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Elementi di diritto pubblico. Materiali per la didattica con percorsi di autoverifica. Quarta edizione
Il volume rappresenta la quarta edizione, modificata ed aggiornata, di una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, magistratura e diritti di liberta
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo
Il volume, suddiviso in quattro parti, si propone di analizzare, nei suoi diversi aspetti, organizzativi e funzionali, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Particolare attenzione viene riservata allo studio sistematico della sua giurisprudenza (per la maggior parte inedita) adottata a partire dal 1971. Nella prima parte l'A. si occupa, in particolare:(1) di individuare la ratio istitutiva dell'Ufficio centrale;(2) di esaminare i profili organizzativi dell'organo, quali si sono venuti evolvendo a partire dall'adozione della legge sul referendum;(3) di dimostrare la natura (soggettivamente ed oggettivamente) giurisdizionale dell'Ufficio in parola, precostituendosi, in tal modo, un'indispensabile "chiave di lettura" per l'indagine condotta nelle pagine successive. La seconda parte dello scritto, suddivisa in tre capitoli, è dedicata all'analisi delle funzioni esercitate dall'Ufficio centrale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Nel capitolo II, viene studiato il sindacato sulla legittimità-regolarità delle richieste di consultazione popolare, avendo riguardo sia alle proposte di referendum abrogativo, sia alle proposte di referendum territoriale e costituzionale. Nel capitolo III, viene analizzato il compito che è affidato ai magistrati della Cassazione di giudicare sull'abrogazione "sufficiente" della normativa ricompresa nella richiesta referendaria ai sensi dell’art. 39 della l. n. 352 del 1970, così come “riscritto”, dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 68 del 1978. Nel quarto capitolo si esamina, invece, la competenza assegnata all'Ufficio centrale circa il giudizio sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, il successivo accertamento dell'esito (definitivo) della consultazione popolare e la conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Nella terza parte l'A. si occupa del regime giuridico delle pronunce adottate dall'Ufficio centrale. Particolare risalto viene riservato all'analisi critica della giurisprudenza con cui la Corte costituzionale è solita negare la sindacabilità nel merito delle pronunce adottate dall'organo della Cassazione in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Lo scritto si conclude con una quarta parte dedicata all'individuazione del ruolo svolto dall'Ufficio centrale all'interno della dinamica referendaria. E questo sia in relazione ai rapporti tra il giudizio di legittimità ed il sindacato di ammissibilità delle richieste di ablazione popolare; sia per quel che concerne l'atteggiamento complessivo sinora tenuto dall'Ufficio della Cassazione nei confronti dei promotori dell'iniziativa referendaria
La Corte accoglie una questione fondata: verso un nuovo modello di risposta giurisprudenziale al protrarsi dell'inerzia legislativa?
Il principale motivo di interesse della sent. n. 284 del 1995 risiede in alcune affermazioni di carattere generale che sono contenute nella sua parte motiva.
La Corte costituzionale, infatti, si era già pronunciata su una analoga questione con la sent. n. 279 del 1987. Nella quale, tuttavia, se da un lato aveva accertato l'incostituzionalità della norma impugnata, dall'altro si era limitata a dichiarare inammissibile la quaestio sub iudice in ragione dell'impossibilità di adottare una pronuncia additiva "a rime obbligate" e dunque della necessità di preservare la sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore ordinario.Oggi, al contrario, la Consulta, dopo aver ribadito il giudizio di incostituzionalità della disciplina sindacata, ha accolto il dubbio prospettato dal giudice a quo rilevando: 1) che i problemi che possono sorgere a seguito della lacuna prodotta da una sentenza di accoglimento non devono essere addebitati al decisum della Corte, quanto piuttosto all'inerzia degli organi legislativi; e di conseguenza 2) che in casi del genere "l'impraticabilità di un intervento additivo .. non è, però, di ostacolo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale" della norma impugnata. Utilizzando, quindi, un modo di vedere assai diverso da quello che ha finora presieduto alla sua giurisprudenza in casi analoghi, e dimostrando, altresì, di non voler più pervenire a quella sorta di "iperprotezione" della discrezionalità politica delle Assemblee legislative, che si è talvolta dimostrata, in simili frangenti, come una delle cause (non secondarie) dell'ulteriore protrarsi della loro inerzia
Ancora sulla «completezza» delle richieste referendarie
Lo scritto prende spunto dall'analisi della giurisprudenza con cui la Corte costituzionale ha giudicato le richieste di referendum abrogativo nel corso del gennaio del 2011 - ed in particolare delle due decisioni di inammissibilità adottate con le sentt. nn. 25 e 27 - per avanzare alcuni rilievi di più ampio respiro nei confronti del criterio di giudizio utilizzato nella fattispecie e denominato della "completezza" delle richieste referendarie
La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?
Commento alla sent. n. 178 del 2015, sul "blocco" degli stipendi pubblici, ennesima e recente puntata del dialogo tra Consulta e Legislatore in tema di pronunce della Corte costituzionale che hanno (o possono avere) pesanti ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato. In particolare l'Autore analizza la tecnica decisionale utilizzata nel caso in esame, ponendola a raffronto con quella che caratterizza casi recenti ed analoghi, concludendo che nonostante le contrarie affermazioni che si leggono tanto in motivazione come nel dispositivo, con l'odierna pronuncia il giudice delle leggi "manipola" gli effetti temporali della sua decisione spostando in avanti il dies a quo dell'illegittimità accertata dal 1° gennaio 2015 fino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale
Il nuovo disegno costituzionale delle autonomie: note minime in tema di potestà legislativa ed amministrativa dopo la riforma del Titolo V
Lo scritto riproduce, in sintesi, un Seminario aperto al pubblico tenuto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio emilia all'indomani della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'A., dopo aver ricordato la genesi e le linee guida della riforma in parola ed aver posto in luce come l’analisi “a caldo” del mero dato normativo dovrà trovare riscontro nella prassi dei rapporti Stato-Regioni-autonomie locali e nella giurisprudenza del giudice costituzionale, si sofferma, principalmente, su seguenti tre nodi problematici:a) se possa definirsi “federalista” - e se sì in che senso - il disegno complessivo della forma di Stato che esce dalla novella costituzionale;b) a quali principi si ispira il nuovo riparto di competenze Stato-Regioni in ambito legislativo;c) quali criteri presiedano alla riorganizzazione delle funzioni amministrative anche alla luce del canone della "sussidiarietà verticale"
La Corte, il matrimonio omosessuale ed il fascino (eterno?) della tradizione
L'A. commenta sfavorevolmente la sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata una questione sollevata in relazione ad alcuni articoli del codice civile, nella parte in cui gli stessi non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio con persone del medesimo sesso
Sul carattere di «insindacabilità» della delibera parlamentare in tema di autorizzazione a procedere per reati ministeriali
Il saggio è dedicato all'analisi dei problemi interpretativi ricollegabili alla lettura dell'art. 9, comma 3 della l. cost. n. 1 del 1989, nella parte in cui tale disposizione statuisce l'"insindacabilità" delle valutazioni sottese all'adozione delle delibere parlamentari in tema di autorizzazione a procedere per reati ministeriali. In quest'ottica, pertanto, dapprima l'A. confuta la tesi che fa discendere da tale previsione l'assoluta impossibilità, per l'autorità giudiziaria, di impugnare delibere di diniego dell'autorizzazione a procedere in sede di conflitto di attribuzione. Individuando, al contrario, alcune ipotesi in cui, in presenza di vizi procedurali o sostanziali delle delibere in oggetto, la possibilità di adire la Corte non dovrebbe ritenersi (totalmente) esclusa. In secondo luogo, inoltre, si analizza il problema dell'ammissibilita di conflitti di attribuzione sollevati dal ministro (od ex ministro) inquisito oppure dal Consiglio dei ministri - a tutela della configurazione costituzionale delle attribuzioni assegnate ad un proprio membro - nel caso, inverso, di concessione dell'autorizzazione a procedere da parte dell'Assemblea legislativa. Lo scritto si conclude con alcune considerazioni di carattere più generale in ordine ai due orientamenti principali che contraddistinguono la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia parlamentare
La questione di legittimità costituzionale nel procedimento arbitrale
Lo scritto analizza criticamente le diverse tesi sostenute in dottrina circa l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale che vengano sollevate nel corso di un arbitrato rituale
Un nuovo «potere» esterno allo Stato-apparato? Promotori di referendum e conflitti interorganici nella procedura di variazione territoriale ex art. 132 comma 2 Cost.
La nota è dedicata all'analisi dell’ord. n. 99 del 2008 della Corte costituzionale, con cui la Consulta dichiara inammissibile un conflitto di attribuzione in tema di distacco di alcuni Comuni da una Regione e loro aggregazione ad un altro ente regionale, adombrando l'ipotesi - che l'A. commenta favorevolmente - che legittimati a sollevare conflitto siano, in casi del genere, gli enti locali promotori della variazione territorial
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