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    I principi del risultato e della fiducia

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    Verso una nuova razionalizzazione di usi civici e domini collettivi

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    La necessità che le categorie giuridiche siano sottoposte a una continua rimeditazione a fronte delle trasformazioni del contesto sociale di riferimento ispira da tempo l’evoluzione normativa in materia di usi civici e domini collettivi. Da ultimo, il legislatore ha ammesso il trasferimento dei diritti di uso civico da quei terreni che ab-biano perso le caratteristiche originarie per irreversibile trasformazione ad altri con caratteristiche equivalenti appartenenti al patrimonio disponibile. Scopo del contributo è quello di inquadrare questo nuovo strumento nella disciplina generale degli usi civici e di sondarne l’utilità per risolvere i problemi che più frequentemente si pongono nella realtà

    Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

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    La sospensione degli effetti del contratto da parte del giudice amministrativo

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    Con il presente studio si intendono approfondire ulteriormente i poteri del giudice amministrativo in tema di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica e sorte del contratto. In particolare, in questa sede si focalizza l’attenzione sulla recente tendenza del giudice amministrativo a intervenire espressamente sul contratto, sospendendone gli effetti, sin dalla fase cautelare del giudizio. Sino ad ora, infatti, salvo qualche isolata decisione, in sede cautelare l’autorità giudiziaria si limitava a sospendere gli effetti del provvedimento di aggiudicazione oppure ad accogliere genericamente l’istanza cautelare annessa al ricorso, rimettendo alla fase di amministrazione attiva la determinazione in ordine alla sorte del rapporto negoziale sino alla pronuncia di merito. Tale orientamento, tuttavia, sta subendo un’importante rivisitazione in quanto si rinvengono decisioni cautelari con cui, anche in sede monocratica, il giudice si pronuncia sugli effetti del contratto, disponendone la sospensione

    I principi europei chi inquina paga, di precauzione e di prevenzione

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    Con l’ordinanza 25 settembre 2013, n. 21, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rimesso all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica
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