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DISPOSIZIONI PENALI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE (L. 190/2012 e L. 69/2015)
In riferimento alla Parte speciale del diritto penale, per rimanere solo nell’ambito dei Delitti contro la Pubblica amministrazione, la legge n. 69 del 2015 ha riformato le norme c.d. anticorruzione, appena introdotte ovvero modificate dalla legge n. 190 del 2012 (a suo tempo esposte in Le disposizioni penali della legge anticorruzione numero 190 del 2012, a cura di P. Pittaro, EUT, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2013) ed ha introdotto le novelle relative alla premialità a seguito della collaborazione processuale (art. 323-bis, comma 2 c.p) ed alla riparazione pecuniaria (artt. 163, comma 4 e 322-quater c.p.; art. 444, comma 1-ter c.p.p.). Nell’attesa di un più ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, viene offerta una prima descrizione ed analisi di tali disposizioni
Introduzione. Linee di politica criminale per un legislatore senza requie
Negli anni 2014 e 2015 il legislatore penale ha introdotto o riformato importanti fattispecie del Diritto penale, in riferimento sia alla Parte generale, sia alla Parte speciale di tale disciplina. Nel primo settore la legge n. 67 del 2014 ha introdotto l’istituto della messa in prova per i soggetti adulti (di cui gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale), mentre il D.Lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale, recante il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 99 del codice penale, relativo alla obbligatorietà dei previsti casi di recidiva reiterata. Nell’altro settore, per rimanere solo nell’ambito dei Delitti contro la Pubblica amministrazione, la legge n. 69 del 2015 ha riformato le norme c.d. anticorruzione, appena introdotte ovvero modificate dalla legge n. 190 del 2012 (a suo tempo esposte in Le disposizioni penali della legge anticorruzione numero 190 del 2012, a cura di P. Pittaro, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2013) ed ha introdotto le novelle relative alla premialità a seguito della collaborazione processuale (art. 323-bis, comma 2 c.p) ed alla riparazione pecuniaria (artt. 163, comma 4 e 322-quater c.p.; art. 444, comma 1-ter c.p.p.). Nell’attesa di un più ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, viene offerta una prima riflessione su tali intenti del legislatore
Oltraggio a pubblico ufficiale
Analisi dettagliata dell'art. 341-bis del codice penale che prevede e punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, con particolare riferimento al danno da reato ex art. 185 c.p
La normativa penale 2012-2015. La disciplina della corruzione e le principali innovazioni alla parte generale del codice penale
Negli anni 2014 e 2015 il legislatore penale ha introdotto o riformato importanti fattispecie del Diritto penale, in riferimento sia alla Parte generale, sia alla Parte speciale di tale disciplina. Nel primo settore la legge n. 67 del 2014 ha introdotto l’istituto della messa in prova per i soggetti adulti (di cui gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale), mentre il D.Lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale, recante il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 99 del codice penale, relativo alla obbligatorietà dei previsti casi di recidiva reiterata. Nell’altro settore, per rimanere solo nell’ambito dei Delitti contro la Pubblica amministrazione, la legge n. 69 del 2015 ha riformato le norme c.d. anticorruzione, appena introdotte ovvero modificate dalla legge n. 190 del 2012 (a suo tempo esposte in Le disposizioni penali della legge anticorruzione numero 190 del 2012, a cura di P. Pittaro, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2013) ed ha introdotto le novelle relative alla premialità a seguito della collaborazione processuale (art. 323-bis, comma 2 c.p) ed alla riparazione pecuniaria (artt. 163, comma 4 e 322-quater c.p.; art. 444, comma 1-ter c.p.p.). Nell’attesa di un più ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, viene offerta una prima analisi di tali disposizioni
Una complessa eredità giuridica.
Viene presentato il tema oggetto delle varie relazioni contenute nel volume, delineando come il codice Rocco del 1930, tuttora vigente pur con molteplici mutazioni ed inserimenti normativi, risenta sia del clima culturale della pur declinante Scuola Positiva sia le istanze del preminente Tecnicismo giuridico: influenze che ancora condizionano la legislazione penale attuale
Costituisce reato costringere un minore a scrivere ripetutamente "Sono un ladro e non devo rubare"
Concorso di circostanze eterogenee a effetto speciale e ragguaglio della pena pecuniaria
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 del codice della strada, deve trovare applicazione l'art. 63, comma 4, c.p. In tal caso il giudice dovrà, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis,cod. strada raddoppiare le sanzioni previste dal comma 2 (sia arresto e ammenda) e potrà poi, dandone conto in motivazione, ai sensi dell'art. 63, comma 4,c.p. operare un aumento fino ad un terzo della pena risultante, sia per quanto riguarda la componente detentiva che quella pecuniaria. Tuttavia, nel determinare tale ulteriore aumento, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il quantum di aumento relativo all'arresto dovrà essere poi ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p
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