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Telefonate “mute” e trattamento dei dati personali
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2196/16 del 15 gennaio 2016, depositata il 4 febbraio 2016, si è pronunciata in merito alle cosiddette telefonate “mute”, ossia quelle telefonate effettuate in maniera automatica dai sistemi in uso presso i call center, nelle quali l’utente chiamato, dopo aver risposto, non viene messo in comunicazione con alcun operatore, bensì la telefonata resta attiva ma silenziosa. Si tratta di sistemi automatizzati volti a sfruttare al massimo l’attività degli operatori del call center, ma spesso avviene che tali sistemi finiscano per instradare un numero di chiamate proporzionalmente maggiore rispetto a quelle concretamente gestibili dagli operatori attivi in quel determinato momento. L’utente, quindi, si potrebbe trovare ad essere contattato più volte senza che venga messo in grado di comprendere l’identità del chiamante, con evidente disagio psicologico dettato dallo stato d’ansia inevitabilmente connesso alla ricezione di queste telefonate. Per questi motivi, a seguito di alcune segnalazioni pervenute all’Autorità Garante per i dati personali che hanno portato al Provvedimento del 20 febbraio 2014 e alla conseguente pronuncia del Tribunale di Roma n. 18977/2013, si è giunti alla pronuncia in esame nella quale vengono esaminati i profili di illiceità dei trattamenti di dati personali connessi alle telefonate “mute” in relazione al Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)
Safe Harbour 2.0 : quali garanzie per il trasferimento di dati dall’UE verso gli USA?
Dopo i dirompenti effetti della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 6 ottobre 2015 sulla causa C-362/14 nell’ambito del c.d. “caso Schrems”, le autorità europee e americane hanno lavorato intensamente in questi mesi per cercare di addivenire a un accordo che consentisse nuovamente la circolazione dei dati tra UE e USA. Non è un mistero, infatti, che molti fornitori di servizi – soprattutto per quanto attiene ai servizi informatici e telematici – abbiano sede negli USA e già detengano i dati di aziende e privati cittadini europei. La repentina interruzione della legittimità del trasferimento dei dati alla luce della disciplina sulla privacy, ha comportato un profondo smarrimento degli operatori europei, i quali non potevano in breve tempo spostare intere infrastrutture da fornitori e server collocati negli USA a fornitori e server collocati in Europa. Proprio per andare incontro a queste esigenze, peraltro sottolineante per il nostro Paese anche da Confindustria in un recente position paper, la Commissione europea è addivenuta il 2 febbraio a una bozza di accordo soddisfacente che dovrebbe consentire la sottoscrizione di un Safe Harbour 2.0 in tempi piuttosto brevi
PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEI CONTENUTI ILLECITI VEICOLATI TRAMITE PAGINE WEB IN INTERNET
Sospensione dell’account del venditore dalla piattaforma Ebay a seguito di feedback negativi: profili civilistici e informatico-giuridici
Il provvedimento cautelare del Tribunale di Messina affronta il delicato tema della contrattualistica telematica, in particolare degli obblighi contrattuali sussistenti tra i soggetti esercenti un’attività qualificabile come commerciale su Internet e il fornitore della piattaforma sulla quale tale attività si svolge. Sebbene determinate forme di conclusione del contratto, infatti, siano ormai invalse nel c.d. «mondo virtuale», ciò non toglie che si debbano sempre rispettare le regole civilistiche che disciplinano i contratti nel mondo reale
I dark patterns tra tecniche di manipolazione degli utenti e protezione dei dati personali
The phenomenon of dark patterns, i.e. interfaces and mechanisms to engage
users on platforms in order to induce them to make not fully informed decisions, has
become particularly present and insidious. The most recent legal doctrine is analysing
the phenomenon both from the point of view of market manipulation and of the
protection of personal data, which are processed on the basis of consents that do not
respect the principles contained in the General Data Protection Regulation. Among
the various techniques used, some concern the language or the way used to present
information to the user, and for this reason they represent a topic of interest for both the
philosopher of law and the scholar of legal informatics, in the definition of rules for the
representation of information that do not rely on these techniques
Violazione del diritto d'autore : nessuna responsabilità per l'host provider Yahoo
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 29/2015 del 7 gennaio 2014 si è pronunciata in merito alla sussistenza della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale posta in essere sulla piattaforma di streaming video del provider Yahoo!, chiamata Yahoo! Video, la quale diffondeva degli spezzoni di programmi appartenenti al portfolio di Reti Televisive Italiane (RTI), diffondendone in maniera indebita anche i relativi segni distintivi. La Corte d’Appello ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, soffermandosi soprattutto sulla corretta qualificazione dell’host provider come “attivo” o “passivo”
E-commerce : le regole del Garante Privacy su raccolta dati e profilazione del cliente
Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito alcune regole che gli operatori commerciali sono tenuti a seguire nel momento in cui prevedono di utilizzare i dati dei propri clienti ai fini di attività promozionale e profilazione commerciale. La registrazione ai siti che offrono svariati servizi e l’utilizzo di questi ultimi, infatti, consente ai titolari degli stessi di tracciare un quadro molto completo della personalità dell’utente, mediante la raccolta di un numero particolarmente elevato di dati personali. L’utente, tuttavia, deve essere adeguatamente informato prima della registrazione al sito sia del fatto che i suoi dati verranno trattati a fini di attività promozionale e profilazione commerciale, sia che i dati così raccolti possano eventualmente essere comunicati a terzi. Come ribadito dal Garante, infatti, solo un’informativa completa ed esaustiva può garantire che venga prestato un consenso espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati
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