche l’interesse fondamentale che, per suo tramite, gli interessi giuridici concreti passano dalla condizione di rilevanza alla condizione di efficacia
NORME POSITIVE INTERNAZIONALI E CONSUETUDINI INTERNAZIONALI MARITTIME NELLA SISTEMATICA REGOLATIVA DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE
I PORTI FRANCHI NEL MONDO. STRUMENTI PER UNA MODERNA POLITICA MARITTIMO-PORTUALE (FRANCESCA TRAMPUS).
TRASPORTI, DIRITTO ECONOMIA, POLITIC
“Una pseudoriforma, con prefigurazione di un’Amministrazione tutoria ed economica “scissa” dal resto del sistema giuridico aeronautico internazionale”
Il vizio più vistoso che inficia l’intero impianto normativo e, quindi, le singole e complessive soluzioni proposte, è prodotto dall’accoglimento di un presupposto erroneo, quale quello costituito dalla sua giuridicità a posteriori, non certamente ineribile appunto “allo stare a se” del mondo giuridico aeronautico: una realtà giuridica, complessa ed articolata, come quella aeronautica, che è conoscibile e teorizzabile come tale, e rispetto alla quale la conoscenza e la sistemazione tecnica sono, neanche sempre, un mero presupposto, non permette di scambiare il dato giuridico con la materiale enunciazione delle norme, o, quel che è peggio, dipartendo anche da un dato positivo diverso da quello emergente dagli altri assetti aeronautici vigenti. In buona sostanza, non si possono mescolare le essenze e gli elementi teologici con quelli tecnici; l’essenza del fenomeno aeronautico con l’atto di essere, il quale ultimo può risultare errato, come nel caso del progetto di legge che ne occupa, di fronte al sistema o alla sua logica, o ad ambedue assieme
“Sull’immigrazione per via mare”
In tema di immigrazione per via mare, sono stati profilati dei quesiti che palesano pregio tecnico-giuridico (c.d. Giurisdizione estesa o forte), involgendo, da un lato un problema di rilevanza del diritto internazionale pubblico, nelle sue diverse componenti, sul diritto interno, e dall’altro quello dei criteri di collegamento dello Stato Italiano idonei a reprimere, in alto mare, cioè nelle acque internazionali, le condotte penalmente rilevanti contenute nella legge recentissima promulgata in materia di immigrazione clandestina di trasporto illecito di migranti
recensione:Leopoldo Tullio “Codice della navigazione”( ottava edizione, ed. A. Giuffrè, 2002), ”
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