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Una nuova Unione, una Unione Bancaria
Ad un anno dalla istituzione della Unione bancaria, una realtà che rappresenta un momento di sviluppo di primaria importanza per l’intera Europa, lo studio mira a considerare specificamente le problematiche che il Meccanismo di Vigilanza Unico ha sollevato, per comprendere se la disciplina che lo regola si ponga in modo coerente rispetto al sistema di vigilanza bancaria, ovvero se essa sia sorta unicamente in ragione del fallimento del modello di vigilanza nazionale armonizzata. A tal fine, nel primo paragrafo si ripercorrono le ragioni storico-economiche che hanno condotto all’introduzione del Meccanismo di Vigilanza Unico; si indagano le scelte compiute dal supervisore e la solidità del sostrato normativo su cui l’MVU poggia le proprie radici, e si considera, di conseguenza, il suo ambito applicativo. Nel secondo paragrafo, l’attenzione è focalizzata invece sulla Banca Centrale Europea, alla luce dei caratteri di indipendenza ed accountability suoi propri, del coordinamento nelle funzioni di vigilanza, del ruolo dell’art. 126 t.u.f. e del Regolamento n. 1024/2013, dell’ambito di applicazione temporale ed oggettivo e delle funzioni che essa è chiamata a svolgere
Nuovamente in tema di azioni riscattabili
La questione giuridica affrontata concerne l’adeguatezza e il grado di dettaglio delle condizioni riguardanti l’esercizio del potere di riscatto azionario sulla base delle specifiche disposizioni statutarie e dei documenti societari rilevanti
Il nuovo framework regolamentare inglese: prime osservazioni su Secondary Capital Raising Review e Financial Services and Markets Bill 2022/23
Il 2023 sarà un anno di cambiamenti significativi per la disciplina della regolazione dei mercati dei capitali nel Regno Unito. Si tratta di un percorso già avviato con i seguenti progetti: Secondary Capital Raising Review; UK Prospectus Regime Review; Listing Regime Reform e Regulatory Framework Review (di cui al Financial Services and Markets Bill 2022/23), cui si affiancherà con tutta probabilità anche un rafforzamento dei requisiti di ESG reporting per le società quotate, al fine di facilitare la segnalazione e la divulgazione delle informazioni in materia
Modelli di amministrazione e controllo: il caso del Giappone
Lo studio si propone di verificare la tesi per cui la disciplina societaria in Giappone si caratterizza per un modello di governance triale, ibrido, latino o classico, avvicinabile per molti aspetti al sistema italiano e portoghese.
La direzione in cui la “modellistica” societaria giapponese si è mossa (e si sta muovendo) pare seguire la medesima direzione del legislatore italiano sia nella prevalenza del tradizionale sia nella recente attenzione al monistico, la più «inattesa tra le novità della disciplina della gestione delle società per azioni»
Peculiarità e problematiche comparate della legislazione emergenziale
Il presente contributo intende offrire una essenziale panoramica comparata sulle principali soluzioni adottate in risposta alla pandemia negli Stati Uniti e in Europa, accennando infine all’Asia e all’Australia.
Sia detto preliminarmente che l’ampiezza degli orizzonti, seppur solo profilati, non impedisce – nonostante la mancanza di unità, coordinamento e cooperazione nell’individuazione di soluzioni condivise e concertate al comune problema – di cogliere tratti affini, talora largamente sovrapponibili, nell’operato dei legislatori nazionali, almeno nel contesto oggetto di trattazione.
A livello metodologico, lo studio del dato normativo è supportato dalla disamina di brevi ma recentissimi commenti, per lo più pubblicati in forum online, di articoli di giornale, che recano opinioni e presentano riferimenti alle decisioni e ai comportamenti effettivamente adottati dalle società in relazione a ciascun provvedimento ovvero alle perplessità da loro espresse in caso di mancata adozione; come pure di guidelines e report delle autorità o degli enti di volta in volta intervenuti in merito. Tale analisi è articolata secondo una suddivisione geografica e, al suo interno, affronta dapprima temi squisitamente di diritto societario, con particolare cura per le questioni assembleari e più in generale per talune semplificazioni apportate alla disciplina tradizionale (come nel caso di aumenti di capitale o responsabilità degli amministratori per le decisioni assunte in questo intervallo di tempo); quindi del diritto dei mercati finanziari, in relazione al quale si evidenziano misure volte ad evitare attività speculative, vietando dunque vendite allo scoperto e rafforzando il golden power per evitare acquisizioni ostili; ed infine, ove particolarmente significative e connesse alla governance, anche del diritto fallimentare afferente al diritto societario. Un diverso approccio, trasversale ai diversi temi – anch’esso sicuramente utile per confronti e future, auspicabili collaborazioni tra Stati improntate ad una unitarietà di metodo e prospettiva, quantomeno nelle fasi a venire – è seguito invece da un gruppo di studiosi della Université du Luxembourg, nell’ambito della corporate governance e della sua digitalizzazione, dalla World Bank, che efficacemente lo utilizza con riferimento al settore dei mercati finanziari e al comparto assicurativo, nonché, unitamente all’International Monetary Fund, e dall’European Banking Institute, con riguardo ai profili fiscali, bancari, dei mercati.
In questo framework, la molteplicità delle soluzioni delineate è sicuramente il prodotto delle specifiche problematiche che gli Stati debbono affrontare, essendo chiamati a reagire ad una emergenza globale, in tempi non perfettamente coincidenti, e in situazioni non del tutto omogenee, per diversi ordini di ragione, ma costituisce anche, come acutamente osservato, un esperimento giuridico senza precedenti13, che ha reso possibile o, forse, necessaria una rapidissima implementazione di misure sinora discusse, che probabilmente a lungo avrebbero albergato nelle note dei libri di diritto se la pandemia non avesse reso la loro discesa in campo pressoché indifferibile
Recesso per giusta causa nella sfera parasociale
Nota a Tribunale Milano, 17 giugno 2021. La decisione riafferma l’applicabilità analogica del recesso per giusta causa dalla società di cui all'art. 2285, comma secondo, c.c., anche alla sfera parasociale. Inoltre, essa ammette il recesso da parte della socia di maggioranza anche in assenza di un’esplicita previsione negoziale relativa al recesso unilaterale nel patto di sindacato, caratterizzato a propria volta da una durata implicitamente (e secondo la determi-nazione del collegio milanese) indeterminata
Sull’utilità della ESG disclosure e sul ruolo dei comitati rischi e sostenibilità
Come noto, i mercati efficienti sono quelli in cui i prezzi dei titoli riflettono pienamente tutte le informazioni rilevanti disponibili. Un’affermazione invero risalente alla brillante tesi di dottorato di Louis Bachelier del 1900, che, nel tempo, ha contribuito alla proliferazione di una consistente disclosure, e che oggi ci impone di capire quali informazioni abbiano davvero un impatto sul mercato, sugli stakeholders e sulla collettività.
Sia detto preliminarmente che, tra le diverse categorie di informazioni, il presente lavoro si sofferma sulle informazioni non finanziarie, in particolare su quelle relative alla sostenibilità (di fatto riconducibili al concetto espresso dall’acronimo ESG). Quindi, analizzata la letteratura che ha cercato di misurare il fenomeno in esame e il suo effettivo impatto, il contributo indaga come, in alcuni casi, la costruzione stessa delle variabili che determinano alcuni dati quantitativi mostri una relazione diretta (dunque, una correlazione positiva) con la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, e come, in altri casi, invece, tale correlazione non appaia parimenti immediata. È il caso del rischio, la cui complessa definizione richiede uno sforzo sia nell’analisi empirica sia nella valutazione delle implicazioni giuridiche.
In tal senso, l’articolo – che prosegue idealmente un filone di ricerca iniziato con l’approfondimento della Direttiva sull’informazione non finanziaria all’indomani della sua pubblicazione – svolge alcune considerazioni in materia di corporate governance relative alle società quotate europee ed italiane. Individuati i comitati «risk-related» e «sustainability-linked», lo studio si sofferma, infine, sulle funzioni dei comitati stessi, sull’attività di risk management, sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e sul ruolo del chief sustainability officer
Il consiglio di amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale: l’importanza della motivazione rafforzata
Il presente contributo pone mente all’impatto dell’intelligenza artificiale rispetto agli obblighi di motivazione delle delibere degli amministratori. Ebbene, se le motivazioni tutte dovranno essere bipartite, tanto illustrando il metodo utilizzato (anche comparativamente rispetto ad altri strumenti applicabili) quanto argomentando il merito della questione, le motivazioni relative ad operazioni interessate (infragruppo, con parti correlate o con amministratori in conflitto) dovranno essere rafforzate e l’AI costituira` elemento determinante per l’imparziale disamina, anche economica, dei diversi scenari decisionali. In questi casi, come pure laddove gli amministratori si discostino dal risultato suggerito dai software, la motivazione risultera' elemento cardinale per eventuali valutazioni inerenti alla responsabilita` degli amministratori stessi. Ma vi e` di piu` . Laddove, come auspicato e comparativamente prevedibile, le best practices raccomandate dai Codici di corporate governance dedichino nel prossimo futuro uno spazio crescente alla cultura tecnologica d’impresa e, di qui, all’AI, anche le spiegazioni allegate nei casi di non compliance dovranno essere adeguatamente motivate onde evitare, in questo caso, sanzioni reputazionali da parte del mercato
Patti parasociali nella S.r.l.: efficacia obbligatoria e profili procedurali
Riconoscere tutela reale alla sottoscrizione di un patto parasociale significherebbe attribuire (i) ai paciscenti il potere di modificare le regole dell’organizzazione societaria come realizzata ai sensi di legge e statuto, a prescindere dalle prerogative riservate in materia all’assemblea, azzerando cosı` del tutto il confine tra ‘‘patto parasociale’’ e ‘‘patto sociale’’ ed eludendo quelle norme imperative che riservano all’assemblea le modifiche statutarie e (ii) all’organo amministrativo le scelte gestorie e la conseguente responsabilità
La posizione gerarchica dei fiduciary duties nel caso Columbia Pipeline
Nel maggio 2024, la Court of Chancery del Delaware ha pubblicato una decisione di sicuro interesse, destinata ad incidere sulla futura giurisprudenza statunitense, dacché in qualità di sentenza-trattato (In re Columbia Pipeline Group, Inc. Merger Litigation, Cons. C.A. No. 2018-0484-JTL (Del. Ch. May 15, 2024)) offre spunti notevoli di approfondimento e, al contempo, solleva nodi e questioni critiche, soprattutto riguardo alla tensione tra gli obblighi “contrattuali” e i fiduciary duties dei membri del consiglio di amministrazione, come pure di un eventuale rapporto paritetico o gerarchico tra i due principi richiamati
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