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Una nuova Unione, una Unione Bancaria
Ad un anno dalla istituzione della Unione bancaria, una realtà che rappresenta un momento di sviluppo di primaria importanza per l’intera Europa, lo studio mira a considerare specificamente le problematiche che il Meccanismo di Vigilanza Unico ha sollevato, per comprendere se la disciplina che lo regola si ponga in modo coerente rispetto al sistema di vigilanza bancaria, ovvero se essa sia sorta unicamente in ragione del fallimento del modello di vigilanza nazionale armonizzata. A tal fine, nel primo paragrafo si ripercorrono le ragioni storico-economiche che hanno condotto all’introduzione del Meccanismo di Vigilanza Unico; si indagano le scelte compiute dal supervisore e la solidità del sostrato normativo su cui l’MVU poggia le proprie radici, e si considera, di conseguenza, il suo ambito applicativo. Nel secondo paragrafo, l’attenzione è focalizzata invece sulla Banca Centrale Europea, alla luce dei caratteri di indipendenza ed accountability suoi propri, del coordinamento nelle funzioni di vigilanza, del ruolo dell’art. 126 t.u.f. e del Regolamento n. 1024/2013, dell’ambito di applicazione temporale ed oggettivo e delle funzioni che essa è chiamata a svolgere
Nuovamente in tema di azioni riscattabili
La questione giuridica affrontata concerne l’adeguatezza e il grado di dettaglio delle condizioni riguardanti l’esercizio del potere di riscatto azionario sulla base delle specifiche disposizioni statutarie e dei documenti societari rilevanti
Il nuovo framework regolamentare inglese: prime osservazioni su Secondary Capital Raising Review e Financial Services and Markets Bill 2022/23
Il 2023 sarà un anno di cambiamenti significativi per la disciplina della regolazione dei mercati dei capitali nel Regno Unito. Si tratta di un percorso già avviato con i seguenti progetti: Secondary Capital Raising Review; UK Prospectus Regime Review; Listing Regime Reform e Regulatory Framework Review (di cui al Financial Services and Markets Bill 2022/23), cui si affiancherà con tutta probabilità anche un rafforzamento dei requisiti di ESG reporting per le società quotate, al fine di facilitare la segnalazione e la divulgazione delle informazioni in materia
Una sentenza della High Court in tema di dialogo tra directors e shareholders
Nella recente decisione Stobart Group v. Tinkler ([2019] EWHC 258 (Comm)) è stata portata all’attenzione della High Court britannica la questione relativa alla possibilità che azionisti attivisti, i quali abbiano nominato un amministratore nel board medesimo, mettano in discussione il comportamento dell’organo consiliare.
The need for suitability and appropriateness in crowdfunding regulation
After sketching the major points of crowdfunding regulations – focusing primarily on the pioneering, Italian system – and after focusing on the rules of conduct in the field of investment services both in theory and in practice, the Article explores how the rules of suitability and appropriateness (also in light of their evolution) combine with financial regulation 2.0 and, specifically, with crowdfunding. The aim of the study is to support the conclusion that (i) crowdfunding deserves attention in light of the growing importance it assumed at the international level and in light of the MiFID evolution in the field of investment services; (ii) although harmonization might seem bold in the current scenario, especially in light of the Report on Crowdfunding in the EU Capital Market Union, it would represent a valuable aim to be pursued by the legislator
Il confine tra best efforts, reasonable efforts e commercially reasonable efforts nella recente giurisprudenza statunitense
La vexata quaestio circa il confine che delimita la nozione di «commercially reasonable efforts» rispetto a quella di «reasonably best efforts» si è recentemente posta dinanzi alla Court of Chancery del Delaware, chiamata a decidere, nel dicembre 2019, il caso Channel Medsystems, Inc. v. Boston Scientific Corporation, C.A. n. 2018-0673-AGB. Nell’articolata decisione, che si compone di ben 119 pagine, i giudici affrontano tra l’altro il profilo dell’inadempimento, da parte di Boston Scientific Corporation, del dovere contrattuale di concludere un’operazione di fusione con la società target (ossia Channel Medsystems), cogliendo l’occasione per svolgere un’accurata disamina delle espressioni «best efforts», «reasonable efforts» e «commercially reasonsable efforts» ricorrenti nelle tra le clausole generali della documentazione contrattuale inerente l’operazione in questione
La Court of Chancery del Delaware si pronuncia in tema di accesso ai corporate records da parte degli amministratori e privileged communications con i comitati endoconsiliari
La Court of Chancery del Delaware si è espressa recentemente in relazione a due temi di interesse per gli amministratori, ossia accesso ai libri e registri societari (inspection of books and records) e informazioni condivise con i comitati endoconsiliari (privileged communications with board special committees). Entrambe le decisioni sono state pronunciate nel contesto di un contenzioso tra Paul Schnatter – fondatore di Papa John’s International, Inc., azionista principale della stessa e suo amministratore sin dal 1993, nonché Chairman sino alle dimissioni forzate, rassegnate nel luglio 2018 – e Papa John’s International, Inc.
Schnatter aveva dismesso l’incarico di Chairman a seguito dei commenti razzisti da lui espressi nel dibattito relativo alla condotta dei giocatori, inginocchiatisi durante l’inno nazionale per protestare contro la violenza della polizia, accusando la dirigenza della National Football League per non aver represso le proteste e per il conseguente rallentamento delle vendite della sua società, sponsor della lega stessa (per una narrazione degli aspetti fattuali, v. in particolare Schnatter v. Papa John’s International, Inc., C.A. No. 2018-0542-AGB (Del. Ch., Jan. 15, 2019), a 2-9, spec. par. B e N. Kirsch, Papa John’s Founder Used N-Word On Conference Call, in Forbes, 11 luglio 2018)
Modelli di amministrazione e controllo: il caso del Giappone
Lo studio si propone di verificare la tesi per cui la disciplina societaria in Giappone si caratterizza per un modello di governance triale, ibrido, latino o classico, avvicinabile per molti aspetti al sistema italiano e portoghese.
La direzione in cui la “modellistica” societaria giapponese si è mossa (e si sta muovendo) pare seguire la medesima direzione del legislatore italiano sia nella prevalenza del tradizionale sia nella recente attenzione al monistico, la più «inattesa tra le novità della disciplina della gestione delle società per azioni»
Peculiarità e problematiche comparate della legislazione emergenziale
Il presente contributo intende offrire una essenziale panoramica comparata sulle principali soluzioni adottate in risposta alla pandemia negli Stati Uniti e in Europa, accennando infine all’Asia e all’Australia.
Sia detto preliminarmente che l’ampiezza degli orizzonti, seppur solo profilati, non impedisce – nonostante la mancanza di unità, coordinamento e cooperazione nell’individuazione di soluzioni condivise e concertate al comune problema – di cogliere tratti affini, talora largamente sovrapponibili, nell’operato dei legislatori nazionali, almeno nel contesto oggetto di trattazione.
A livello metodologico, lo studio del dato normativo è supportato dalla disamina di brevi ma recentissimi commenti, per lo più pubblicati in forum online, di articoli di giornale, che recano opinioni e presentano riferimenti alle decisioni e ai comportamenti effettivamente adottati dalle società in relazione a ciascun provvedimento ovvero alle perplessità da loro espresse in caso di mancata adozione; come pure di guidelines e report delle autorità o degli enti di volta in volta intervenuti in merito. Tale analisi è articolata secondo una suddivisione geografica e, al suo interno, affronta dapprima temi squisitamente di diritto societario, con particolare cura per le questioni assembleari e più in generale per talune semplificazioni apportate alla disciplina tradizionale (come nel caso di aumenti di capitale o responsabilità degli amministratori per le decisioni assunte in questo intervallo di tempo); quindi del diritto dei mercati finanziari, in relazione al quale si evidenziano misure volte ad evitare attività speculative, vietando dunque vendite allo scoperto e rafforzando il golden power per evitare acquisizioni ostili; ed infine, ove particolarmente significative e connesse alla governance, anche del diritto fallimentare afferente al diritto societario. Un diverso approccio, trasversale ai diversi temi – anch’esso sicuramente utile per confronti e future, auspicabili collaborazioni tra Stati improntate ad una unitarietà di metodo e prospettiva, quantomeno nelle fasi a venire – è seguito invece da un gruppo di studiosi della Université du Luxembourg, nell’ambito della corporate governance e della sua digitalizzazione, dalla World Bank, che efficacemente lo utilizza con riferimento al settore dei mercati finanziari e al comparto assicurativo, nonché, unitamente all’International Monetary Fund, e dall’European Banking Institute, con riguardo ai profili fiscali, bancari, dei mercati.
In questo framework, la molteplicità delle soluzioni delineate è sicuramente il prodotto delle specifiche problematiche che gli Stati debbono affrontare, essendo chiamati a reagire ad una emergenza globale, in tempi non perfettamente coincidenti, e in situazioni non del tutto omogenee, per diversi ordini di ragione, ma costituisce anche, come acutamente osservato, un esperimento giuridico senza precedenti13, che ha reso possibile o, forse, necessaria una rapidissima implementazione di misure sinora discusse, che probabilmente a lungo avrebbero albergato nelle note dei libri di diritto se la pandemia non avesse reso la loro discesa in campo pressoché indifferibile
Recesso per giusta causa nella sfera parasociale
Nota a Tribunale Milano, 17 giugno 2021. La decisione riafferma l’applicabilità analogica del recesso per giusta causa dalla società di cui all'art. 2285, comma secondo, c.c., anche alla sfera parasociale. Inoltre, essa ammette il recesso da parte della socia di maggioranza anche in assenza di un’esplicita previsione negoziale relativa al recesso unilaterale nel patto di sindacato, caratterizzato a propria volta da una durata implicitamente (e secondo la determi-nazione del collegio milanese) indeterminata
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