242 research outputs found

    Emergenza Covid-19 e limitazioni della libertà personale dei migranti

    No full text
    L’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato l’adozione di drastiche misure limitative di alcune libertà fondamentali costituzionalmente protette, caratterizzate da un rilevante livello di ampiezza ed incisività, contenute in una legislazione eccezionale che regolamenta uno stato di emergenza di cui non vi è traccia di disciplina nella Carta costituzionale. Per inciso, i riferimenti in essa contenuti riguardano i concetti di necessità ed urgenza, a partire dall’art. 77 relativo al decreto-legge, espressivo dell’idea di Governo “signore delle fonti”, “legittimato ad infrangere gli argini procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover raggiungere. L’unica disposizione in cui l’urgenza si trasforma in una vera e propria emergenza – senza, tuttavia, alcuna esplicitazione – è quella contenuta nell’art. 78 sulla dichiarazione dello stato di guerra spettante alle Camere che legittima l’esercizio di una serie di poteri extra ordinem governativi, altamente discrezionali e fondati su un obbligo di motivazione ben precisa, nonché temporanei e legati un circoscritto arco temporale, “onde evitare di trasformare quanto stabilito in uno stato di eccezione”, proporzionali e ragionevoli. Obbiettivo centrale delle misure restrittive, ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza colposa come quella in atto, è quello di tutela della salute intesa non solo come fondamentale diritto dell’individuo ma anche come interesse della collettività, ritenuto preminente rispetto agli altri interessi sottesi alle varie norme costituzionali via via compresse. Nella prima fase d’urgenza, il decreto-legge n. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, autorizzava il Governo a regolare situazioni emergenziali attraverso poteri di eccezione, anche in deroga alla legge e limitativi di diritti, che si sono esplicitati con l’adozione di una serie di misure determinate (art. 1) e indeterminate (art. 2), sulla cui legittimità alcuni autori dubitano, trattandosi di restrizioni contenute in atti formalmente amministrativi integrativi di una fonte di legge sulla base di una integrazione implicante una scelta valutativa significativa nel determinare il contenuto di disvalore del fatto. Il successivo D.L. n. 19/2020 ha reso più determinata la fonte legislativa posta su un livello superiore della fonte secondaria, specificando le condotte proibite e mutando la natura della responsabilità̀ da penale ad amministrativa nonché prevedendo l’applicazione della legge favorevole rispetto a leggi vigenti nello stesso arco temporale emergenziale

    Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale (articolo aggiunto dalla l. 11 agosto 2003, n. 228)

    No full text
    Introdotto dall’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, l’art. 25 quinquies estende la responsabilità da reato agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. Tale previsione normativa si inserisce nella tendenza del legislatore di allargamento del catalogo dei reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rispetto al ristretto numero inizialmente previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. (Incipit

    Modelli e sanzioni dell’Ente nel contrasto alla fattispecie penale del “caporalato”. Il superamento di un insostenibile vuoto normativo

    No full text
    L’inserimento del delitto di cui all’art. 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231 del 2001 ha imposto alle imprese l’adozione di un sistema di organizzazione prevenzionale interno, finalizzato a contrastare il rischio di condotte di sfruttamento e di approfittamento delle prestazioni lavorative, realizzate (anche) nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Tale rischio è correlabile trasversalmente a qualsiasi ente, a prescindere dal settore produttivo di operatività, che impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento, ovvero conferisca in appalto servizi ad imprese fornitrici senza aver attuato adeguate cautele. La creazione di un sistema prevenzionale interno è destinata a porsi come necessaria condizione per le imprese che intendano connotare in senso etico le proprie relazioni interne e svolgere secondo modelli di legalità l’attività produttiva cui vengono preposte

    Profili penalistici del soccorso in mare dei migranti

    No full text
    La vita del migrante, nemico pericoloso di una società (in)sicura, è al centro di forti contrasti tra tutela dei diritti individuali e prerogative statali di protezione dei confini dalla minaccia dell’immigrazione irregolare. Di fronte alla formless fear della immigrazione vista come dato emergenziale anziché strutturale, la dimensione della cd. crimmigration, in cui il diritto penale talora sacrifica le tradizionali garanzie liberali, investe la materia dei soccorsi in mare. Nella gestione dei flussi migratori le pretese di criminalizzazione della politica e le ragioni di giustificazione del diritto non trovano facile conciliazione; il nuovo diritto penale della sicurezza, così, nella materia dei soccorsi, “divora tutti i principi dello Stato di diritto” (Naucke). Dalla analisi del diritto di emigrare e del dovere di soccorrere – seguendo la tripartizio- ne tra obblighi del comandante e obblighi dello Stato di bandiera e costiero – si passa a quella dei noti casi giudiziari, quali “Iuventa” e “Sea Watch 3”, visti come i più recenti tentativi della giurisprudenza di estendere la fattispecie di favoreggiamento dell’immi- grazione illegale agli ingressi delle navi trasportanti i migranti. L’ossimoro «délit de solidarité», oltre che nel dibattito pubblico, trova riscontro in alcuni provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, con cui si dispone il sequestro delle imbarcazioni impegnate nel prestare soccorso ai migranti e la condanna dei comandanti delle ONG, che scelgono di offrire prontamente un place of safety ai naufraghi in stato di pericolo in mare. Il paradigma umanitario dell’ultima giurisprudenza, invece, è in grado di superare i più recenti tentativi dell’azione governativa di contrasto all’operato delle ONG per il tra- mite di provvedimenti ministeriali in palese contrasto con gli obblighi convenzionali ed europei, proponendo un modello di tutela giuridica più avanzato dei diritti del migrante

    Andrea Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art.603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 135

    No full text
    Il presente lavoro costituisce recensione all'opera monografica di Andrea Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, Torino, 2020

    Idoneità dei modelli aziendali 231 e due diligence nei processi di outsourcing. riflessioni sulle recenti applicazioni dell’amministrazione giudiziaria per sfruttamento di manodopera nel sistema di supply chain dell’alta moda

    No full text
    Alcune aziende di moda italiane sono state recentemente sottoposte alla misura dell’amministrazione giudiziaria, a seguito di accerta- menti di fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito dei propri cicli produttivi. Scopo della misura emanata e` quello di ricondurre il corrotto ciclo imprenditoriale nella dimensione dell’economia legale e di contrastare la contaminazione illecita di imprese sane. Anche le misure preventive dei Modelli aziendali 231 consentono la neutralizzazione dei rischi connessi alle condotte illecite di sfruttamento da parte di appaltatori, subappaltatori e fornitori. L’importanza dei M.O.G.C. e` ancor più evidente se associata al- l’idea di una responsabilità di impresa come delineata dalla recente Direttiva europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence (“CS3D”), che mira a promuovere un modello di comportamento societario sostenibile ed etico, prescrivendo obblighi di due diligence rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. I Modelli 231 delle imprese committenti, pertanto, devono essere integrati con modelli di sostenibilità, in grado di tracciare una mappatura capillare dei rischi connessi a eventuali responsabilità nella gestione della filiera produttiva

    Caso Uber. Analisi del nuovo modello di gestione e controllo

    No full text
    Il recente decreto di revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria nel caso Uber Italy S.r.l. è stato disposto sulla circostanza che la predetta azienda avesse adottato un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo per la riduzione del rischio di commissione dei reati. Gli obiettivi raggiunti dalla Società – si legge nella relazione conclusiva dell'amministratore giudiziario – sono quelli di aver adempiuto al programma prescrizionale, di essersi dotata di un assetto organizzativo e di organi di controllo nonché di presidi di legalità rafforzati, di aver vietato la concessione delle attività e dei servizi in subappalto (dai quali si era originata la misura), di aver adottato i protocolli adeguati nella mappatura delle cd. aree sensibili, nonché di essere stata riammessa all'interno delle associazioni di categoria con ruoli dirigenziali. Di seguito, dunque, verranno analizzate alcune prescrizioni rilevanti del recente modello di gestione e controllo adottato che si appresta a diventare modello positivo e di riferimento per l'industria del food delivery, a tutela della salute e del benessere dei corrieri e di tutti i lavoratori

    L’estensione del modello Cpr: recenti sviluppi nel patto italo-albanese

    No full text
    Le misure riconducibili al paradigma della migration detention possiedono un contenuto fortemente afflittivo e avvolto da un involucro nominalistico che alimenta il dibattito sulla necessaria collocazione del trattenimento amministrativo nell’ambito della matière criminelle. La creazione di centri di detenzione amministrativa, sotto la gestione italiana, in territorio albanese, dei (soli) migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea, impone il dibattito sulla legittimità di tali strutture, sul loro concreto funzionamento e sulla conseguente compressione dei diritti dei migranti coinvolti

    Data protection e immigrazione irregolare: quali tutele (in)esistenti?

    No full text
    Le procedure utilizzate nella gestione della migrazione, dell’asilo e del controllo delle frontiere hanno inevitabilmente effetti su persone che si trovano spesso in una posizione particolarmente vulnerabile, che subiscono la natura discriminatoria dei sistemi di IA utilizzati in tali contesti. Il mancato equilibrio degli interessi in gioco, tra diritti individuali e sicurezza pubblica, stimola un approfondimento sulla possibilità di attuare "forme di sorveglianza di massa e di profilazione delle persone", con un evidente rischio di compressione dei diritti fondamentali, convenzionalmente e costituzionalmente garantiti della personalità. (incipit
    corecore