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Note di archeologia lilibetana. Un primo bilancio delle indagini della Missione archeologica delle Università di Palermo e di Amburgo
L’articolo presenta il bilancio delle indagini condotte dalla Missione archeologica delle Università di Amburgo e di Palermo nella “Zona Mura”, all’interno del Parco archeologico di Marsala.
Nell’area individuata tramite delle prospezioni geofisiche, sono stati aperti alcuni saggi che stanno dando esiti di notevole interesse (A. Mistretta) e sono state effettuate nuove prospezioni (M. Seifert). L’attività di ricerca ha fornito inoltre dati interessanti per una più ampia riflessione sulle produzioni e le importazioni ceramiche nella città di età romana (A. Mandruzzato)
Mistretta : elementi per PUMS e PEBA in centro storico
Oggi per collegare territori, più che “costruire” strade e aeroporti, è indispensabile la tecnologia, le reti energetiche, internet, la mobilità. In questo quadro, occorre agire con politiche urbane e di pianificazione per riproporre il valore della qualità della vita in aree vocate del nostro paese. Mistretta (ME), prototipo della condizione di spopolamento e degrado che caratterizza le aree marginali, diviene vivibile, accogliente, condivisa, e quindi – anche – bella e armoniosa grazie allo studio di soluzioni alla sua intrinseca inaccessibilità.
La proposta prevede, attraverso PUMS e PEBA, forme diversificate di mobilità che permettono di ridurre congestione, di aumentare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, di risparmiare su tempi e costi degli spostamenti
Localizzazione e vincolo
La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito della convenzione “Progetto di ricerca finalizzato allo studio Architettonico e Strutturale del Santuario della B.V. Assunta in Guasila” tra il comune di Guasila, Sindaca Paola Casula e l’Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.), direttore Prof. Antonello Sanna, sottoscritta il 13 settembre 2017. Responsabili scientifici:Fausto Mistretta e Paolo Sanjus
Disciplina e tecnica dell'esame incrociato
La tesi di dottorato in oggetto tratta dell’esame incrociato.
In particolare nel primo capitolo ho affrontato il tema delle attività preliminari all’esame incrociato, nel secondo la sua disciplina e nel terzo la sua tecnica.
Tale tema di ricerca è stato affrontato facendo costante riferimento alla prassi dei tribunali, alla giurisprudenza e dottrina di riferimento evidenziandone i profili problematici.
Questo istituto può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata. Le regole sono state elaborate da una prassi secolare che si è formata negli ordinamenti angloamericani.
L’esame incrociato è stato definito nei paesi anglosassoni il miglior “strumento” per conoscere la verità. Esso si basa sul principio secondo cui la verità si conosce tanto meglio, quanto, più spazio è lasciato alla dialettica tra le parti in conflitto.
Rispetto a tale modello, il codice italiano si caratterizza per il fatto di riprodurre soltanto alcune di quelle regole e per la scelta di attribuire al giudice un controllo penetrante sullo svolgimento dell'esame. In particolare, il presidente dell'organo giudicante ha la funzione di “assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni ( ... )” (art. 499, comma 6).
L’esame incrociato si articola nei tre momenti fondamentali dell'esame diretto, del controesame e del riesame (art. 498): i soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private.
L’esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o altro soggetto che rende dichiarazioni). L'esame diretto tende ad ottenere la rappresentazione dei fatti conosciuti dal testimone; tali fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha citato; il suo scopo è quello di dimostrare che il teste è attendibile e credibile. Per tale motivo sono vietate le “domande suggerimento” (art. 499, comma 3)
Il controesame è eventuale, nel senso che le parti, che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste, possono a loro volta porre domande. Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l'esame del testimone (o altro dichiarante).
Il controesame può avvenire sui fatti ovvero sulla credibilità del testimone, o ancora su entrambi gli oggetti. Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento.. Il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame; nel riesame la parte che ha condotto l’esame diretto può “proporre nuove domande”. La funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, il “recupero” della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto; pertanto tende a corroborare la validità della dichiarazione inizialmente resa.
In questa tesi ho affrontato molti profili problematici. Particolare attenzione è stata dedicata al problema delle domande nocive, di quelle suggestive di quelle trabocchetto e del teste c.d. ostile. Infine sono state evidenziate le regole che disciplinano l’esame incrociato con particolare riferimento alla loro interpretazione giurisprudenziale e alle sanzioni eventualmente previste in caso di trasgressione.This doctoral thesis deals with cross examination.
In particular I have dealt with the topic of the activities preliminary to cross examination in the first chapter, its discipline in the second and its technique in the third.
The research topic has been dealt with making constant reference to the court’s praxis and to the jurisprudence and doctrine of reference, and therefore evidencing some of the problematic profiles.
This institute can be defined as the rules by with which the parties ask the questions directly to the examined witness. The rules were drawn from a secular praxis that has formed in Anglo-American orderings. The cross examination has been defined in the Anglo-Saxon countries as the best instrument for discovering the truth. It is based on the principle that the truth is better known when more space is left to the dialectic between the parties in conflict.
Compared to that model, the Italian code is characterized for the fact that it reproduces some of those rules and by the choice of giving the judge a penetrating control on the development of the cross examination. In particular, the purpose of is to assure the question’s relevancy, the answer’s sincerity, the examination’s loyalty and the accuracy of the objections (…)” (art. 499, c.p.p.).
The cross examination is structured in three fundamental stagesmoments 1) direct examination, 2) cross examination and 3) re-examination (art. 498): the subjects that ask the questions are the public minister and the private party’s advocates.
The direct examination is conduct by the party that asked to interrogate the witness. The direct examination aim aims to obtain a representation of facts as known to the witness; such facts should be useful in demonstrating the examiner’s thesis.
The final purpose of the direct examination is to demonstrate that the witness is reliable and credible. Therefore leading questions are prohibited (art. 499, c.p.p.).
Cross-examination is optional in the sense that parties that didn’t ask for admission of that witness, can ask questions. Cross-examination is conducted by the party that has a contrary interest. Cross-examination can be regarding facts or credibility of the witness, or both subjects.
Leading questions are permitted during the cross-examination.
The re-examination is also optional because it is possible only after the cross-examination. In the re-examination the party that conducted the direct examination can propose new questions. The function of the re-examination is to allow to the examiner to recover the sequence of facts after the cross-examination tried to put in doubt its existence; it also allows explanation of any contradictions into which the witness has fallen; therefore it aims to corroborate the validity of the initially rendered declaration.
In this thesis I have dealt with many problematic aspects. In particular, detailed attention has been dedicated to the problem of injurious questions, leading questions, trick questions and the hostile witness. Finally I have evidenced the rules that regulate cross examination with particular reference to their jurisprudential interpretation and to the sanctions eventually predicted in transgression cases
Le attività di comunicazione delle organizzazioni di terzo settore a Palermo, Napoli e Campobasso
In questo capitolo si espongono i risultati ottenuti dalle analisi compiute sui dati raccolti tramite il questionario sperimentale, realizzato dall'Uorl dell'Uni.Palermo, sulle attività di comunicazione del terzo settore; esso è stato somministrato non solo a Palermo ma pure a Napoli e a Campobasso con analoghe modalità nel corso del medesimo periodo (primavera-estate 2004). Si sono pertanto create tutte le condizioni favorevoli affinché in questi tre capoluoghi del Mezzogiorno fosse possibile svolgere una ricerca a base quantitativa col metodo comparato [Smelser 1982], in grado pertanto di mettere a fuoco somiglianze e differenze nelle attività di comunicazione svolte dalle organizzazioni di terzo settore operanti in tali città meridionali.
Con tale insieme di attività non solo si è voluto raggiungere un obiettivo conoscitivo in sé apprezzabile, stante la penuria di ricerche in merito , ma anche si è messo alla prova l’ipotesi –comune all’intero insieme di ricerche condotte dall’Uolr palermitana–, quella che muove dalla relativa indifferenziazione del terzo settore meridionale per spiegare lentezze e ritardi nell’accumulo di capitale sociale in quest’area socialmente ed economicamente svantaggiata del Paese.
Per far ciò si è proceduto alla raccolta di dati empirici riguardanti tutti i principali aspetti rilevabili nelle attività di comunicazione delle ots, ovvero le risorse/organizzazione (A), il ruolo societario (G), la normatività (I) e la cultura (L) ; ciò al fine di:
1. corroborare l’ipotesi in base alla quale solo una minoranza di ots meridionali è sensibile all’esigenza di migliorare e di potenziare le attività di comunicazione, nonostante che nella quasi totalità di esse siano pre-senti in varia misura mezzi di comunicazione vecchi e nuovi, e inoltre che tra gli associati siano diffuse sufficienti conoscenze per svolgere tali attività;
2. corroborare l’ipotesi che tale insufficiente sviluppo delle attività di comunicazione dipenderebbe da una cultura della comunicazione, diffusa soprattutto tra i responsabili delle ots, la quale appare inadeguata al grado di organizzazione raggiunto dalle ots locali, in quanto considera rilevanti solo i rapporti face to face e quindi sottovaluta l’importanza di valorizzare i mass e i new media per far conoscere l’operato della propria ots alla società civile;
3. a sua volta, tale inadeguata cultura della comunicazione dipende da una più ampia costellazione di valori che si potrebbe designare come «cul-tura meridionale», di cui fanno parte pregiudizi sulla classe politica lo-cale e orientamenti a rapporti di tipo clientelare (scambio «do ut des») col politico di riferimento, al fine di ottenere favori e contributi all’ots.
L’ipotesi così articolata è stata corroborata dai dati raccolti: il terzo settore meridionale non solo si presenta ancora poco differenziato, ma anche poco organizzato, e ciò comporta non solo la predominanza dell’individualità dei responsabili sull’attività comunicativa svolta, ma anche un’elevata variabilità nelle scelte e nei modi di utilizzare i media e di rivolgersi a chi opera in questo campo. La comunicazione del terzo settore nel Mezzogiorno appare ancora depressa da una cultura locale di tipo tradizionale, ricca di relazioni face to face ma disattenta verso le potenzialità d’uso dei molti media a disposizione in sede, specie di quelli info-telematici.
Tuttavia si stanno sviluppando le precondizioni socio-culturali affinché la cultura della comunicazione tout court si affermi anche all’interno delle medesime ots. Questo non è soltanto un auspicio: com’è noto, l’Uolr di Palermo ha istituito il Portale telematico per sostenere ed agevolare la comunicazione del terzo settore, e poi ha svolto una ricerca per accertarne l’effettiva utilità. Sui risultati ottenuti dalla ricerca-azione più ampia realizzata dall’Uolr di Palermo nel Prin 2003, al fine di sostenere la comunicazione delle ots palermitane tramite i nuovi media, si veda il cap. 6 del libro
Standard isotrivial fibrations with p(g) = q=1, II
A smooth, projective surface S is called a standard isotrivial fibration if there exists a finite group G which acts faithfully on two smooth projective curves C and F so that S is isomorphic to the minimal desingularization of T := (C × F )/G.
Standard isotrivial fibrations of general type with pg = q = 1 have been classified in
[F. Polizzi, Standard isotrivial fibrations with pg = q = 1, J. Algebra 321 (2009),1600–1631]
under the assumption that T has only Rational Double Points as singularities.
In the present paper we extend this result, classifying all cases where S is a minimal model.
As a by-product, we provide the first examples of minimal surfaces of general type with pg = q = 1, K^2 = 5 and Albanese fibration of genus 3.
Finally, we show with explicit examples that the case where S is not minimal actually occurs
Short selling e supervisione sui mercati finanziari europei
Le condizioni di precarietà scaturite dalla crisi pandemica e le misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso hanno avuto importanti riflessi sui mercati finanziari. La generale incertezza, individuale e collettiva, che ha caratterizzato questo periodo in ogni campo del vivere sociale, si è riflessa anche nelle scelte adoperate dagli investitori a causa e in risposta dell’instabilità dei prezzi di negoziazione degli strumenti finanziari. È in questo quadro che si è accesa l’attenzione delle Autorità di vigilanza sulle operazioni di short selling, portando a interventi volti a contenere la volatilità dei mercati e il ribasso sui prezzi delle partecipazioni azionarie. Così si è dato corso all’adozione dei poteri di intervento in capo alle Autorità nazionali competenti previsti dal Regolamento (UE) n. 236/2012 (cd. Regolamento Short Selling) con l’introduzione di misure temporanee di divieto per qualsiasi persona fisica o giuridica di effettuare vendite allo scoperto e operazioni che avrebbero potuto costituire o aumentare le posizioni corte nette su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati nazionali di riferimento. La crisi pandemica e i suoi effetti hanno integrato il verificarsi di una “circostanza eccezionale” che ha permesso, nel rispetto del principio di proporzionalità, un legittimo intervento esterno nella regolazione dei meccanismi di formazione del mercato dei prezzi. Se da una parte il dibattito si apre sulla reale efficacia di tali misure, dall’altra è necessario riflettere sugli effetti di provvedimenti che interessano solo i mercati nazionali le cui rispettive Autorità competenti abbiano adottato tali poteri. Almeno nel quadro dell’Unione Europea, si impone allora una analisi sull’opportunità di un approccio “PanEuropeo”, volto a evitare che, in un settore connotato da una forte operatività transfrontaliera, un intervento settoriale e ristretto nei confini nazionali possa portare ad arbitraggi normativi e a una “concorrenza sleale” tra gli Stati membri. La pandemia ha messo in luce le conseguenze della frammentarietà del sistema di vigilanza. Alla fase di ripartenza spetta cogliere l’occasione per dare seguito alla necessità di riforma delle Autorità di supervisione europee, che già si inserisce quale pilastro fondamentale nella realizzazione della Capital Markets Union
Valutazione energetico-ambientale dei prodotti EuP e per la definizione dei criteri minimi di ecodesign
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