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    Mero accertamento negativo dell’illecito antitrust e forum damni (nota a Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 25 ottobre 2012, C-133/11)

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    For the first time the Court of Justice explicitly states that point 3 of art. 5 Regulation N. 44/2001 must be in-terpreted as meaning that an action for a negative dec-laration, seeking to establish the absence of liability in tort, falls within the scope of that provision. The Author agrees with the solution endorsed by the Court and crit-ically addresses the objections raised by the Advocate general. The rule of special jurisdiction laid down in Art. 5.3 is based on a particularly close connecting fac-tor between the dispute and the court of the “place where the harmful event occurred or may occur”. The role of the parties in the dispute has no bearing on the existence of this close connection, which is therefore solely dependent upon the facts of the case and upon the localization of the event in dispute. The Author con-siders the risk of excessive forum shopping, enhanced by the rule of lis pendens, and the well-known problems related to "torpedo" actions and concludes that, pro-vided that the court seized is sufficiently close to the facts of the case, there is no reason to deprive the party seeking to establish his non-liability of the special fo-rum. The A. argues, however, that in order to fulfill the objectives of legal certainty and of proximity, in the specific field of international competition litigation the connecting factor in art. 5.3 should be construed nar-rowly as referring to the “affected market”, irrespective of the role of the partie

    Il cartello della gomma giunge alla Court of Appeal (ancora sul foro del litisconsorzio passivo)

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    For the first time since its appearance the so called Provimi test reaches the Court of appeal: and, though not overtly, its strength is seriously impaired. The decision in comment nevertheless confirms the trend towards a broad understanding of the reach of art. 6.1 Reg. n. 44/2001 in multi-party damages actions following Commission findings of infringement in cartel cases. The Author argues that the Court of appeal construction of Art. 6.1 offers parties (both the supposed victim and the supposed infringer) unexpected and excessive forum shopping opportunities. In order to avoid the risk of abusive exploitation of art. 6.1, the A. points to the need for a substantial connecting factor between the litigation and the court, also arguing from the special concentration rule set out in art. 6.3 b) Regulation n. 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations. The A. then briefly addresses the issue of parallel proceedings and related actions in the light of art. 27 and 28 Reg. n. 44/2001

    Brevi considerazioni sul ritiro dell'eccezione di compensazione

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    Il convenuto che eccepisce la compensazione può successivamente e liberamente ritirare l’eccezione, anche dopo che la contestazione dell’attore abbia determinato l’insorgere di una causa di accertamento incidentale ex lege ai sensi dell’art. 35 c.p.c.? Il tema, poco esplorato, conduce a confrontarsi con il significato ed il ruolo sistematico dell’accertamento incidentale ex lege la cui palese deviazione rispetto al canone fondamentale della domanda di parte ben potrebbe giustificare una diversa disciplina processuale ed in questo caso specifico l’inapplicabilità dell’art. 306 c.p.c

    Sulla sanatoria del difetto di rappresentanza (e di procura ad litem)

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    Il principio sancito dalla S.C., facendo applicazione dell’art. 182, comma 2,c.p.c. nel testo anteriore alla riscrittura attuata con L. n. 69/2009, si conforma (almeno apparentemente) ad una massima frequentemente ripetuta, dietro la quale si nascondono tuttavia situazioni assai diversificate. La sentenza offre così l’occasione per fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi nella vigenza del testo originario (ed ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 4 luglio 2009) dell’art. 182 cpv., facendo emergere i diversi problemi sottesi alla proclamata sanatoria “retroattiva” del difetto di rappresentanza “in ogni stato e grado del giudizio”. L’A. si propone quindi di evidenziare i limiti entro i quali tali orientamenti (non sempre conciliabili con l’originaria portata della sanatoria) siano suscettibili di essere reiterati alla luce della nuova formulazione dell’art. 182 cpv

    Configurazione debole (nel caso assicurazioni r.c.a.) del controllo giurisdizionale sui provvedimenti della Autorità garante delle Concorrenza e del Mercato ?

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    La pronuncia in commento sollecita l'interprete ad indagare i limiti del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimemti della Autorità garante della concorrenza e del mercato: tema reso tanto più complesso dalla incerta ricostruzione dei caratteri di tale Autorità, prototipo delle cd. autorità amministrative indipendenti, altamente specializzata e fortemente venata da caratteri "giustiziali". L'A. si interroga infine sulla possibilità che la Corte di cassazione sia chiamata a vagliare l'adeguatezza del controllo impugnatorio sul provvedimento antitrust, quale emerge dagli orientamenti del Consiglio di Stato

    GLI EFFETTI DELL'ESTINZIONE NELL'ARCO DEI VARI GRADI DEL PROCESSO

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    Lo studio si concentra sugli effetti dell’estinzione del processo, quando essa si determina nei gradi processuali successivi al primo, indagando i rapporti tra gli artt. 310, 338 e 393 c.p.c. nell’arco della pendenza dell’unitario “rapporto processuale”. Invertendo l’ordine codicistico, l’analisi prende le mosse dall’art. 393 c.p.c.. La disposizione, inserita nella smilza cornice della dispciplina positiva del giudizio di rinvio dopo la cassazione, notoriamente riveste un centrale risalto sistematico, al corocevia tra struttura e natura del giudizio di appello e funzione del giudizio di rinvio rispetto al giudizio di cassazione. L’Autore ripercorre le origini storiche e “culturali” della fromula “l’intero processo si estingue” e ne saggia la portata alla luce della conformazione attuale del giudizio di appello, indagandone inoltre l’applicabilità in ipotesi in cui la sentenza cassata non sia una sentenza di appello. Successivamente, l’indagine si concentra sulle ipotesi in cui a monte del giudizio ordinario (in doppio ovvero unico grado) vi sia già una decisione, frutto di cognizione sommaria ovvero (come nel caso del lodo rituale) non statuale, onde far emergere il requisito essenziale per il coinvolgimento nella estinzione dello “intero processo” anche del prodotto decisorio a monte, vale a dire la sua appartenenza allo stesso “rapporto processuale”. Nel terzo e conclusivo capitolo, l’esame si concentra sull’art. 338 c.p.c.: indagandonei precedenti storici, i rapporti con il cd. principio di consumazione dell’impugnazione, l’ambito di applicazione ed il rapporto tra le due norme di cui si compone, allo scopo di fare emergere la linea di continuità tra la disposizione cardine in ordine agli effetti su processo dei fenomeni estintivi, l’art. 310 c.p.c., e le regole speciali che di questa declinano ed adattano la logica di fondo al diverso ambiente dei gradi di impugnazione

    Gli effetti dell’estinzione nei gradi processuali di impugnazione (edizione provvisoria)

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    Il volume, in edizione provvisoria e parziale, indaga il tema degli effetti della estinzione del processo nei gradi di impugnazione, cominciando dall’analisi dell’art. 393 c.p.c. e della formula “l’intero processo si estingue”. Dopo avere esaminato la portata sistematica della previsione ed il suo ambito di applicazione (con particolare riguardo al caso di erronea chiusura in rito del giudizio di appello), l'A. si sofferma sui peculiari problemi posti dall'estinzione di un processo di cognizione preceduto da un prodotto decisorio, di cui diviene necessario valutare l'appartenenza o meno al medesimo "rapporto processuale"

    Il "giro di vite" delle Sezioni Unite sui termini di comparazione e costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: onere di costituzione quasi istantanea per l'opponente

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    Fermo restando, quanto ai giudizi di opposizione già pendenti, il doveroso rispetto del legittimo affidamento delle parti, l’A. esamina criticamente le gravi conseguenze dell’innovativa interpretazione fatta propria dal Supremo Collegio e ne evidenzia la distanza dal tenore letterale e dalla ratio delle rilevanti disposizioni

    Pericolo di esclusione dal mercato e sospensione cautelare della aggiudicazione al concorrente tra vecchie questioni e nuovi problemi

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    L'A. prende le mosse da due ordinanze della Corte d’appello di Milano (I sez. civ., ord., 24.5 – 3.6.2004; Corte d’appello Milano, I sez. civile, ord., 13.07 – 20.07.2004), per fare il punto sulla ricorrente e tuttora assai incerta questione della competenza collegiale ovvero monocratica della Corte d’appello quale giudice della cautela ex art. 33 l. n. 287/90. La complessa vicenda sottoposta alla cognizione dei giudici, inoltre, sollecita riflessioni sugli spazi che possono aprirsi alla giurisdizione ordinaria in relazione alle operazioni di concentrazione e sugli ammissibili contenuti delle inibitorie urgenti

    Il lento cammino della tutela civile antitrust: luci ed ombre di un atteso grand arret

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    Le Sezioni Unite restituiscono finalmente alla disciplina antimopolistica nazionale la sua vocazione di tutela di tutti i soggetti del mercato, non esclusi i singoli consumatori, ribadendo la competenza per materia della Corte d’appello sulle domande risarcitorie, da chiunque proposte, in relazione ai danni asseritamente cagionati da illeciti antitrust (senza che l’interposizione di un contratto individuale, che di quel pregiudizio rappresenta il tramite, possa far velo all’essenziale unitarietà del fenomeno). Meno convincente, invece, risulta la stretta connessione, nella logica seguita dalla Corte, tra le domande di risarcimento del danno extracontrattuale e quelle di nullità, di cui si propugna l’estensione all’intera sequenza comportamentale attuativa dell’accordo vietato. Riflessioni occasionate da Cassazione, Sezioni Unite, 4 febbraio 2005 n. 220
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