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    L’utilizzazione delle unità da diporto per finalità alberghiere, enogastronomiche, di intrattenimento

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    L’evoluzione del settore della navigazione da diporto negli anni più recenti ha visto progressivamente affermarsi nella prassi nuove forme di utilizzo delle unità da diporto per fini di lucro, diverse da quelle originariamente tipizzate dal codice della nautica da diporto e in cui l’attività di navigazione è passata in secondo piano: sempre più, infatti, le unità da diporto sono divenute luogo di aggregazione, di intrattenimento, mutando la loro destinazione naturale (la mera navigazione lusoria), per essere adibite a vere e proprie strutture ricettive, o a ristoranti, o ancora a location esclusiva per organizzare convegni e celebrare feste ed eventi. Il problema che si pone, a seguito dell’affermarsi di tali nuove tipologie di utilizzo delle unità da diporto, concerne la relativa qualificazione giuridica: si constata, a tal proposito, che i contratti di locazione e di noleggio, come disciplinati dal d.lg. 171/2005, sia nella impostazione originaria che in forza delle modifiche frattanto intervenute, riescono a conciliarsi solo parzialmente con le caratteristiche proprie di tali nuove tipologie di utilizzo commerciale

    La sistematica dei contratti di utilizzazione della nave nell’ordinamento tedesco

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    German Handelgesetzbuch knows shipping contracts as Italian navigation code as well: however Handelgesetzbuch provides several differences from Italian code referring both legal classification of the contract and obligations of the parties

    Ancora in tema di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. Dopo il caso Promoimpresa, alla Corte di Giustizia una nuova richiesta di interpretazione della direttiva Bolkestein e dell'art. 49 TFUE

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    L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato agiva innanzi al T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce per l’annullamento di svariate deliberazioni adottate dal Comune di Ginosa (TA) nel corso dell’anno 2020, ed aventi ad oggetto la proroga delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere con diversi concessionari: l’Autorità, invero, ravvisava in tali deliberazioni una violazione sia dell’art. 49 TFUE sia dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein). Il T.A.R. Puglia-Sezione di Lecce adito sottoponeva al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea nove questioni pregiudiziali attinenti alla validità o meno della Direttiva 2006/123 e all’interpretazione del diritto unionale

    Pirateria e istituti civilistici della navigazione marittima. Gli ordinamenti italiano, francese e tedesco a confronto

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    Ritenere che la pirateria marittima sia un fenomeno estinto, o comunque in via di estinzione, è errato: essa si evolve e muta i propri caratteri, interessando aree geografiche nuove e rivolgendo la propria attenzione ad obiettivi diversi. Se è pur vero che, rispetto al decennio precedente, gli attacchi sono meno frequenti, d’altra parte è innegabile la persistente presenza dei pirati nelle zone strategiche per il commercio internazionale, ove gli interessi si fanno pregnanti sotto il profilo economico. Oltre ad attentare, in linea generale, alla sicurezza della navigazione marittima, i fenomeni di pirateria determinano rilevanti conseguenze contrattuali. Il  volume prende in esame tali implicazioni, approfondendo sul piano civilistico quali siano le incidenze che la pirateria importa sui contratti di assicurazione e di utilizzazione della nave, e ponendo a confronto la normativa italiana con la diversa disciplina degli ordinamenti francese e tedesco
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