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Collocamento dei prodotti assicurativi tramite internet e tutela del contraente
Il commercio elettronico ha trovato negli ultimi anni un notevole sviluppo, posto che la negoziazione on
line di beni o servizi viene considerata come una occasione di stimolo per la crescita economica, la competitivita` delle imprese e la loro partecipazione al mercato globale, nonche ́ per incoraggiare gli investimenti
produttivi. Per queste ragioni anche le imprese di assicurazione hanno affiancato ai tradizionali canali distributivi tale innovativa modalita` di collocamento, riducendo in questo modo le reti di agenzia nel territorio in cui operano ed evitando agli assicurandi di recarsi presso le filiali o la sede dell’impresa con la quale
intendono contrattare. Con la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000, l’Isvap ha dettato una disciplina uniforme per le imprese di assicurazione che intendano collocare i loro prodotti tramite internet, delineando
un primo quadro di riferimento che consenta di conciliare le novita` tecnologiche della rete con le vigenti
disposizioni regolanti l’esercizio dell’attivita` assicurativa allo scopo principale di garantire un’adeguata tutela del consumatore.
Si prendono in considerazione, quindi, alcuni aspetti della circolare predetta, attinenti alla sua natura giuridica e all’ambito di applicazione, agli strumenti di tutela del consumatore, nonche ́ alla forma, alla conclusione e alla sottoscrizione del contratto
Il contratto di agenzia assicurativa
Con il presente contributo si intende offrire una panoramica generale sulla figura dell'agente di assicurazione. questi svolge un'attività significativamente più articolata rispetto a quella dell'agente di commercio, dato che, prima ancora che alla promozione del singolo affare, egli è preposto alla valorizzazione di un'adeguata cultura assicurativa. Infatti, all'obbligazione principale dell'agente di assicurazioni di promuovere la conclusione di contratti assicurativi si aggiungono ulteriori prestazioni quali la consulenza a favore dei clienti e la collaborazione a favore dell'impresa sia in fase di incasso dei premi che di liquidazione e pagamento dei sinistri. Nelle pagine che seguiranno, particolare attenzione verrà dedicata, altresì, al Titolo IX del Codice delle assicurazioni, che detta la disciplina dell'intermediazione assicurativa
Le polizze 'unit linked' al vaglio della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia UE è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’applicabilità alle polizze unit linked della Direttiva 85/577/CE per la tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali che, all’art. 3, esclude dal suo ambito di applicazione i contratti di assicurazione. Secondo la Corte le polizze unit linked sarebbero escluse dal perimetro di efficacia di tale direttiva in quanto anch’esse sarebbero contratti di assicurazione sulla vita sulla base della considerazione che la consacrazione a livello normativo della classificazione di tali polizze tra i rami vita, di cui all’allegato I, punto II, della «Direttiva vita », costituisce un argomento sufficiente a qualificarle come contratti di assicurazione sulla vita in senso proprio
Fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso: le nuove frontiere della sanità integrativa
La situazione attuale della sanità integrativa in Italia evidenzia che, differentemente dalla previdenza complementare, lo specifico quadro normativo di riferimento si compone di scarne e, a tratti, disorganiche disposizioni legislative alle quali si contrappongono, nella prassi, fattispecie eterogenee in cui sono coinvolti, a vario titolo, una molteplicità di soggetti nella veste di fonti istitutive, di gestori dei fondi sanitari e di erogatori delle prestazioni contrattualmente previste.
Il presente lavoro dopo aver preso le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo e delle principali tipologie di forme di assistenza sanitaria integrativa, analizza specificatamente le società di mutuo soccorso e si conclude con un’analisi critica dell’attuale sistema di vigilanza nel settore della sanità integrativa.The Italian situation of supplementary health care shows that the regulatory framework consists of disorganized rules which concern heterogeneous number of organisations. After analysing the regulatory framework and the main forms of supplementary health insurance, this paper examines mutual aid societies and it leads to a critical analysis of the supervisory system of supplementary health insurance
La clausola di delega nella coassicurazione
Il contributo, dopo aver svolto una sintetica rassegna dei tradizionali strumenti di ripartizione del rischio fra le imprese di assicurazione, si sofferma sull’istituto della coassicurazione, focalizzando l’attenzione sui risvolti problematici della clausola di delega
La riassicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e prassi
Il contributo, dopo un breve cenno alla riassicurazione come strumento di gestione del rischio delle imprese di assicurazione, analizza la disciplina del contratto di riassicurazione nel codice civile e le tipologie rinvenibili nella prassi; giunge, infine, alla qualificazione della fattispecie contrattuale.After a brief mention of reinsurance as a risk management tool for insurance companies, the paper analyzes the discipline of the reinsurance contract in the civil code and the typologies found in practice; finally, it studies its qualification
Le società di mutuo soccorso tra legge istitutiva, terzo settore e codice delle assicurazioni
Le società di mutuo soccorso, costituite verso la fine del XIX secolo dalle classi sociali meno abbienti con la finalità di sopperire alle esigenze e ai bisogni derivanti da malattie, infortuni, morte e disoccupazione, sono ancora oggi disciplinate dalla l. 15 aprile 1886 n. 3818 e sono state oggetto di un rinnovato interesse da parte del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto Crescita bis), che ne ha ribadito il ruolo fondamentale di attori della sanità integrativa. Esse sono infine sono contemplate nella recente riforma del Terzo settore che, come è noto, ha preso avvio con la l. n. 106 del 2016 e ha annoverato le società di mutuo soccorso tra gli enti del Terzo settore (c.d. ETS).Mutual benefit societies, established in the late XIXth Century by the least-favored social classes in order to meet the needs deriving from diseases, injuries, death and unemployment, are regulated by the Law of April 15th, 1886 no. 3818. In current times, they were object of a renewed interest by the Law Decree of October 18th 2012, no. 179, which has reaffirmed the pivotal role of the complementary health’s players. Eventually, they are considered by the recent reform of the so-called Third Sector, that has begun with the Law no. 106/2016 and has numbered mutual benefit societies among Third-Sector entities
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