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    Equilibrio e meritevolezza: i contratti My way e 4you.

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    La giurisprudenza intervenuta nel dibattito sulla validità dei contratti di investimento finalizzati all’acquisto di strumenti finanziari (nominati My Way e 4You) offre l’occasione per una riflessione sul giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. Si evidenzia, in particolare, la condivisibilità di quelle posizioni che hanno affermato l’immeritevolezza delle citate operazioni negoziali in ragione del loro disequilibrio. Una posizione, quest’ultima, che appare condivisibile sviluppo applicativo dell’idea di meritevolezza quale controllo di conformità dell’atto all’assetto valoriale dell’ordinamento. A venire in rilievo è il principio di proporzionalità che, in quanto componente dell’ordine pubblico costituzionale, assurge a parametro di riferimento nel controllo di meritevolezza degli atti di autonomia negoziale. Ciò che si profila, tuttavia, è un sindacato non sulla ‘equivalenza economica’ delle prestazioni, ma sull’equilibrio nel regolamento contrattuale, la determinazione del quale postula di valutare i concreti interessi coinvolti, nonché la natura del contratto stipulato

    ‘Incertezze’ interpretative e responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 l. not.

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    La questione della configurabilità della responsabilità notarile per la ricezione di atti contenenti clausole in contrasto con l’art. 34, d.lg. n. 5 del 2003, offre una prospettiva privilegiata per analizzare i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 28 l. not. A partire dall’idea del notaio quale «garante della legalità» si evidenzia la necessità valutare in concreto il disvalore dell’atto ricevuto, disattendendo approcci metodologici tesi a tracciare in astratto i confini dell’art. 28, cosí da escludere, ad esempio, dal novero degli atti proibiti quelli affetti da nullità parziale ovvero relativa. Al contempo, si evidenzia l’opportunità di leggere il requisito dell’inequivocità del vizio – che si desume dal riferimento alla ‘espressa’ proibizione dell’atto – alla luce del canone della diligenza, al fine di valutare se la scelta del notaio rogante sia stata ragionevole in relazione degli interessi coinvolti

    Sui limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità: punti fermi e nodi da sciogliere dopo l’intervento delle Sezioni unite. Nota a Cass., Sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828

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    L’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto implica al pari di quella di adempimento la validità dello stesso. È questo il presupposto dal quale muovono le Sezioni unite della Corte di Cassazione per ammettere il potere d’intervento giudiziale ex art. 1421 c.c. nei giudizi introdotti per ottenere la risoluzione del contratto. Il condivisibile superamento dell’orientamento giurisprudenziale di segno inverso, sino ad oggi maggioritario, non esaurisce, tuttavia, la complessa questione dei limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità. Il lavoro si incentra, in particolare, sulla “giustificazione” processuale del potere d’intervento giudiziale, sui limiti oggettivi del giudicato, nonché sull’ammissibilità del rilievo officioso a fronte di una diversa impugnativa negoziale

    Le nullità di protezione. Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio

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    La 'categoria' dell'invalidità è messa in crisi dall'introduzione di forme di nullità che appaiono prima facie preordinate a tutelare interessi individuali e che si discostano dalla normativa codicistica. Dagli studi della dottrina e dagli interventi della giurisprudenza traspare il disagio dell'interprete nel coordinamento delle 'nuove' forme di nullità con il sistema classico. Ne deriva la tendenza a qualificare le nullità di protezione ora come tertium genus di invalidità , dotato di un proprio ed invariabile statuto normativo, ora quali 'deroghe', ammissibili, pur nella loro eccezionalità , nel quadro codicistico. Dietro la definizione di 'nullità di protezione' si celano, tuttavia, vicende contrattuali differenti, interessi eterogenei e plurimi scopi di tutela. Da qui il tentativo di tracciare i contorni della disciplina applicabile a partire da una valutazione in concreto degli interessi da tutelare, senza prescindere dalle norme dettate dal codice civile, le quali si prestano sovente ad essere interpretate in maniera adeguatrice rispetto ai valori da attuare
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