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    Le Province tra norme costituzionali e prospettive di riforma

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    Nella consapevolezza dei perduranti tentativi di riforma, anche costituzionale, della disciplina delle Province, lo scritto si propone di fornire una panoramica delle garanzie di cui tali enti sono titolari in base alle disposizioni della Costituzione attualmente vigenti. In particolare, dall’esame delle attribuzioni poste in capo alla Provincia (e condivise, in buona parte, con gli altri enti locali) emerge – anche dopo la revisione costituzionale del 2001 – un suo ruolo funzionale assistito da tutele, nel complesso, piuttosto “deboli” e per diversi aspetti soggette alla mediazione legislativa. A conferma di ciò, si dà conto della più recente giurisprudenza costituzionale in materia che, nella sent. n. 220/2013, ha fatto riferimento alla legge quale strumento idoneo ad incidere, anche nel profondo, sull’assetto delle competenze provinciali. Successivamente, si mostra come le garanzie più stringenti, per l’ente provinciale, siano ravvisabili nella protezione costituzionale della sua dimensione territoriale, rispetto alla quale la legge va incontro a limiti, se non altro di carattere procedimentale, più penetranti. Infine, vengono svolte alcune considerazioni critiche in ordine sia al “salvataggio” operato dalla Corte di taluni aspetti della normazione primaria in tema di commissariamento delle Province, sia alla mancanza di complessiva linearità nelle più recenti proposte governative di riforma

    La Corte elimina la componente di “concretezza” dal giudizio in via incidentale

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    Il commento si sofferma sugli aspetti più problematici della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 con cui è stata dichiarata l’illegittimità, ma soltanto pro futuro, della normativa sulla c.d. Robin tax. In particolare, si mette in evidenza come l’inclusione del giudizio a quo tra quelli in cui la disciplina illegittima dovrà essere comunque applicata, si ponga in contraddizione con il senso dell’accesso incidentale alla Corte e con il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale

    Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire dall’ord. n. 207/2018 sul “caso Cappato”)

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    L'articolo analizza il fondamento costituzionale del "diritto alla vita", in una prospettiva critica rispetto alle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che lo qualificano genericamente come diritto implicito o che pervengono alla sua identificazione attraverso l'interpretazione per valori. In particolare, sulla scorta delle disposizioni costituzionali, si perviene a individuare il contenuto specifico di tale diritto nelle sue due declinazioni di "diritto a non essere privato da altri della vita" e di "diritto a ricevere i mezzi economici necessari per vivere". Si giunge, poi, a escludere che dalla Costituzione possa desumersi un dovere di vivere, senza che però se ne possa trarre neppure un diritto costituzionale al suicidio. Quest'ultimo, pertanto, viene inquadrato come comportamento lecito dal punto di vista costituzionale, benché non assistito da specifiche garanzie, con conseguente possibilità per il legislatore di disporre discrezionalmente della sua qualificazione in termini di liceità o illiceità

    Procreazione medicalmente assistita e irrevocabilità del consenso della donna: obbligo illegittimo o obbligo-fantasma?

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    L’articolo si confronta con la questione dell’obbligo di impianto dell’embrione, derivante dalla irrevocabilità del consenso alla PMA successivamente alla creazione dell’embrione; irrevocabilità che l’art. 6, comma 2, della legge n. 40/2004 espressamente dispone nei confronti di entrambi i componenti della coppia (e quindi anche della donna) che ha avviato la metodologia procreativa assistita. In particolare, nello scritto si esaminano le ragioni che inducono a ritenere – contrariamente alle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale nella sent. n. 161/2023 – tuttora vigente tale obbligo nei riguardi della donna e si propone un percorso argomentativo che avrebbe potuto (e dovuto) determinare la Corte, in quell’occasione, a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma

    Canto del cigno o araba fenice? Brevi note sulle Province, tra norme costituzionali vigenti e recenti prospettive di riforma

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    Lo studio si occupa di delineare le caratteristiche di fondo dell’ente territoriale Provincia nel vigente assetto costituzionale. In questa prospettiva, si evidenzia, in particolare, la sostanziale debolezza delle garanzie che la Carta accorda all’ente, sia dal punto di vista propriamente funzionale che con riguarda alla configurazione della sua autonomia ed esistenza. Anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, viene sottolineato altresì come la legge (soprattutto statale) giochi un ruolo preminente nella conformazione della Provincia. Vengono criticamente prese in considerazione, infine, talune iniziative di riforma, sia sul piano legislativo che della revisione costituzionale, che hanno avuto ad oggetto lo stesso ente

    Dalla sentenza n. 10/2015 alla sentenza. n. 70/2015: dichiarazioni di illegittimità costituzionale “costose” e oscillazioni della Corte.

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    Il commento si sofferma sulle questioni di maggior rilievo derivanti dalla sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della disciplina che, per gli anni 2012 e 2013, bloccava la rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo. In particolare, si mette in evidenza come tale sentenza segua un criterio significativamente diverso da quello che era stato utilizzato nella sent. n. 10/2015, dando luogo a qualche difficoltà dal punto di vista della coerenza e della prevedibilità della giurisprudenza costituzionale in tema di norme rilevanti per l’equilibrio finanziario pubblico

    Riviste giuridiche: Un panorama

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    L'art. 2 della Costituzione e i diritti inviolabili

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    Il saggio analizza le principali questioni problematiche che, a distanza di molti decenni dall’entrata in vigore della Carta, il disposto dell’art. 2 ancora pone agli interpreti. Tra esse assumono peculiare rilievo il senso da attribuire alla prescritta inviolabilità dei diritti dell’essere umano e l’individuazione dei diritti inviolabili cui la previsione costituzionale fa riferimento. Inoltre, a partire da una valutazione critica di taluni indirizzi interpretativi dell’art. 2 Cost., genericamente espansivi del novero dei diritti inviolabili, lo scritto propone una lettura alternativa che comunque permetta di addivenire a riconoscere protezione a esigenze emergenti dalla società o non espressamente menzionate dalla Carta (c.d. nuovi diritti)
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