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    I crimini commessi dai khmer rossi in Cambogia: inadeguatezza della repressione penale giudiziale "domestica" e coinvolgimento delle Nazioni Unite

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    The author analyses the path towards the prosecution of crimes committed in Cambodia during the period of “Democratic Kampuchea” as an example of transitional justice. The solution adopted after a long and complicated negotiation between the Cambodian Government and the U.N. is the establishment of a peculiar ad hoc court, the “Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”. This court can be considered a “mixed” court, since judges are both Cambodian and International (i.e. designated by the Secretary-General of the United Nations), among other things (such as applicable laws and procedures). The establishment of a “mixed” court is part of a new trend in International justice, considering what is happening in the last decade in places such as Sierra Leone, Kosovo and East Timor. According to the author, the major advantage of the Cambodian compromise is that international involvement can help to reach the goals of truth, justice and reconciliation in fragile political situations (such as the Cambodian one), where normal internal courts would risk to be put under an unbearable political pressure. At the same time, “mixed” court allow territorial States to maintain a certain degree of sovereignty, which is coherent with the provision of article 17 of the Rome Statute of International Criminal Cour

    EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO: DEL CUADRO NORMATIVO UNIVERSAL A LA CONTRIBUCIÓN REGIONAL EUROPEA

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    El presente artículo está dedicado a un derecho humano reconocido por el derecho internacional, es decir, el derecho a la educación. En particular, el análisis se centra en el derecho internacional aplicable en una determinada región del mundo, Europa, donde a los instrumentos universales que prevén este derecho, principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se unen los instrumentos de alcance regional. Me refiero en particular al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A la luz de estas normas, podemos afirmar sin lugar a dudas que en Europa subsiste un auténtico y verdadero derecho internacional de origen consensual a la educación, calificable de derecho humano, cuyo alcance varía según la enseñanza sea primaria, secundaria o superior. En el garantizar este derecho, los Estados pueden imponer requisitos fundamentales, pero deben en todo caso respetar las convicciones filosóficas y religiosas de los padres de los menores y los principios dictados por el derecho internacional y en particular por las normas que tutelan los derechos humanos. Para completar el análisis, se alude al fenómeno de la armonización de los planes de estudio mediante la adopción de instrumentos de soft law, que está teniendo lugar en Europa en los últimos años, el denominado Proceso de Boloni

    Il contributo delle organizzazioni regionali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con mezzi non implicanti l'uso della forza

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    La ricerca è dedicata al ruolo delle organizzazioni regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il tema può apparire classico ed ampiamente indagato dalla dottrina; sembra tuttavia di poter affermare che, a ben vedere, l’attenzione prevalente è stata sinora rivolta alle azioni regionali in materia condotte mediante l’uso della forza, in applicazione dell’art. 53 della Carta ONU (ovvero con l’autorizzazione e sotto la direzione del Consiglio di Sicurezza). Il contributo delle organizzazioni regionali è però previsto dalla Carta in termini più ampi: l’art. 52, infatti, consente un’azione regionale in materia in termini generali, con la condizione che si tratti di “attività... conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite”. E’ pertanto configurabile una competenza autonoma di tali enti ad attivarsi per giungere “ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale” (art. 52, comma 2). Né, d’altra parte, sembra ragionevole pensare ai soli mezzi pacifici di soluzione di cui al capo VI della Carta, anzitutto perché l’art. 52, comma 4 precisa che il suo disposto “non pregiudica in alcun modo l’affermazione degli artt. 34 e 35” (lasciando così aperta la possibilità che le procedure ex capo VI possano essere attivate in concorso o addirittura ad esclusione dell’intervento regionale); inoltre, perché la locuzione utilizzata dall’art. 52 (“questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”) appare più ampia del mero riferimento alle situazioni di cui all’art. 33. In definitiva, muovendo dalla considerazione appena espressa, appare possibile individuare un ambito in cui le organizzazioni regionali possono contribuire con mezzi diversi da quelli ex art. 53, ma non necessariamente esaurentisi nelle procedure, tradizionali e da tempo tipificate, di soluzione pacifica delle controversie, e –soprattutto- rivolte a situazioni potenzialmente più gravi di quelle “suscettibili di mettere in pericolo il mantenimento della pace”, alle quali fa riferimento il capo VI. Se tale convincimento abbia un fondamento non solo esegetico, ma anche concreto ed attuale, lo si può dimostrare solo attraverso un esame della prassi che presenti i caratteri di intervento regionale con mezzi non solo diversi dall’uso della forza, ma anche differenziati nei contenuti e nelle modalità strutturali da quelli storici della composizione pacifica delle controversie. Pur non mancando un’analisi meramente esegetica dei profili interpretativi, si è insomma agito nella convinzione che una risposta adeguata non potesse prescindere da un’analisi sistematica della prassi. A tal fine la disamina è stata estesa alle situazioni che si sono presentate nel secondo dopo-guerra con le predette caratteristiche nelle varie aree geo-politiche della società internazionale ed i risultati che ne emergono appaiono interessanti sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. Tale bilancio appare, fra l’altro, idoneo a spiegare l’attuale interesse dell’ONU per il ruolo ed il contributo delle organizzazioni regionali al mantenimento delle pace e della sicurezza internazionale, anche con mezzi diversi dall’uso della forza. In effetti, come già rilevava il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon nel suo rapporto del 7 aprile 2008 “Until 1990 there were no references in Security Council resolutions to regional organizations”; a partire, invece dall’Agenda per la Pace del 17 giugno 1992, l’esame degli atti di vari organi delle Nazioni Unite comprovano una convinta e persistente volontà di costruzione di una vera e propria concertazione permanente fra gli organi dell’ONU e le organizzazioni regionali di volta in volta specificamente interessate. Si tratta, pertanto, di una tematica che non solo ha già inciso profondamente da anni sull’ambiente sociale internazionale, ma appare anche suscettibile di ulteriori potenzialità nella fondamentale prospettiva di una “regional-global security partnership” che poggi in misura crescente sull’uso di mezzi propr

    Le régime juridique des mouvements transfrontières de déchets en droit communautaire et en droit international

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    RESUME' Le régime juridique des mouvements transfrontières de déchets selon le droit international et le droit communautaire sera analysé en essayant de répondre à deux questions logiquement consécutives, dont la première est : « la circulation des déchets est-elle libre, interdite ou réglementée ? », alors que la deuxième est : « quelles sont les règles qui s’appliquent aux mouvements transfrontières de déchets qui ne sont pas interdits ? ». L’étude à la fois du droit international et du droit communautaire est particulièrement intéressante dans la mesure où les deux régimes se sont influencés réciproquement. Notamment l’UE, après avoir contribué à la création des premières règles en la matière, qui ont précédé et influencé la Convention de Bâle de 1989, d’une part a modifié son régime en l’adaptant au droit international (pour ce qui est des règles de la circulation) et d’autre part n’a pas renoncé à un rôle d’avant-garde. Ce rôle a été interprété sur un double plan, car l’Union européenne a décidé d’interdire unilatéralement les transferts de déchets vers les pays en développement et –au même temps- elle s’est occupée aussi des déchets « banaux » et non seulement des déchets dangereux. Cependant, à l’heure actuelle, les résultats dans la lutte contre les conséquences nocives des transferts de déchets sur l’environnement et la santé et la vie de l’homme ne sont pas pleinement satisfaisantes. L’on propose donc des solutions de iure condendo qui puissent favoriser l’élimination écologiquement rationnelle des déchets dangereux. RIASSUNTO Il contributo cerca di dare una risposta a due questioni successive sul piano logico e cioè: 1) “la circolazione dei rifiuti, è libera, proibita oppure regolamentata?” e 2) “quali sono le regole da rispettare per i trasferimenti di rifiuti che appunto non sono proibiti?”. Il confronto fra il diritto internazionale e quello comunitario è particolarmente interessante nella misura in cui l’influenza reciproca fra i due regimi giuridici ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo del diritto applicabile in materia. L’Unione europea, dopo aver dato, insieme all’OCSE, il primo impulso alla regolamentazione di un settore sino ad allora retto dai principi generali del diritto internazionale, precedendo e influenzando la Convenzione di Basilea del 1989, da un lato ha adattato il proprio diritto a quello internazionale (per quanto concerne le regole della circolazione) e dall’altro non ha rinunciato a svolgere una funzione propulsiva. In particolare, la sua azione ha avuto luogo in due settori: la proibizione unilaterale dei trasferimenti di rifiuti nei paesi in via di sviluppo e la disciplina dei movimenti dei rifiuti tout court e non solo di quelli pericolosi. Gli strumenti giuridici esistenti non sono stati tuttavia in grado di costituire una barriera efficace alle conseguenze nocive sull’ambiente e sulla vita e la salute dell’uomo legate alla circolazione dei rifiuti. Verranno quindi proposte delle soluzioni giuridiche alternative che, de iure condendo, possano portare ad uno smaltimento veramente ecologicamente razionale

    DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE E DISCIPLINA COMUNITARIA DELLA SICUREZZA MARITTIMA: CONDIZIONI ALLE QUALI E' SUBORDINATO L'ESAME DELLA VALIDITA' DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RISPETTO ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DI UN ACCORDO INTERNAZIONALE

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    Nel presente contributo viene analizzata la questione della sindacabilita' degli atti delle istituzioni dell'UE alla luce del diritto internazionale. Pietra miliare in materia e' la sentenza resa dalla CGUE nel caso "Intertanko", in materia di diritto del mare, alla luce della quale si possono trarre alcune conclusioni. In primis, che la legittimita' degli atti delle istituzioni dell'UE puo' essere valutata alla luce del diritto internazionale nella misura in cui le disposizioni di origine internazionalistica siano vincolanti per l'UE. In secondo luogo, che la vincolatività per talune norme di diritto internazionale e' condizione necessaria ma non sufficiente per controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie con riferimento a tali norm

    La libertà di stabilimento degli avvocati nell’Unione europea: i limiti all’utilizzabilità di decisioni di riconoscimento alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali

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    In the EU practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained is guaranteed according to the principle of mutual recognition of diplomas. An analysis based on recent judgments shows though that neither the provisions of Directives 89/48/EEC and 2005/36/EC nor those of Directive 98/5/EC cannot be relied on for the purpose of gaining access to the profession of lawyer in a host Member State, by the holder of a certificate issued by an authority of another Member State which does not attest any education or training covered by the education system of that Member State and is not based on either an examination taken or professional experience acquired in that Member State. That is in order to respect the legitimate interest which Member States may have in preventing certain subjects, by means of facilities created under EU Law, from attempting wrongly to evade the application of national legislatio
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