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    La qualità della legge tributaria: codice o codification à droit constant?

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    Nella bozza di legge delega per la revisione del sistema tributario si evidenzia la necessità di “codificare” le disposizioni legislative vigenti per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto tributario. Il termine codificazione, in questa occasione è stato impiegato in un significato diverso da quello classico, ossia nell’accezione, che si è affermata prima in Francia e negli ultimi decenni anche nel nostro ordinamento, con la quale si intende fare riferimento all’attività di riordino (in testi unici di settore), di consolidamento (codificazione formale), di raccolta, di razionalizzazione di un settore legislativo allo scopo principale di garantire, non la stabilità, ma la completezza, l’aggiornamento, la chiarezza e dunque la conoscibilità delle norme. Questo modo di legiferare, denominato codification à droit constant, richiede tuttavia un’opera continua di aggiornamento e di adattamento, volta a recepire le disposizioni che saranno adottate progressivamente. Attività, quest’ultima, che non pare sia stata prevista dal nostro legislatore. In ogni caso il riordino della legislazione potrebbe trovare un serio ostacolo nel procedimento di riforma che rischia seriamente di rallentare, o addirittura inibire, il consolidamento della disciplina che dovrebbe essere comunque affidata ad una Commissione, composta di giuristi anche esperti di legistica

    Prime considerazioni sulle conseguenze fiscali della Brexit nel settore dell’imposizione diretta dopo l’approvazione del Trade and Cooperation Agreement

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    Con l’entrata in vigore del Trade and Cooperation Agreement il trattamento fiscale dei proventi corrisposti sia ai soggetti residenti nel Regno Unito, sia dai soggetti ivi localizzati a contribuenti residenti in Italia, non è più disciplinato dal diritto dell’UE, né dal diritto nazionale che vi ha dato attuazione, ma dalla normativa domestica che regola i rapporti fiscali con i Paesi terzi con regime fiscale non privilegiato (e i cui effetti possono essere attenuati dalla Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione eventualmente sottoscritta), nonché dalle disposizioni che dovranno dare attuazione agli accordi internazionali sottoscritti e a quelli integrativi che le parti decideranno di sottoscrivere. Gli accordi contengono infatti solo indicazioni programmatiche che devono essere recepite dagli Stati contraenti. Il Consiglio di partenariato vigilerà sulla osservanza degli impegni assunti nell’Accordo, sulla loro attuazione e applicazione, e più in generale sul conseguimento degli obbiettivi perseguiti dal Trade and Cooperation Agreement e dai futuri accordi integrativi. Sia nell’accordo di recesso, sia nell’accordo commerciale vi sono però disposizioni che confermano alcuni impegni che il Regno Unito aveva assunto quando era Stato membro dell’UE tra i quali si evidenziano sia quello allo scambio di informazioni rilevanti fiscalmente (che consente di continuare ad applicare la disciplina che lo Stato italiano riserva ai paesi collaboranti), sia quello al rispetto dei principi, diritti e libertà disciplinati nel TFUE nei rapporti tra contribuenti residenti in Italia/UE e nel Regno Unito. Il rinvio, seppure in alcuni casi implicito, alla disciplina del TFUE è indicativo della volontà del Regno Unito di continuare ad applicare il diritto UE, e di non recidere i rapporti con l’Unione europea e i suoi Stati membri, ferma la volontà di riappropriarsi della piena sovranità in particolare con riferimento anche all’imposizione diretta
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