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Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2075, Trasporto internazionale di merci
L'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione della incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita, ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. Ove manchi tale richiesta, la legittimazione spetta al mittente
Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17200, Contratto a favore di terzi e patto parasociale
Il patto parasociale con cui taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c. Legittimati attivi a pretenderne l’adempimento sono, non solo il terzo beneficiario (cioè la società), ma anche i singoli soci stipulanti, indipendentemente dalla permanenza o meno della qualità di socio in capo a questi ultimi. La pretesa da parte dello stipulante all’adempimento in favore del terzo beneficiario, inoltre, è legittima – pur a seguito di valida rinuncia alla prestazione da parte di quest’ultimo – allorquando lo stipulante abbia un interesse diretto all’adempimento in favore del terzo e non sussista un formale divieto di questi alla prestazione
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716, Danno esistenziale
Nel nostro ordinamento non è ammessa l'autonoma categoria del danno esistenziale, risultando precluso – all’interno dell’unica fattispecie risarcibile del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. – il separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.). In sede di liquidazione, tuttavia, resta fermo l’obbligo del giudice di tener conto di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente patiti dalla vittima nel caso di specie, mediante l’adeguata personalizzazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali
L’organismo nazionale di controllo non sostituisce la giurisdizione ordinaria nell’attuazione dei diritti dei passeggeri aerei
La Corte di giustizia interviene per la prima volta a precisare le competenze devolute agli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del reg. CE n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. La pronuncia contribuisce a fare chiarezza sulla ripartizione dei ruoli assegnati a tali organismi e ai giudici nazionali, fornendo ai viaggiatori le necessarie coordinate per vedere attuati i propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea non si conformi spontaneamente alle prescrizioni dettate dalla normativa europea
Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2013, n. 314, Garanzia per evizione.
La vendita in cui sia stato convenzionalmente modificato il contenuto della garanzia per evizione, esonerandosi il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, dal pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo, mantiene il proprio carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è esentato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'art. 1488, comma 1, c.c., non è liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo pagato, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili
Mancata o inesatta esecuzione del trasporto aereo e tutela dei passeggeri: attualità e prospettive tra interventi della Corte di giustizia e futura revisione del Reg. CE n. 261/2004
L'articolo approfondisce la tematica della tutela dei diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto aereo alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della proposta di revisione del reg. CE n. 261/2004 attualmente al vaglio delle Istituzioni europee. SOMMARIO: 1. La tutela del passeggero nel trasporto aereo. – 2. L’estensione della protezione dei passeggeri aerei: il reg. CE n. 261/2004. – 3. Luci e ombre della disciplina europea. Il problematico coordinamento con la Convenzione di Montreal del 1999. – 4. La proposta di revisione del reg. CE n. 261/2004: il bilanciamento tra la tutela dei passeggeri aerei e gli interessi dei vettori. – 4.1. Il potenziamento dei diritti dei passeggeri rispetto all’attuale quadro normativo. – 5. L’ambito di applicazione della disciplina a tutela dei passeggeri aerei. – 6. Le singole fattispecie di mancata o inesatta esecuzione del trasporto aereo disciplinate dalla normativa europea: il negato imbarco. – 7. La cancellazione del volo. – 7.1. L’esonero del vettore dall’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria: la preventiva informazione del passeggero in ordine alla cancellazione del volo. – 7.2. Segue: La cancellazione del volo dovuta a «circostanze eccezionali» e la necessaria adozione delle «misure del caso». – 8. Il ritardo prolungato alla partenza. – 8.1. Il ritardo prolungato all’arrivo e il diritto alla compensazione pecuniaria. – 9. Conclusioni
Tribunale di Milano, sez. IX, ord., 31 maggio 2016 - Convivenza di fatto - Dichiarazione giudiziale di paternità
La dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, cui oggi fa riferimento anche l’art. 1, comma 37, l. 20 maggio 2016, n. 76, è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo della convivenza di fatto. È ammissibile l’azione cautelare promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, ex art. 269 c.c., qualora in particolare (come nel caso di specie) il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa l’intervenuta cremazione
Cass. civ., sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379, Matrimonio concordatario e delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
Se e in quali termini la convivenza dei nubendi, successiva alla celebrazione del matrimonio, protrattasi per un certo periodo di tempo, rappresenti o meno condizione integrante violazione dell’ordine pubblico interno, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio-atto
Cass civ., sez. II, 9 novembre 2012, n. 19513, Rapporti patrimoniali tra coniugi.
La dichiarazione di assenso ex art. 179, comma 2, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria - quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte - sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del de cuius
Cass. civ., sez. un., ord., 20 febbraio 2013, n. 4211, Foro del consumatore nelle controversie transnazionali.
L’acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest’ultimo sottoscritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il cui art. 38 garantisce un alto livello di protezione dei consumatori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995, in tema di deroga alla giurisdizione, l’art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sez.4 del regolamento CE n. 44/2001 e, quindi, l’art. 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni e, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia
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