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    Note in tema di soggettività tributaria, misurabilità della ricchezza e Pillar

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    Sia che la soggettività tributaria venga riferita a colui (e solo a colui) che ha creato (o che possiede) la ricchezza cui è collegato il pagamento del tributo, sia che la si apprezzi come tecnica di rilevazione e determinazione del presupposto, essa (id est: le sue regole) richiede una certa qual “misurabilità” della ricchezza, così come, preliminarmente, una definizione del relativo concetto. Nel contesto internazionale, con riguardo ai gruppi d’impresa, il problema diviene ancora più complesso, nella misura in cui si ritenga che la soggettività operi come centro di rilevazione e determinazione della ricchezza con lo scopo di ripartire i diritti di tassazione fra i diversi Paesi ove il gruppo opera. Il che presuppone la necessità di una previa rilevazione e misura della ricchezza. Ciò posto, dopo aver tentato di inquadrare un generalissimo concetto di ricchezza in termini oggettivi e soggettivi, l’Autore individua le tre “posizioni” che possono assumere rilievo in termini di soggettività tributaria nella dimensione internazionale. La prima posizione, definita “entità economica”, è intesa come quella cui la ricchezza è, nel suo complesso, economicamente riferibile; la seconda, definita “soggetto d’imposta” è intesa come colui che la regola individua come centro di imputazione della ricchezza, con connesso obbligo di pagamento; la terza, definita “giurisdizione”, si intende come un ordinamento giuridico rappresentativo di una collettività che è legittimato all’esercizio di una sovranità impositiva. Proprio quest’ultima posizione è quella che genera maggiori complessità, nella misura in cui occorre rilevare i criteri fondativi di quella sovranità, che l’Autore indentifica nel criterio di appartenenza ed in quello di riferibilità della ricchezza al mercato della giurisdizione. Così operando, si giunge alla conclusione che uno dei tratti più caratteristici dell’odierna ricchezza sia quello di aver creato una disarticolazione (un mismatch) tra l’“entità economica” e la “giurisdizione”, per cui le regole di soggettività tributaria nel contesto internazionale vengono intese come regole di selezione che fungono da criteri di raccordo fra l’“entità economica” e la “giurisdizione”. Tale soluzione è imposta dal classico approccio giurisdizionale che mira a ripartire la ricchezza di un’unica entità economica fra più giurisdizioni. Un approccio però stravolto dal Pillar two e della Global Minimum Tax, che sembra abbia elevato i gruppi multinazionali ad autonomi soggetti d’imposta prescindendo dalla riferibilità giurisdizionale della ricchezza.Tax liability has always been linked to wealth creation, but MNEs rise a particular issue in international tax framework where the need to select the country where the wealth is created calls for the identification of the contribution each single company of the group has given to the wealth creation itself. Addressing this issue implies the ability both to detect and measure the current shapes of wealth. A not simple task due to the nature and shape of the modern globalized and digitalized wealth. After trying to give a very general definition of “economic wealth”, conceived both in an objective and subjective way, the Author identifies three different “positions” that may play a key role in explaining the function and scope tax liability rules may have in international context. The first position is the “economic entity”, conceived as the entity to which wealth in itself is attributable. The second position is the “taxpayer”, conceived as the subject to which, according to the rules, wealth is referred to. The last position is the “jurisdiction”, conceived as a territorial entity representative of the constituents who holds tax sovereignty. This latter position is the more problematic one due to the need to find the criteria that legitimate the power to tax, that the Author identifies in the “community belonging” and the traceability of the wealth to the market of the jurisdiction itself. By analysing the three positions inter-relationships, the Author concludes that the modern digitalized and globalized wealth has created a mismatch between the “economic entity” position and the “jurisdiction” position; thus, in international tax framework tax liability rules may serve as selection rules acting as connecting criteria between the “economic entity” position and the “jurisdiction” position. This outcome is driven by the need to comply with the traditional jurisdictional approach that looks at the need to allocate wealth between the different jurisdiction where the MNEs operate as an unavoidable assumption. However, this traditional approach non longer complies with the new Pillar Two Globe Rules, which seem to consider in scope MNEs as a single “global” taxpayer whose wealth is taxed per se, no mat ter where it is created

    Sull’esistenza di un nuovo valore digitale e sua rilevanza fiscale: il caso dei crypto-asset

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    Il tema dell’esistenza e della rilevanza fiscale di un nuovo valore connesso alle attività economiche digitalizzate ha cominciato ad attrarre l’interesse degli economisti e degli studiosi della materia fiscale già dall’alba del progetto BEPS. È , però, con l’Interim Report del 2018, il cui secondo capitolo era dedicato ai modelli di business digitale, che la questione della sostanza e dei fattori di creazione del nuovo valore, divenne centrale nella tematica degli studi fiscali, dando luogo ad un acceso dibattito fra coloro che sostennero che non esiste alcun nuovo valore “digitale” - ricavando conferma di ciò dalla circostanza che lo stesso OCSE, nel suo Statement on a Two-Pillar Solution (dell’8 ottobre 2021), sembrava marginalizzare la rilevanza che la value creation aveva nei documenti precedenti - e coloro che, di contro, ritennero che esso avesse una sua ben precisa consistenza che non poteva non avere riflessi sul terreno impositivo. Il presente contributo si inserisce in siffatto dibattito, cercando di rispondere al quesito se siffatto nuovo valore effettivamente esista, quali ne siano i driver, se, in che modo e in quale giurisdizione esso possa assumere rilevanza fiscale. Muovendo da uno studio delle teorie economiche sul processo di creazione del valore e ponendo la distinzione fra valore d’uso e valore di scambio, l’Autore giunge alla conclusione che un valore digitale di fatto esiste e che i principali fattori che contribuiscono alla sua generazione sono, per un verso, la capacità di elaborare, governare e sfruttare conoscenze complesse (che attiene alla sostanza del valore, dando vita ad un valore potenziale) e, per l’altro, l’interesse del mercato a quella sostanza (che attiene al valore di scambio). In questo contesto si inserisce altresì il tema dei crypto-asset che sono analizzati come una sorta di case study o banco di prova per testare l’effettivo ruolo dei succitati fattori nella dinamica di creazione del valore digitale. Postulata, in tal modo l’esistenza di siffatto valore, l’Autore riconduce tale conclusione al dibattito in corso, provando a dare una differente lettura della parabola evo-involutiva dell’OCSE e ponendo la questione se il valore digitale possa assumere rilevanza fiscale soltanto allorché trasmodi in ricchezza del mondo reale o anche nella sua naturale dimensione virtuale.Does it actually exist a new digital value in digitized economic activities? Has it a fiscal relevance? These questions started arising among tax scholars and economists since the OECD issued its ambitious BEPS project. Despite some scholars argued that no new value could be identified in such activities, claiming that the concept of value creation was only a political solution to solve the problem of allocating tax rights between different market jurisdictions, many others claimed instead that a new kind of value, conceived as a “digital value”, actually exists and has a tax concern. This essay addresses these issues trying to capture the economic substance and the drivers involved in the creation of such a kind of new value. Moving by a study on classic economic theories concerning the drivers historically involved in the value creation process and stressing the difference between the concepts of use value and exchange value, the Author tries to demonstrate that the first driver plying a key role in the arising of the "digital value" is the knowledge, that is the capability to create, develop and rule complex knowledge. This gives economic substance to the new value (i.e., the use value), where, on the other hand, the second driver is the “demand-side” interest, that is the market interest to the substance of the value arising in market transactions (i.e., the exchange value). In this context, the Author also addresses the case of crypto-assets, arguing that this kind of digital tokens (i.e. the way they are created and their transactions) can actually prove the key role the two above identified drivers play in the process of (digital) value creation. Finally, the Author addresses the issue of the tax dimension of this new value: if, when and where it can be taxed, questioning if taxation is only possible (or desirable) when the digital value turns into traditional wealth (income, heritage, consumption, etc.) or if it assume a per se tax relevance also in its virtual dimension

    Prospettive di riforma della disciplina delle società di comodo alla luce della giurisprudenza della Cgue

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    Il tema delle “pre-determinazioni” contenute nella disciplina italiana delle società di comodo ha da sempre interessato la dottrina, la quale ha, in ripetute occasioni, censurato il relativo impianto normativo, ritenuto irragionevole quanto penalizzante. La sentenza del 7 marzo 2024 (C-341/22) della CGUE, con la quale i giudici del Lussemburgo hanno sancito la non compatibilità dell’art. 30 della legge n. 724/1994 con i principi della Direttiva IVA in tema di soggettività passiva al tributo e di detrazione dell’imposta, offre lo spunto per un ripensamento del percorso inferenziale della norma. La possibilità di strutturare una presunzione secondo lo schema del probabilismo logico – il cui percorso inferenziale sia basato su criteri oggettivi - che attribuisca rilievo all’esercizio, in forma stabile, di un’attività commerciale, prescindendo dai risultati della stessa, risulterebbe – secondo l’Autore – maggiormente conforme ai princìpi europei, cosi come declinati dalla CGUE. Ciò, peraltro, consentirebbe di adeguare la normativa in tema di società non operative ai principi unionali, così come raccomandato dall’art. 9, comma 1, lett. b), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.Based on insights from the European Court of Justice (EUCJ), this essay examines inconsistencies within Italian tax regulations regarding shell companies, as outlined in Article 30 of Law No. 724 of 1994. It also proposes an alternative framework that would align these regulations more closely with the provisions of Article 9 of the VAT Directive.The EUCJ has ruled that the structure established by Article 30, which grants asset-holding companies the right to deduct VAT only if they meet a specified revenue threshold, is inconsistent with the concept of “economic activity” as defined in Article 9(1) of the VAT Directive. Under EU law, “economic activity” is not determined by the financial outcomes of a business but rather by the stable and continuous nature of the commercial activity itself. To ensure that Italian regulations on the exclusion of VAT deduction for shell companies comply with the VAT Directive, the revenue threshold should be eliminated. Instead, the Author advocates for the adoption of objective criteria that genuinely demonstrate the stable nature of a company’s commercial activity, in line with EUCJ case law. Once these criteria are met, assetholding companies should not be denied the right to deduct VAT, regardless of their revenue levels or financial losses

    Gli interessi giuridici sottesi agli strumenti di composizione delle controversie fiscali internazionali ed il (correlato) problema dell’effettiva tutela del contribuente nella direttiva 2017/1852 e nel d.lgs. 49/2020

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    L’emanazione della Direttiva 2017/1852 del Consiglio ed il recepimento della stessa da parte del D.lgs. 10 giugno 2020, n. 49, hanno rinnovato ed accresciuto l’attenzione verso il tema degli interessi giuridici sottesi alle procedure di soluzione delle controversie fiscali internazionali. In particolare, proprio lo strumento unionale pone la questione del grado di intensità di tutela degli interessi del contribuente e del “ruolo” che deve essere riconosciuto allo stesso all’interno delle procedure. V’è, da un canto, l’interesse del contribuente a che gli Stati recepiscano quegli strumenti nella pienezza delle loro previsioni; ma v’è anche un interesse diverso e più pregnante che riguarda il “contenuto” e dunque le “regole” delle procedure. Esiste, cioè, un’aspettativa giuridica positiva del “contribuente” (termine che deve essere ben inquadrato nel contesto delle tax dispute internazionali) a che quelle procedure gli riconoscano un fascio di ben precise garanzie, consentendo allo stesso di divenire un “attore” (e non un mero “spettatore”) delle stesse. In questa prospettiva, si definisce l’aspettativa giuridica del contribuente come “diritto” ad un’equa ripartizione del suo carico fiscale fra gli Stati coinvolti nella disputa, conforme ai criteri internazionali in materia di distribuzione della potestà impositiva fra diverse giurisdizioni. La definita aspettativa giuridica, però, non deve essere intesa come diritto alla “certezza” che la ripartizione sia equa, ma come diritto a che sia garantita la percorribilità di tutte le strade che possono approssimarsi a quella “certezza”. L’analisi, poi, si estende alle “regole” della Direttiva e del Decreto, ed evidenzia come il limitato riconoscimento della partecipazione del contribuente alla procedura unionale e l’affermazione del c.d. vincolo del giudicato rappresentano altrettanti limiti al pieno riconoscimento di quel diritto.The EU Directive n. 2017/1852, implemented in the Italian tax law framework by the Legislative Decree n. 49/2020, arises some issues concerning the scope of the juridical interests covered by procedures laid down by these tools, especially those of taxpayers. According to the Author, by the taxpayer side, it is possible to decline two different kinds of interest. The first is the one concerning the States’ wide transposition and implementation of the international procedures aimed at settling tax disputes in their two tiers. Indeed, only this full implementation allows the taxpayer to activate with the aim of settling matters related to a different interpretation or application of the provisions of bilateral tax agreements and conventions. Instead, the second interest concerns the content of the instruments, meaning the rules of the procedures. Indeed, only these rules clearly define the “role” of the taxpayer within those instruments. This is probably the key issue as to the taxpayer side since it is still debated whether the taxpayer has to be considered as an “actor”, just like the States, or a mere “spectator”, within the settling of international tax disputes. The above-mentioned Directive, although in the EU context, seems to strengthen the taxpayer’s role, however, the path is far from to be concluded since its full participation in the procedure is still submitted to fiscal authorities’ will, and the prevalence granted to the internal judgment (i.e. the “blocking effect” of the domestic res judicata) widely limits the taxpayer ability to fully exploit all the means made available by the international procedures

    IL NON LIQUET DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA QUESTIONE DEL NE BIS IN IDEM SANZIONATORIO: UN MANCATO ESERCIZIO DEGLI STRUMENTI DELL’AGE OF BALANCING

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    L’effettiva applicazione del principio del ne bis in idem è un tema che, a pieno titolo, si inserisce nel dialogo fra le diverse Corti, poiché sottende un diritto fondamentale, il cui ambito di applicazione inevitabilmente può invadere quello di altri diritti, ugualmente fondamentali, rendendo, così, inevitabile un’operazione di bilanciamento fra gli stessi. Bilanciamento che rientra fra le competenze delle Corti Costituzionali ed è probabilmente questa la ragione per cui la Corte di Cassazione, pur consapevole degli attriti che si sarebbero potuti determinare fra diritti dotati di uguale rilevanza costituzionale (diretta o interposta), ha rimesso alla Consulta la questione della compatibilità del “doppio regime sanzionatorio” domestico con il principio del ne bis in idem, come declinato dalla Corte EDU. Sembra, tuttavia, che la Corte Costituzionale, in questo caso, abbia rinunciato al suo ruolo di attore nel palcoscenico dell’age of balancing. Nel presente scritto si analizza la sentenza della Corte e si valutano gli scenari che si sarebbero potuti determinare qualora essa avesse diversamente affrontato il tema del conflitto fra diritti fondamentali.The effective application of bis in idem principle is an issue that, in its own right, is part of different Courts’ dialogue, since it underlies a fundamental right, whose way of application can invade the scope of other fundamental rights, thus making a balancing operation inevitable. Such balancing is part of the competences of the Constitutional Courts and it is probably the reason why the Italian Supreme Court, despite being aware of the possible friction between rights with equal constitutional relevance, has asked the Constitutional Court if domestic double penalty system is compatible with the principle of ne bis in idem, as interpreted by the European Court of Human Rights. However, the Constitutional Court seems like has, in this case, renounced its role as an actor on the stage of the age of balancing. This paper analyzes the judgment of the Court and the possible consequences of a different judgment facing the problem of fundamental rights’ conflict

    IL CRITERIO DELLA “SUFFICIENTLY CLOSE CONNECTION” ED IL SUO RAPPORTO CON IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM SANZIONATORIO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU.

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    Nel definire la portata garantista del principio del ne bis in idem sanzionatorio la Corte EDU ha certamente giocato un ruolo di primaria importanza. Sembra, tuttavia, che la Grande Camera abbia recentemente inteso circoscriverne l’ambito di operativita`, ritenendolo non applicabile nei casi in cui sia ravvisabile il criterio della “sufficiently close connection in substance and time”. Un criterio che era gia` presente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo ma che adesso la Grande Camera ha strutturato nella forma piu`definita di un test, identificando i c.d. material factors che ne individuano la sussistenza. In cio` si e` visto un possibile ridimensionamento del campo di applicazione della garanzia convenzionale ed un abbandono di quegli orientamenti fortemente garantistici che avevano invece contrassegnato l’evoluzione della giurisprudenza della Corte. E ` possibile, tuttavia, una lettura alternativa di questi sviluppi piu` recenti e, segnatamente, una lettura che vede nel criterio della “sufficiently close connection”, non la volonta` di ridimensionamento della portata della garanzia convenzionale, quanto piuttosto il tentativo di bilanciare il diritto al ne bis in idem con una serie di diritti degli individui (e non solo interessi degli Stati) che trovano piena tutela nell’efficacia della risposta sanzionatoria alle condotte di evasione fiscale.The European Court of Human Rights played a prominent role in the way of defining the guarantee aim of the ne bis in idem principle. However, the Great Chamber seems to recently reduce the field of application of this principle, considering it not applicabile within the <> criterion. A criterion that the ECHR had already applied in the past, but that nowadays has been better structured in a test, with specific material factors. This recent development has been considered a way to reduce the guaranteeing approach that the ECHR held in the past. However is possible a different interpretation of this development, considering the evaluation of <> criterion, not the way to reduce the field of application of the ne bis in idem principle, but the way to balance this principle, and the related individual rights of guarantee, with other individual rights related to correct taxes assessment and collection

    Nuova disciplina della “crisi d’impresa” e obbligo di segnalazione da parte dei “creditori pubblici qualificati” (Agenzie fiscali e INPS): primissime riflessioni.

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    L’articolo analizza la disposizione dell’art. 15 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) che, per la prima volta, introduce un obbligo di comunicazione nei confronti dei contribuenti (c.d. di alert) a carico di creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e INPS) relativamente ai debiti tributari. In particolare ci si sofferma: (i) sulla nozione di esposizione debitoria con importo “rilevante” - dalla quale decorre il termine di novanta giorni per l’obbligo di comunicazione - che muta in ragione dell’ente creditore, della tipologia e della misura del debito; (ii) su cosa debba intendersi per “crediti definitivamente accertati”, e ciò sia con riguardo alla natura del credito, sia con riguardo al calcolo dei novanta giorni dalla sua scadenza; (iii) sulle problematiche concernenti il termine di invio della comunicazione; (iv) sul concetto e sui modi di “regolazione della posizione debitoria” da parte del contribuente. L’analisi mostra talune incongruenze del recentissimo impianto normativo che ragionevolmente daranno luogo a non pochi dubbi applicativi

    Sulla possibilità di assimilare gli accordi preventivi per le imprese multinazionali alle “Mutual Agreement Procedure”

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    L’articolo intende affrontare il problema della natura giuridica degli accordi preventivi per le imprese multinazionali (previsti dall'art. 31-ter del DPR n. 600/73) anche avendo riguardo al previgente istituto del ruling internazionale. La dottrina tributaria si divide oggi fra coloro che ne sostengono la natura dichiarativa (posizione maggioritaria) e coloro che, di contro, ne sostengono la natura negoziale (posizione minoritaria). La questione oggetto di studio viene, però, affrontata in una prospettiva diversa che cerca di ricostruire la natura giuridica di tali accordi mediante una loro assimilazione alle Mutual Agreement Procedures (MAPs) e da tale assimilazione ritiene di poter evincere la natura dispositiva degli accordi in questione

    L’EQUA TASSAZIONE DELLE MULTINAZIONALI IN EUROPA: IMPOSIZIONE SUL DIGITALE O REGOLE COMUNI PER DETERMINARE GLI IMPONIBILI?

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    Il tema della fair taxation delle società in Europa viene spesso accoppiato a quello della corretta tassazione delle imprese digitali. A queste ultime, più che ad altre, infatti, si imputa di aver fruito di forme impositive di favore e poco trasparenti. È proprio in quest’ottica che la Commissione ha recentemente formulato due proposte di direttiva per una soluzione “temporanea” ed una “a regime” al problema della tassazione del comparto digitale. Bisogna, tuttavia, comprendere se i più rilevanti fenomeni di “base erosion” e “profit shifting” siano ricollegabili esclusivamente alle modalità con le quali le imprese digitali attuano il loro business o se, invece, essi non siano stati determinati dalla capacità di sfruttare a proprio favore le “asimmetrie fiscali” – tutt’oggi esistenti – fra i diversi Stati europei. Capacità che è possibile riscontrare non soltanto nelle imprese digitali ma in tutte le multinazionali. L’analisi dei fenomeni BEPS più importanti sembra evidenziare che il “fattore digitale”, seppur rilevante, non ha giocato un ruolo decisivo nei processi di minimizzazione del carico fiscale delle multinazionali, poiché questi sono stati attuati fondamentalmente attraverso criteri di ripartizione degli imponibili all’interno dei gruppi. Probabilmente, dunque, l’obiettivo della fair taxation può essere raggiunto più efficacemente adottando in Europa un sistema di regole comuni per la determinazione delle basi imponibili.The issue of fair taxation of corporations in Europe is often linked with that of fair taxation of digital enterprises. Indeed, the latter, more than others, are perceived as subjects which enjoyed (with a lack of transparency) a lower level of taxation. In this perspective, the European Commission has recently formulated two proposals of directive for a “temporary” and a “final” solution to the problem of taxation of the digital sector. However, we should understand if the most important “base erosion” and “profit shifting” phenomena are directly linked to the manner digital enterprises are used to develop their business or if, on the other side, they are have not been determined by their capacity to exploit “tax asymmetries” – still existing – between European countries. The analysis of BEPS phenomena shows that, although the “digital factor” is important, it does not play a decisive role in the process of minimizing multinational enterprises’ tax burden, since the latter are mainly enforced through profit-sharing methods within company groups. Therefore, the best way for achieving of fair taxation within Europe is probably to apply common rules to determine the corporate taxable bases

    Emergenza coronavirus e prelievo fiscale, tra diritti “scontati”, obbligo contributivo, solidarietà ed Europa: riflessioni a caldo

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    Esiste un legame fra la solidarietà indotta dalla pandemia da coronavirus e il relativo principio che informa l’obbligo contributivo nel nostro assetto costituzionale? Esiste un legame fra la solidarietà che sta alla base dell’obbligo contributivo, il diritto alla salute ed i diritti fondamentali in generale? Quanto pesa sull’adempimento d’imposta la motivazione che ne sta a fondamento e la possibilità di imprimere una destinazione ad esso? Che tipo di solidarietà dobbiamo attenderci dall’Europa? Il presente scritto fornisce riflessioni mini me nel tentativo di rispondere a tali interrogativi.Does it exist a link between solidarity pushed up by coronavirus pandemic and the basic solidarity principle settled out in our constitutional framework? Does it exist a link between solidarity behind tax liability, right to health, and fundamental rights? How much does it weigh personal motivation and the possibility of assigning a destination to our taxes on tax liability? What kind of solidarity should we expect from EU? Starting from these questions, this paper is an attempt to give relevant answers
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