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    Oltre la matière pénale. I bis in idem tra procedimento penale e procedimenti disciplinari

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    The purpose of this paper is to search, in a criminal procedural law perspective, for both practical and theoretical solutions to the problems introduced in the Italian legal system by the bis (but also ter and quater) in idem principle in the light of the case law of the European Court of Human Rights and of the Court of Justice of the European Union and, so, to verify the opportunity for strengthening the canon of determination. The analysis touches different sectors of the legal system in which the disciplinary proceeding is intertwined with the criminal process, such as the sports legal order, some liberal professions, the judiciary and, above all, the public employment, with its issues regarding the defining both of the sanctioning source and the perimeter of the idem factum, given that the cognition of the criminal judge intertwines with the one of the public administrations (and of the civil judge), while keeping a very marked autonomy. The work also aims to highlight the opportunity of simplification and a of a tendential unification process, which could constitute the prerequisite for solutions, on a substantive level, of «absorption» or legal accumulation of sanctions in penal-disciplinary coexistence

    Le nuove investigazioni nei reati corruttivi informatici

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    È materia molto delicata quella delle nuove investigazioni eseguite mediante captatore informatico che, al di là del già intricato tema delle intercettazioni, s’ingarbuglia pericolosamente per le potenzialità dirompenti che il malware può generare, per i conseguenti attentati mossi ai tradizionali paradigmi del procedimento probatorio e, più di tutto, per la “confusione” giuridica in cui versa questa speciale tecnica investigativa nel sistema processuale italiano. Infatti, al cospetto di un orizzonte operativo così flessibile e di un complesso di regole processuali altrettanto facilmente modulabili, l’ordinamento giuridico (e con esso la dottrina) è chiamato ad una difficile opera di mediazione. Il presente contributo tenta di fornire una panoramica relativa alle nuove tecniche di investigazioni, con precipuo riferimento all’impiego del captatore informatico per arginare il fenomeno corruttivo. In questo quadro magmatico, le insidie alla tenuta costituzionale del sistema congegnato dal legislatore appaiono preoccupanti e sollecitano una riflessione nell’ottica del raggiungimento di un equilibrio tra efficacia investigativa e tutela dei diritti fondamentali.“New” investigations carried out by means of a computer sensor are a very sensible issue: in the already intricate subject of wiretapping, the matter gets indeed dangerously tangled both for its disruptive potential and for the attacks it can bring on the traditional paradigms of the evidentiary procedure.Mostof all, this special investigative technique is characterized bythe legal“confusion”in which it is placed in the Italian criminal procedural system. In the face of such an operating horizon, and the complex of procedural rules that are equally easily modulated, the legal system (and the scholarship with it) is called to a difficult workof interpretation andmediation. In this paper, an attempt will be made to provide an overview of the new investigative techniques, with particular reference to the use of the IT sensor to stem the corruption phenomenon. In this magmatic legal framework, the pitfalls of the constitutional stability of the system devised by the legislator appear worrying and call for a reflection, with aview to achieving a balancebetweeninvestigative effectivenessandprotection of fundamental rights

    I diritti delle vittime nel d. legisl. n. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale (Seconda parte)

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    SOMMARIO: 6. La comunicazione dell’evasione e della scarcerazione alle persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona tra informazione e protezione. – 7. La protezione della vittima vulnerabile. – 8. La protezione dell’offeso alloglotta. Il diritto all’interprete e al traduttore. – 9. La tutela dell’interesse della vittima alla prosecuzione dei reati nei casi di assenza della giurisdizione italiana

    I diritti delle vittime nel d. legisl. n. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale (Prima parte)

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    SOMMARIO: 1. La tutela della vittima tra stratificazione normativa ed esigenze di sistema. – 2. La ridefinizione dei soggetti legittimati a esercitare le facoltà processuali in caso di morte dell’offeso conseguente a reato. – 3. La minore età della vittima tra accertamento e presunzione. – 4. Il diritto alle informazioni

    BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE. LA FATICOSA “DIGITALIZZAZIONE” DEL PROCESSO PENALE TRA FONTI TRADIZIONALI E SOFT LAW

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    L’articolo esamina la lenta e faticosa digitalizzazione del processo penale, che ha avuto una accelerazione solo a causa dell’emergenza creata dal Covid-19. Vi si analizzano tanto il rilievo della soft law di contenuto tecnico-burocratico quanto l’evoluzione della disciplina dei rapporti tra privato e apparato processuale.The paper examines the slow and tiring path towards digitalization of the Italian criminal procedure, accelerated only thanks to the Covid-19 emergency. It aims to analyzing both the relevance of soft law with a technical-bureaucratic content and the evolution of the regulation of the relations between the individuals and the procedural apparatus

    Il Secondo Protocollo e le indagini della Procura europea

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    The second Protocol to the Cybercrime Convention raises issues on its relationship with the EU regulation establishing the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). It could be implemented into the EPPO investigation tools by domestic law; nevertheless it needs to be coordinated with the relevant EU law provisions. Furthermore, a tricky issue rises from the EC Commission’s Proposal to authorize its conclusion: it invites Member States to ensure that the EPPO, in the exercise of its competences, can request cooperation under the Protocol in the same way as the national Prosecutors, with regard to articles 8 to 12, without mentioning, indeed, arts. 6 and 7

    Assestamenti e osmosi nazionali sul bis in idem

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    Sul versante nazionale, la portata preclusiva della precedente decisione ha ambiti differenziati, a seconda che si guardi all’ambito strettamente penale o ai potenziali ‘‘doppi binari’’ sanzionatori. Cos`ı, quanto a questi ultimi, la giurisprudenza (non sempre condivisa dalla dottrina) cerca innanzitutto di ridurne gli spazi negando la riconducibilita` alla materia penale (come avviene pressoche ́ automaticamente) per le sanzioni disciplinari. In secondo luogo, ove ritenuta la sanzione sostanzialmente penale, con l’ausilio della revirement della sentenza Cedu A. e B. c. Norvegia (criticata per la vaghezza dei suoi criteri da parte della dottrina), nonche ́ delle sentenze ‘‘gemelle’’ della Corte di Giustizia Garlsson, Di Puma e Zecca e Menci, tanto la Corte costituzionale quanto la Cassazione sembrano piegare il principio del ne bis in idem verso una direzione sostanziale piu` che processuale. Nell’ambito strettamente penale, la preclusione ha visto un allargamento alla litispendenza dinanzi al medesimo ufficio, con la nota pronuncia Donati (unanimemente condivisa dalla dottrina). Pure risolto (sebbene solo parzialmente ad avviso della dottrina) il problema del ne bis in idem in caso di concorso formale di reati, ad opera della sentenza costituzionale n. 200/ 2016. Risultano ancora aperte alcune questioni relative, ad esempio, alla preclusione in ambito cautelare o alla rilevabilita` e il funzionamento in sede di legittimita` , questione rivitalizzata, anche per i cd. ‘‘doppi binari’’, dalla detta piegatura ‘‘sostanziali- stica’’, e dal possibile ricorso all’art. 620, lett. I), c.p.p

    INFORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPUTATO PER LA PRESENZA AL SUO PROCESSO. SUGGESTIONI EUROPEE E PROBLEMI NAZIONALI

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    Il lavoro, dopo aver illustrato il ruolo determinante della Corte europea dei diritti dell’uomo nella costruzione e nella correzione, nell’ordinamento italiano, del nucleo stesso del diritto alla partecipazione al processo da parte dell’imputato, analizza come e quanto la legge di “riforma” della contumacia, frutto del predetto lavoro di correzione, abbia retto alla prova della clinica giurisprudenziale. Si procede poi ad esaminare il concetto di conoscenza effettiva del procedimento, riflettendo su come la Cassazione italiana sia giunta ad una soluzione paradossale, se guardata alla luce delle intenzioni (come pure dei dicta) della Corte EDU. Si esamina, poi, anche il problematico versante della conoscenza effettiva del procedimento e, dunque, della consapevole mancata partecipazione al proprio processo nei casi di difesa d’ufficio, in relazione alla quale la Riforma Orlando non è riuscita ad essere del tutto risolutiva. Si prende poi in esame l’altro caso particolarmente delicato della latitanza “semplice”. Infine, si descrive la cornice giuridica del diritto alla partecipazione al proprio processo nel contesto del diritto dell’Unione europea, anch’essa concentrato sul concetto chiave di “effettività” di conoscenza e partecipazione, così come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, prima di tracciare delle conclusioni più generali

    I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'apparato. Il doppio processo come pena.

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    Gli autodafé per la giustizia elefantiaca sembrano aver trovato finalmente un programma di risoluzione nella riforma Cartabia. Eppure le duplicazioni procedimentali, nascoste nell’ombra dell’incredibile tecnicismo, sfuggite alla conta delle statistiche, sono rimaste tra le pieghe delle preoccupazioni del legislatore (come pure dell’ignaro furor del popolo in nome del quale la giustizia è amministrata). L’analisi qui condotta dimostra come l’economia di risorse processuali non sia sempre stata ottimale nella prassi e suggerisce di puntare sui principi di “indagabilità” e “contestabilità”, ricavabili dai concetti di patologia e prevedibilità della contestazione, già noti a Consulta e Cassazione. Sfruttando ciò che la Delega Cartabia peraltro indica, potrebbe essere il legislatore delegato a tirar fuori dall’ombra quelle duplicazioni, portando a nuova luce la discrezionalità del pubblico ministero sul sipario dell’iscrizione della notizia di reato e del contrappunto con giudice e compartecipi. Se poi si volge lo sguardo oltre il sistema “formalmente penale”, ci si affaccia su una vertiginosa galassia di strutture sanzionatorie. Si sa, la Corte di Strasburgo con la pronunciaA. e B. metteva un freno alla corsa aperta dal caso Grande Stevens, e la giurisprudenza interna, sfruttando la close connection in substance and in time , si poneva in scia. La Corte costituzionale manteneva un funambolico self-restraint, frammentando il ne bis in idem eterogeneo in garanzie “nutrici”. La corda dell’autocontenimento si spezza però il 16 giugno 2022: la pronuncia n. 149 colpisce l’art. 649 c.p.p. E nonostante la Consulta tenga l’equilibrio chiarendo che è in gioco solo il doppio binario sul diritto d’autore, c’è la sensazione che la faglia di una nuova valanga giurisprudenziale sia ormai aperta
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