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    L'ufficio del Revisore Generale, nuova Autorità Anti-corruzione vaticana. La recente riforma dello Statuto

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    La recente promulgazione dello Statuto del Revisore Generale costituisce un ulteriore tassello nella riforma del sistema finanziario vaticano. Nello specifico, si attribuiscono al Revisore le funzioni di vigilanza e controllo contabile del bilancio consolidato della Santa Sede e del Governatorato. Di rilievo risulta inoltre l’attribuzione della corrispondente qualifica di “nuova Autorità Anticorruzione Vaticana”, ai sensi della Convenzione di Merida. Tale riforma si allinea, peraltro, con la recente riorganizzazione del Governatorato (Legge n. CCLXXIV, 6 dicembre 2018) in armonia con l’impegno della Santa Sede e della Città del Vaticano nel realizzare una semplificazione e razionalizzazione dell’apparato economico-amministrativo statuale e una più attenta ed efficiente programmazione delle attività finanziarie

    Erogazioni liberali a favore di una Fondazione non residente

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    Con risposta all’istanza di interpello n. 406 del 16 giugno 2021, le Entrate chiariscono che una Fondazione (no profit) avente sede all’estero, può usufruire del regime fiscale agevolato in materia di deduzioni per erogazioni liberali, di cui al Codice del terzo settore, soltanto qualora sia regolarmente iscritta presso l’Anagrafe Onlus (italiana)

    Terzo settore: obbligo di vidimazione del Registro dei volontari

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    Il Ministero del lavoro con nota (registro ufficiale U.0007180), datata 28 maggio 2021 fornisce chiarimenti in merito alla necessità di vidimazione dei registri dei volontari come già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992, anche se tale onere non risulta disciplinato dal Codice del Terzo settore

    Enti non commerciali. Determinazione del reddito imponibile

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    In caso di perdita della qualifica di ente non commerciale da parte di un’associazione sportiva dilettantistica(...) per la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale, per almeno due periodi di imposta, tutti i proventi dell’ente devono essere assoggettati a tassazione come reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e 81, compresi quelli derivanti da attività non commerciale, come le quote associative e le lezioni equestri svolte in favore dei soci, senza corrispettivi specifici, non potendosi distinguere i proventi da attività istituzionale da quelli derivanti dalla attività commerciale prevalente (Cass., n. 17026/2021

    Enti ecclesiastici tra TUIR e Codice del Terzo Settore. Requisiti di non commercialità e obbligo di contabilità separata

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    In tema di obbligo di contabilità separata per l'ente no profit i giudici della Corte di Cassazione stabiliscono il principio per cui «il bilancio dell'ente non commerciale può essere redatto con qualsiasi metodo e conformandosi a qualsiasi schema, purchè conforme ai principi della tecnica contabile. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di adeguarsi alle disposizioni concernenti la tipologia di bilancio prevista per le società di capitali

    Società sportive dilettantistiche e imprese sociali: profili di convergenza e divergenza

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    Gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) trovano specifica regolamentazione nella recente normativa di riforma del settore sportivo (in particolare D.lgs. nn. 36 e 39 del 2021). Di conseguenza, le SSD si trovano nella (non semplice) situazione di dover scegliere se assumere la qualifica di Impresa sociale o rimanere regolamentate dalla normativa specifica di settore (compresa la legge n. 398/1991)

    Terzo settore: il Decreto attuativo sulla detraibilità delle erogazioni liberali in natura

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    Il D.M. 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recentemente pubblicato in Gazzetta (30 gennaio 2020), concernente il trattamento tributario delle erogazioni liberali in natura a favore degli Enti di Terzo settore, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura (art. 1, D.M. cit.). In altri termini, a seguito dell’entrata in vigore del citato Decreto possono fruire dei benefici fiscali, previsti dal Codice di Terzo settore (CTS), persone fisiche e giuridiche che effettuino donazioni a favore di un ente senza scopo di lucro, aventi per oggetto beni, merci o qualsiasi altra res economicamente apprezzabile

    Terzo settore e cinque per mille. Definite modalità e termini per l'accesso al riparto e rendicontazione

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    Con Dpcm 23 luglio 2020, si definiscono modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille Irpef per gli enti destinatari del contributo e si introduce una specifica disciplina per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti. Sul piano funzionale, la nuova normativa stabilisce che «per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene destinata, in base alla scelta del contribuente, alle finalità espressamente indicate dal legislatore» (art. 1, norma cit.)

    Attività diverse ETS: in arrivo il decreto

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    Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto, con comunicato stampa datato 30 aprile 2021, la firma del decreto che stabilisce criteri e limiti delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore

    Imprese sociali e inapplicabilità del principio di “indifferenza urbanistica”. La recente nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (n. 3959 del 22 marzo 2021).

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    Con nota n. 3959 del 22 marzo 2021, il Ministero del lavoro si esprime in merito all’applicazione dell’art. 71, Codice del terzo settore alle imprese sociali e, nello specifico, alle cooperative sociali. Per completezza, si ricorda come il citato articolo esprima in cd. principio di “indifferenza urbanistica” per cui «le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”
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