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Questioni attuali sui rapporti Chiesa-Stato in Italia
I rapporti Chiesa-Stato in Italia sono stati disciplinati, come noto, dai Patti Lateranensi del 1929 e successivamente, in alcuni settori, emendati nel 1984 con l'Accordo di Villa Madama. Alcuni punti di tale Accordo hanno dato luogo tuttavia ad un'interpretazione, specialmente giurisprudenziale, non del tutto coerente con la lettera e con lo spirito del nuovo testo normativo, in special modo per ciò che attiene al recepimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale
Un manuel sur le Japon : Pelletier P., Le Japon
Jalabert Guy. Un manuel sur le Japon : Pelletier P., Le Japon. In: Sud-Ouest européen, tome 6, 1999. La qualité agro-alimentaire et ses territoires. p. 100
Brevi note sul diritto delle persone e della famiglia nel codice argentino
Lo studio è stato elaborato per un Convegno internazionale, promosso dall'Università di Roma "Tor Vergata", in cui il sottoscritto è stato relatore, sul nuovo codice civile argentino del 2015. Questo nuovo testo normativo è frutto di un'elaborazione dottrinale compiuta sulla base delle esperienze civilistiche europee continentali. Presenta tuttavia caratteri di originalità, che hanno formato oggetto di riflessione, talvolta critica, talvolta adesiva, nella sezione dedicata al diritto delle persone e della famiglia
Sciences impériales et discours hétérodoxes: la géographie d’Élisée Reclus et le colonialisme français
Les ouvrages géographiques d’Élisée Reclus, parmi les plus lus en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, constituent à cette époque l’une des sources principales, pour les spécialistes comme pour le public cultivé, où trouver des renseignements sur l’Ailleurs extra européen. Comme Reclus n’a pas été seulement un célèbre géographe, mais aussi l’un des protagonistes de la naissance du mouvement socialiste et anarchiste international, son œuvre scientifique nous aide à connaître les orientations de l’opinion publique progressiste, européenne et française, à l’époque coloniale. Nous interrogeons ici son œuvre et ses archives à la lumière des débats qui concernent le rôle de la France dans la colonisation et la position de ce géographe hétérodoxe, sur son approche du colonialisme français, en nous focalisant sur le cas emblématique de l’occupation de l’Algérie
I fondamenti del diritto civile europeo
I FONDAMENTI DEL DIRITTO CIVILE EUROPEO
Partendo dalla constatazione che il diritto romano è stato diritto vigente fino a tutto il secolo XVIII e, nell’area germanica, fino a tutto il secolo XIX, si osserva che le codificazioni hanno portato ad una progressiva frammentazione dei diritti nazionali.
Questi tendono oggi a trovare punti di aggregazione in testi in cui vengono riaffermati i principi fondamentali, soprattutto in ambito contrattuale.
Nel tentativo di individuare i fondamenti del diritto europeo, si nota che la vera matrice unificatrice dell’Europa è stato il cristianesimo, che, al di là dell’aspetto fideistico, ebbe momenti significativi di aggregazione politica nel medioevo (res publica gentium christianarum) .
Un altro momento di aggregazione fu il diritto canonico, con i suoi principi di aequitas canonica e di affermazione del diritto di difesa.
I principi dell’etica cristiana penetrarono, in veste laica, nell’Illuminismo e nella Rivoluzione francese. Di qui penetrarono nel Code civil Napoléon. Fondamentale in questo testo, è stata l’introduzione del parametro dell’ordre public, che non venne invece recepito, un secolo dopo, dal BGB , più legato alla signoria del volere.
Ma , in Germania, con la Costituzione di Weimar del 1919 si ebbe per la prima volta la codificazione dei Grundrechte, che poi penetrarono nelle successive Carte costituzionali, fra le quali quella italiana del 1948.
Tali valori comuni europei sono stati sanciti dalla Carta di Nizza, che ora costituisce parte integrante del Trattato costituzionale europeo. Più recentemente il Trattato di Lisbona, riaffermando i valori del Trattato costituzionale, ha inserito ulteriori valori, quali quello della libertà politica, economica e sociale dei cittadini europei
Il problema della qualificazione soggettiva del concepito
IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO
Dopo aver ricordato che l’art.1, comma 2, c.c. prevede la capacità giuridica del concepito, ma la subordina all’evento della nascita, si passa ad analizzare le varie disposizioni del codice civile che, in materia patrimoniale, prevedono la capacità di essere titolare di diritti a favore del concepito. L’analisi si conclude con una valutazione di segno negativo circa il quesito se al concepito competa la capacità giuridica.
L’analisi viene poi spostata sul piano dei diritti personali.
Si evidenzia, a tal proposito, l’affermazione dell’art.1 della legge n.194/1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza, in cui all’art.1 si afferma “lo Stato (…)
tutela la vita umana dal suo inizio”. Nel giudizio di legittimità costituzionale su tale legge la Corte, con la sentenza n.35/1997, affermò il “diritto alla vita del concepito”.
Già precedentemente la Corte Costituzionale aveva affermato tale diritto nella sentenza n.27/1975, nel giudizio di legittimità sul reato di procurato aborto, stabilendo che tale diritto cede solo di fronte al pericolo di vita della madre.
Viene successivamente analizzato l’art.1 della legge n.40/2004, sulla procreazione medicalmente assistita, in cui si afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.
Nel giudizio di legittimità costituzionale di tale legge la Corte, richiamando le precedenti pronunce, affermò che la citata disposizione non poteva essere sottoposta a referendum abrogativo, coinvolgendo “una normativa che è (….) costituzionalmente necessaria”, con riferimento all’art.32, comma 1, Cost. .
Viene poi presa in esame la Convenzione di Oviedo, circa il diritto alla vita spettante “a tutti gli esseri umani”.
Sulla base di tali considerazioni, si conclude nel senso che al concepito compete non la capacità giuridica generale, ma una soggettività giuridica, per ciò che riguarda il diritto alla vita e altre situazioni giuridiche personali
Lo stato di indigenza nel diritto civile
LO STATO DI INDIGENZA NEL DIRITTO CIVILE
Partendo dalla considerazione che il diritto civile in passato si occupava prevalentemente della tutela del patrimonio, si rileva che nella Costituzione del 1948 viene data tutela all’aspetto solidaristico.
Nella disciplina strettamente civilistica troviamo una prima forma di emersione del fenomeno dell’indigenza nella disciplina dell’art.433 e segg. c.c.( alimenti ). Tale condizione assume rilevanza anche nelle situazioni della separazione e del divorzio.
Una seconda forma di rilevanza dell’indigenza si ha nella disciplina della rescissione, nelle sue due articolazioni (artt.1447 e 1448 c.c.), aventi peraltro connotazioni ben diverse.
Viene presa in considerazione anche la disciplina dettata per il reato di usura, avente rilevanza anche sotto il profilo civilistico.
Considerazioni ulteriori vengono svolte sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sulle disposizioni testamentarie a favore dei poveri.
Nelle disposizioni costituzionali lo stato di indigenza può considerarsi rilevante ai sensi dell’art.3, comma 2, dell’art.36 (a proposito della cui formulazione si conduce un’indagine storica) , dell’art.41 (valutato con riferimento all’art.1322, comma 2, c.c.), dell’art. 24, comma 3, dell’art.32, comma 1, dell’art.42.
Infine, l’ultima parte del saggio prende in considerazione, nella prospettiva oggetto dell’indagine, la disciplina, di ispirazione comunitaria, quale parte del contratto economicamente debole
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