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    Sulla facoltà del Presidente della Regione del Veneto di nominare tutti assessori «esterni» e sulla (incostituzionale?) sospensione del consigliere nominato assessore

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    The paper, after having reconstructed the non-unique notion of regional Executive member so-called «external», analyzes certain institutional innovations that have been implemented in recent years in the Veneto Region: first – in the year 2018 – through the modification of the electoral law, and subsequently – in the year 2020 – through the modification of the statutory law. The Author develops critical observations in this respect: both for the singular modus procedendi concretely followed by the regional Council, and because the legislative Assembly introduced an anomalous case of incompatibility (between the office of Regional Executive member and the mere exercise of the functions of regional Councilor) which raises doubts of constitutional legitimacy

    Testamento e rapporto contrattuale

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    Nell’attuale sistema economico la trasmissione mortis causa del pa-trimonio non può più considerarsi relativa alla sola circolazione di di-ritti ereditari che furono del de cuius, connessi ai soli aspetti della proprietà e della famiglia. La ricchezza oggi risiede sempre maggior-mente nella titolarità di posizioni contrattuali dalle quali, invero, pos-sono conseguire evidenti diritti e maggiori vantaggi per il beneficiario contraente. In altri termini, il successore che subentri nella posizione contrattuale del proprio dante causa ben potrebbe ritenersi più soddi-sfatto di chi succedesse nella titolarità di uno o di tutti i beni ereditari, di natura, per così dire, dominicale. Al testatore, invero, è attribuito un potere ancor maggiore che non è solo quello di trasferire mortis causa la propria posizione contrattuale ad uno dei suoi successori, ma anche quello di attribuire a favore di uno di essi il diritto a concludere un nuovo contratto con l’erede o con il legatario. Il testamento, in questa prospettiva, dimostra la sua forza e, soprattut-to, la sua attualità dando prova della sua vitalità. Per quanto destinato a produrre effetti dopo la morte del suo autore, tanto da essere stato definito una creatura fragile , il negozio di ultima volontà sta, al con-trario, sempre più riscattando la sua forza e la sua centralità nel sistema della circolazione della ricchezza. In particolare, il testamento sembra sempre maggiormente in grado di rappresentare una valida fonte di rapporti contrattuali che, pur trovan-do la loro genesi nel negozio di ultima volontà, non possono tuttavia che essere regolati, nel loro aspetto dinamico, dalla disciplina dei con-tratti inter vivos. Certamente, l’accostamento tra testamento e contratto potrebbe per certi versi far pensare ad una sorta di ossimoro giuridico, in considera-zione della diversità di struttura e di funzione dei due istituti. Si po-trebbe cioè ritenere di essere di fronte ad un contratto – quello di ge-nesi testamentaria – imposto da un terzo (il de cuius) sul titolare di de-terminati beni da questi ricevuti iure successionis. Dunque, si potrebbe porre, anche in tal caso, come in generale in tutti i casi di obbligo a contrarre, il problema della conciliabilità tra obbligo a contrarre e au-tonomia contrattuale, essendo questa privata della possibilità di inci-dere sul contenuto contrattuale e, addirittura, sulla persona dell’altro contraente, entrambi determinati dal testatore . A ben guardare, peraltro, il testamento non si impone ai contraenti, ma entra nella loro sfera giuridica per effetto della loro stessa volontà. L’acquisto dell’eredità o del legato, invero, comporta implicitamente l’adesione al programma del testatore che, solo in quanto accettato, diviene obbligatorio. In questa prospettiva, il testamento svolge dunque una funzione pro-grammatica che esige, evidentemente, l’adesione dei successori affin-ché le disposizioni in esso contenute possano essere attuate. Ciò posto, i chiamati mantengono la propria libertà di perseguire o meno il fine voluto dal testatore. Le disposizioni in grado di dar luogo ad un obbligo a carico dell’onerato possono avere il contenuto più vario, al pari di quanto può essere contenuto in un contratto. Il testatore, in altre parole, può programmare la conclusione di un contratto di compravendita tra one-rato e onorato, ovvero di locazione, di lavoro, di datio in solutum, di garanzia, di prelazione, ecc. La fase dinamica del rapporto, concludendosi il contratto inter vivos, non potrà che essere disciplinata dalle norme sui contratti, le quali, tuttavia, dovranno tener conto della disciplina successoria, in conside-razione della genesi del contratto stesso. Il contratto concluso in attua-zione della disposizione testamentaria, pertanto, mai potrebbe costitui-re un peso a carico dei legittimari in violazione dell’art. 549 c.c. L’obbligo a contrarre che nasce dalla disposizione testamentaria accet-tata dal successore è dotato di una forza coattiva che può essere pre-ventivamente contemplata dal testatore, il quale può prevedere dispo-sizioni sanzionatorie a carico dell’onerato inadempiente, ovvero pro-veniente dalla stessa legge che consente all’onorato di agire in forma specifica per l’attuazione dell’obbligo stesso. In ciò, dunque, il testamento potrebbe effettivamente risultare non più una creatura tanto fragile

    CSM e giudice amministrativo: i nuovi limiti al sindacato giurisdizionale

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    Con il decreto legge n. 90/2014 il Governo italiano ha introdotto delle nuove regole volte a limitare il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità delle deliberazioni con cui il Consiglio Superiore della magistratura (CSM) conferisce o conferma gli incarichi direttivi o semi-direttivi all’interno degli uffici giudiziari ordinari: le novità sembrano opportune e (forse parzialmente) utili per evitare che in futuro si verifichino ancora palesi ingerenze del giudice amministrativo in quella attività di giudizio con margine di apprezzamento, che la Costituzione (art. 105) e le norme sull’ordinamento giudiziario riservano al CSM

    L'ORDINE GIUDIZIARIO E IL SUO PRESTIGIO nel procedimento disciplinare

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    Il saggio analizza l’origine e le possibili letture che possono essere date all’espressione : che rappresenta il valore cardine intorno al quale è costruita l’intera disciplina giudiziaria, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale. Le considerazioni sull’argomento sono stimolate da una significativa decisione costituzionale (la n. 497/2000), con la quale il Giudice delle leggi sembra aver - condivisibilmente - ricondotto il suddetto concetto a prospettive sostanziali piuttosto che ideologico-formali: dichiarando, nel caso di specie, contra Costitutionem la previsione normativa contenuta nell’art. 34 della c.d. legge sulle guarentigie della magistratura (r.d.lgs. n. 511/1946), in virtù della quale un magistrato incolpato in sede disciplinare non poteva avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro. Tale previsione era ‘figlia’ della medesima ratio che a suo tempo aveva indotto il legislatore del 1946 a prevedere altresì che il giudice disciplinare fosse composto soltanto da esponenti dell’ordine giudiziario, e che il relativo giudizio di merito si svolgesse rigorosamente a porte chiuse. Ebbene, se prima facie l’innovazione recata dalla Corte costituzionale può apparire di secondaria importanza, in realtà, per le ragioni giuridiche e culturali che l’hanno determinata, essa è destinata ad avere un peso rilevantissimo non solo nella complessiva economia di un “giusto” procedimento disciplinare, ma anche - se non soprattutto - in riferimento agli stessi fini istituzionali cui dovrebbe mirare la disciplina giudiziaria

    SPIGOLATURE SUL GIURAMENTO DEI MAGISTRATI ORDINARI

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    SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'art. 9 dell'Ordinamento "Grandi" (r.d. n. 12/1941) - 3. L'art. 4 della legge n. 478/1946: una disposizione normativa (teoricamente) transitoria - 4. Il dibattito sviluppatosi in seno all'Assemblea costituente sul giuramento (in generale, e su quello dei magistrati in particolare) - 5. L'art. 54, secondo comma, della Costituzione e l'omessa revisione della formula di giuramento da parte del legislatore repubblicano - 6. Il colpo di scena: l'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 478/194

    L'ART. 98, TERZO COMMA, COST. RICONOSCE AL LEGISLATORE LA FACOLTÀ NON SOLO DI "LIMITARE" BENSÌ DI "VIETARE" L'ISCRIZIONE DEI MAGISTRATI A PARTITI POLITICI (ANCHE SE SONO COLLOCATI FUORI RUOLO PER SVOLGERE UN COMPITO TECNICO)

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    Con la sentenza n. 224 del 2009 il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi di una questione di legittimità costituzionale concernente una (controversa) previsione normativa recata dal novellato ordinamento giudiziario: mediante la quale il legislatore - dopo decenni di inerzia - ha tra l’altro sancito il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli esponenti dell’ordine giudiziario, dando così (parziale) attuazione a quanto dispone l’art. 98, terzo comma, Cost. (più precisamente, la norma denunciata davanti alla Corte costituzionale è quella recata dall’art. 3, primo comma, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, secondo cui per un magistrato ordinario integra gli estremi dell’illecito disciplinare extra-funzionale “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato”). Ad avviso dell’Autore se è vero che - in linea di massima - la decisione costituzionale in questione appare condivisibile nella sua impostazione di fondo e nella conclusione cui perviene (che non era affatto scontata), è altrettanto vero, però, che la motivazione addotta a supporto è a tratti un po’ troppo sbrigativa e potrebbe essere foriera di un equivoco (sul quale si sofferma). Il commento si conclude auspicando che la motivazione della decisione costituzionale n. 224/2009 venga tenuta in debita considerazione tanto dai titolari dell’azione disciplinare quanto dallo stesso giudice disciplinare (di merito e di legittimità): sia per interpretare correttamente altre fattispecie di illecito disciplinare che sono contemplate dal novellato ordinamento giudiziario, sia per riconsiderare funditus alcuni pregressi arresti giurisprudenziali (ad esempio quelli in materia di espressione di opinioni politiche); perché è evidente che, al pari di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 100/1981, ci si trova di fronte ad una pronuncia la cui portata dovrebbe trascendere il caso di specie: potendo essa rappresentare una utilissima bussola da impiegare (anche) in sede giurisdizionale per far sì che, d’ora in avanti, si realizzi sul serio un giusto equilibrio (rectius: bilanciamento) tra molteplici esigenze egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale

    Sull'esercizio (effettivo) delle attribuzioni di Presidente del CSM da parte del Capo dello Stato

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    Il contributo affronta il tema delle attribuzioni che competono al Presidente della Repubblica Italiana quale Presidente – ope Constitutionis – del Consiglio superiore della magistratura: mettendo in evidenza che le stesse, dal 1959 ad oggi, sono state concretamente adempiute. The paper analyzes the issue of the powers belonging to the President of the Italian Republic operating as the President – ope Constitutionis – of the Superior Council of the Judiciary. This study highlights that they have been effectively fulfilled from 1959 until today
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