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Betti agrarista
Gli apporti più significativi di Emilio Betti alla disciplina agraristica si sono concentrati, più specificatamente, nell'arco temporale che va dal 1957 al 1967, periodo in cui saranno pubblicate due opere fondamentali del maestro esaminate, nel presente contributo, in collegamento con lo svolgimento dell'insegnamento del diritto agrario, nel tentativo di ricostruire l'influenza del maestro sull'evoluzione del dibattito scientifico sviluppatosi intorno ai temi dell'autonomia del diritto agrario e del superamento dei contratti associativi
Health food and Health and nutritionally claims
Notwithstanding the differences in the specific regulations, some foodstuffs (i.e., natural mineral waters, foodstuffs for
particular nutritional uses, food supplements, enriched or fortified foods and functional foods) have in common the
production of a positive physiological effect, due to a set of characteristics naturally present in said products or which can
be reproduced by the manufacturer. The properties of these products aim at satisfying a specific health need of the
consumer. In order to define a specific category of foodstuffs as health foods based on their intrinsic properties, the
shared purpose of said foodstuffs must be to produce a positive effect on human health. The health function (understood
to be the ability of the foodstuff to produce positive effects on the human body under normal conditions due to its
nutritional and/or physiological benefits) constitutes a true requirement for quality, no longer linked to a specific foodstuff,
but rather identifying properties common to a category of foods, where said properties are declared through appropriate
claims on labelling, addressed to the final consumer and capable to orientate the decision of purchase. A comprehensive
category of health food is still not expressly defined as such within the EU legal framework, and can therefore be
specified only through interpretation. Recognition of the category could help to solve some relevant issues on the
production and marketing of foodstuffs beneficial to human health, assuring coherence with high standards in protecting
human health and the efficient circulation of goods in a free market. European legislation has traditionally introduced
specific directives to regulate product description, composition, manufacture, control, authorization and
labeling/advertising for the various types of health foods, but whenever food products include substances whose use is
not harmonized at European level recognition of their beneficial health effects can raise barriers to the free circulation in
the European market. These barriers can take the form of authorizations required by Member States prior to the
introduction in the market, in order to protect consumers’ health, and can also be due to different national classification of
health foods, in some cases as foodstuffs, in others as medicinal products. Bringing the multiple legislation approved for
single foodstuffs beneficial to health within one comprehensive systemic category would render these laws more
meaningful and complementary in order to overcome the uncertainties, that undermine the border between medicinal
products and foodstuffs. In addition, it would help to identify the mechanisms needed to overcome impasses in the
circulation of goods within the European Union through indirect harmonization. Such harmonization favours new
standardization processes, that can be pursued by the private sector (e.g. through non-compulsory nutritional and health
information foreseen in Regulation No 1924/2006) or by the Commission itself and the Member States (e.g. by the
procedure regulated in Article 8 of Regulation No 1925/2006). We may therefore assume that a commonly accepted
definition of health food is that it produces positive effects on human health if used as intended, but it is not able to
appreciably restore, correct or modify physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic
action, nor does it have the function of treating or preventing disease. Health food can be marketed through the use of
claims, established by national or Community legislation, or defined by food business operators and authorized by the
Commission in compliance with the provisions set forth in Regulation No 1924/2006. In the absence of total
harmonization of the legislation regulating health food claims at the Community level, a voluntary alignment of State
Members legislation to the guarantees, required by Regulation No 1924/2006 for the use of nutrition and health claims
for foodstuffs, would foster a reduction in trade barriers in the European internal market
I probiotici: criteri per la qualificazione dei prodotti quali alimenti o medicinali nel diritto comunitario
Oggetto del presente lavoro è la ricostruzione dei criteri per la qualificazione dei prodotti quali alimenti o medicinali nel diritto dell’Unione Europea. L’analisi prende le mosse da una questione pregiudizionale rivolta dal Tribunale amministrativo di secondo grado - Land della Renania settentrionale - concernente l’esatta qualificazione quale derrata alimentare o medicinale di un probiotico, il lactobat omni fos, commercializzato in polvere nel mercato unico ed immesso in commercio quale integratore alimentare nei Paesi bassi ed oggetto di inquadramento nella disciplina giuridica dei medicinali dalla Autorità competente nello Stato importatore (Germania).
Lo studio evidenzia che, sia pure in assenza di una completa armonizzazione normativa a livello U.E. della disciplina concernente gli alimenti funzionali e gli integratori alimentari, la corretta applicazione (da effettuare caso per caso) da parte delle Autorità nazionali dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia per la qualificazione dei prodotti quali medicinali o alimenti, anche alla luce delle ultime modificazioni normative della definizione di medicinale per funzione e della elevazione a rango legislativo della regola di risoluzione dei casi dubbi, dovrebbe consentire di ridurre i casi di divergenti qualificazioni dei ccdd prodotti alimentari della salute, ovverosia di alimenti che producono limitati effetti positivi sulla salute umana. Ciò tanto più allorquando oggetto di valutazione è una derrata alimentare cui è addizionata la sostanza probiotica, o lo stesso probiotico commercializzato allo stato puro e/o in associazione a nutrienti o ad altre sostanze e consumato nel rispetto della posologia correttamente indicata. E’ infatti pacifico dal punto di vista scientifico che l’effetto di miglioramento delle condizioni di salute, conseguenza dell’assunzione del probiotico, generalmente non presenta tale intensità e natura da modificare considerevolmente le funzioni fisiologiche dell’uomo mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, caratteristica essenziale per la qualificazione di un prodotto quale medicinale per funzione.
Nelle ipotesi in cui, non ostante gli indici normativi ed i criteri giurisprudenziali della Corte di Giustizia, le Autorità competenti degli Stati membri dovessero procedere a classificazioni divergenti in relazione ad alcuni specifici prodotti in cui siano presenti probiotici o costituiti essenzialmente da probiotici, ogni difformità di disciplina potrà essere superata tramite attivazione di un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, quale ad esempio la procedura di infrazione
Scienza, cultura, società nel mondo del vino
Il processo di fidelizzazione del vino italiano al territorio di origine è stato favorito dall’evoluzione normativa italiana e comunitaria a tutela ed a garanzia della qualità legata all’origine geografica.
Il vino, la vite e il territorio vitivinicolo diventano patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva ambientale e culturale ai sensi del codice dei beni culturali italiano; taluni paesaggi vitati vengono ricompresi nell’elenco dei siti dell’Unesco italiani in quanto paesaggio culturale.
Tuttavia la salvaguardia della tradizione, implicita nella tutela dei valori identitari elaborati dal territorio vitato, non può frenare l’evoluzione continua del rapporto tra scienza a cultura e società; tradizione e innovazione tecnologica sono sempre state in rapporto dinamico nel mondo del vino ed hanno consentito l’accoglimento di nuove tecniche e tecnologie anche nella produzione dei vini di qualità legati all’origine geografica, previa modifica del loro disciplinare.
La transizione ecologica, inclusiva e socialmente equa che l’Europa è pronta a realizzare nella riorganizzazione dei settori produttivi rende opportuno, anche a fini concorrenziali, che il territorio vitivinicolo ed il suo patrimonio immateriale possa usufruire di originali standard di elevata sostenibilità sociale, economica e ambientale da affiancare ai disciplinari delle produzioni DOP e IGP.The loyalty process of Italian wine to the territory of origin has been favored by the evolution of Italian and Community legislation to protect and guarantee the quality linked to the geographical origin.
The wine, the vine and the wine-growing area become national cultural heritage to be protected and enhanced in the aspects of social, economic, production, environmental and cultural sustainability in accordance with the Italian code of cultural heritage; the revival of vineyard landscapes are included in the list of Italian Unesco sites as a cultural landscape.
However, the safeguarding of tradition, implicit in the protection of the identifying values elaborated by the vineyard area, cannot stop the continuous evolution of the relationship between science, culture and society.
The ecological, inclusive and socially equitable transition that Europe is ready to carry out in the reorganization of the productive sectors makes it appropriate, also for competitive purposes, that the wine-growing area and its intangible heritage can take advantage of original standards of high social, economic and environmental to be placed side by side with the disciplinary of the PDO and PGI productions
L’agricoltura quale esercizio diretto o indiretto del diritto di proprietà o di altri diritti reali nel codice civile del 1865
Il lavoro approfondisce l’evoluzione del diritto agrario italiano nel periodo intercorrente tra
l’emanazione del codice civile del 1865 e quello del 1942. In quell’intervallo temporale, per
quanto la specificità della regolamentazione dell’agricoltura (cd. eccezzionalismo agricolo) fosse
ben nota alla migliore dottrina giusagraristica, l’inquadramento del diritto agrario e, più in
particolare, degli atti ricollegabili all’agricoltura ed all’industria agraria, avvenne nell’alveo del
processo di confinamento tra materia civile e commerciale. Nonostante l’emanazione del codice di
commercio nel 1882, il collocamento dell’attività agricola nell’ambito della materia commerciale
non trovò accoglimento nella dottrina e nella giurisprudenza del periodo di riferimento
costituendo una opinione ampiamente condivisa che “l’agricoltura costituisse un’attività
schiettamente civile e come tale soggetta al diritto civile”.
Soltanto con l’emanazione del codice civile del 1942 l’esercizio dell’agricoltura riuscì a svincolarsi
progressivamente dal controllo del proprietario del fondo rifluendo nella moderna impresa
affrancandosi, in tal modo, dalla sua tradizionale collocazione novecentesca, ancillare rispetto al
diritto privato, per assumere, nel più recente periodo, la valenza di una disciplina totalmente
autonoma sotto il profilo didattico, legislativo e scientifico
Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi
Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) nel corso della sua attività trentennale ha dimostrato di essere un utile strumento che contribuisce al mantenimento di un elevato standard di sicurezza alimentare nell’Unione Europea. La sfida che il RASFF non può non affrontare e vincere se vuole mantenere il suo livello di efficienza e di efficacia nel futuro è quella di svolgere un ruolo sempre più attivo sul proscenio internazionale sia a livello di formazione, sia a livello operativo di sistema. La globalizzazione delle relazioni e degli scambi commerciali a livello mondiale, infatti, determina la necessità di affrontare e risolvere i problemi di sicurezza alimentare verificatisi nel mercato dell’Unione Europea in una prospettiva internazionale. In tale contesto il futuro del RASFF non può non essere quello di confrontarsi in maniera sempre meno episodica e sempre più strutturale con altri sistemi di circolazione di informazioni relative a rischi dovuti ad alimenti o a mangimi che operano al di fuori dei confini dell’Unione Europea, siano essi organizzati a livello nazionale, sovrannazionale o mondiale. La Commissione, consapevole di tale necessità, ha creato nel 2009 RASFF Windows, una nuova piattaforma on line che ha consentito a più di 60 paesi non membri del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi di consultare le notifiche RASFF che direttamente li riguardavano; inoltre ha coordinato seminari aperti alla partecipazione di paesi terzi nell’ambito del programma “Migliorare la formazione per rendere sicuri gli alimenti” ed ha promosso e sostenuto finanziariamente un progetto pilota volto ad istituire un sistema regionale di allarme rapido per prodotti alimentari tra Tailandia, Vietnam, Filippine e Birmania. Di grande importanza, in particolare, è stabilizzare la collaborazione tra RASFF e INFOSAN (acronimo di International Food Safety Authorities Network), organizzazione nata nel 2004 e gestita congiuntamente dalla FAO e dall’OMS con lo scopo di incoraggiare gli scambi di informazione sulla sicurezza sanitaria degli alimenti e di migliorare la collaborazione tra le Autorità di sicurezza sanitaria degli alimenti a livello nazionale ed internazionale. Attualmente fanno parte di INFOSAN circa 160 Stati membri i quali hanno provveduto a designare uno o più punti focali INFOSAN e un solo punto di contatto INFOSAN Emergency “ramo”, quest’ultimo, di INFOSAN che facilita la valutazione e la gestione di situazioni collegate alla sicurezza alimentare degli alimenti, in particolare la contaminazione degli alimenti e le malattie di origine alimentare che hanno una implicazione internazionale e necessitano di misure conseguenti.
L’ottima prova fornita dalla collaborazione istauratasi tra RASFF, paesi terzi, reti regionali e INFOSAN in occasione della recente crisi alimentare (2008), scoppiata a livello mondiale, derivante dalla scoperta di melanina in alcune partite di latte e di alimenti per lattanti in Cina, fa ben sperare per la realizzazione di un sempre più efficace sistema di circolazione rapida, su scala mondiale, di informazioni sui rischi dovuti ad alimenti o mangimi, e sulle iniziative messe in campo per fronteggiarli
Il sistema di allarme rapido
Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) nel corso della sua attività trentennale ha dimostrato di essere un utile strumento che contribuisce al mantenimento di un elevato standard di sicurezza alimentare nell’Unione Europea. La voce esamina nozione, mission e struttura del sistema di allarme rapido nonché la natura delle informazioni che debbono circolare sulla rete. La sfida che il RASFF non può non affrontare e vincere se vuole mantenere il suo livello di efficienza e di efficacia nel futuro è quella di svolgere un ruolo sempre più attivo sul proscenio internazionale sia a livello di formazione, sia a livello operativo di sistema. La globalizzazione delle relazioni e degli scambi commerciali a livello mondiale, infatti, determina la necessità di affrontare e risolvere i problemi di sicurezza alimentare verificatisi nel mercato dell’Unione Europea in una prospettiva internazionale. In tale contesto il futuro del RASFF non può non essere quello di confrontarsi in maniera sempre meno episodica e sempre più strutturale con altri sistemi di circolazione di informazioni relative a rischi dovuti ad alimenti o a mangimi che operano al di fuori dei confini dell’Unione Europea, siano essi organizzati a livello nazionale, sovrannazionale o mondiale. La Commissione, consapevole di tale necessità, ha creato nel 2009 RASFF Windows, una nuova piattaforma on line che ha consentito a più di 60 paesi non membri del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi di consultare le notifiche RASFF che direttamente li riguardavano; inoltre ha coordinato seminari aperti alla partecipazione di paesi terzi nell’ambito del programma “Migliorare la formazione per rendere sicuri gli alimenti” ed ha promosso e sostenuto finanziariamente un progetto pilota volto ad istituire un sistema regionale di allarme rapido per prodotti alimentari tra Tailandia, Vietnam, Filippine e Birmania. Di grande importanza, in particolare, è stabilizzare la collaborazione tra RASFF e INFOSAN (acronimo di International Food Safety Authorities Network), organizzazione nata nel 2004 e gestita congiuntamente dalla FAO e dall’OMS con lo scopo di incoraggiare gli scambi di informazione sulla sicurezza sanitaria degli alimenti e di migliorare la collaborazione tra le Autorità di sicurezza sanitaria degli alimenti a livello nazionale ed internazionale
Il sistema di allarme rapido
Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) nel corso della sua attività quasi trentennale ha dimostrato di essere un utile strumento che contribuisce al mantenimento di un elevato standard di sicurezza alimentare nell’Unione Europea. La voce esamina nozione, mission e struttura del sistema di allarme rapido, nonché la natura delle diverse informazioni che debbono circolare sulla rete
La certificazione di gruppo: una nuova opportunità per i piccoli produttori biologici europei?
Group certification (G.C.) is a third-party quality assurance system that, in the geographic areas where it has been adopted, has made it easier for smallholders to achieve organic certification, thereby reducing costs and simplifying certification requirements in the process.
Its introduction in the European organic farming regime through the issue of a new regulation seems coherent with current global challenges, objectives
and general aims which this sector will have to face and strive to accomplish in the coming years
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