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    «Rito Fornero» e giudizio di opposizione: obbligo di astensione del giudice?

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    L'intervento della Consulta assume enorme rilevanza per la risoluzione del contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza fin dall'entrata in vigore del rito previsto dalla l. 92/12, per l'impugnativa del licenziamento, in merito alla sussistenza o no dell'obbligo, in capo al giudice che ha emesso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, di astenersi dal decidere la successiva opposizione proposta contro lo stesso provvedimento

    Trattamento dei dati personali e responsabilità per attività pericolose

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    I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., che attiene alla responsabilità per attività pericolose; pertanto, il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra questo e l’attività posta in essere, sorgendo in capo all’autore della condotta l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

    La pubblicità dei giudizi (I)

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    L’articolo si propone di approfondire il tema dell’importanza del principio di pubblicità con riferimento al processo civile italiano, esaminando dapprima l’evoluzione storica dello medesimo, anche alla luce dell’art. 6 della Conven zione europea dei diritti dell’uomo, nonché degli arresti giurisprudenziali della Corte Edu, per poi analizzare l’attuale assetto del codice di rito

    Evoluzioni giurisprudenziali in tema di translatio iudicii e termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza in appello

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    Le questioni relative a la competenza si pongono necessariamente in maniera diversa nel giudizio di appello rispetto a quello di primo grado, non foss’altro perché, se si esclude l’art. 341 c.p.c., manca una disciplina che nel codice di rito si riferisca espressamente a tali questioni anche per le impugnazioni. Gli artt. 38 e 42 50 c.p.c., infatti, sembrerebbero riguardare il solo giudizio di primo grado. Non è un caso, quindi, che negli anni sono sorti contrasti interpretativi su taluni particolari pro li attinenti a l’applicabilità de l’istituto della translatio iudicii, ex art. 50 c.p.c., e de la normativa sul rilievo anche d’ufficio dell’incompetenza.Per comprendere a pieno la portata dei recenti arresti è, quindi, utile ripercorrere in via preliminare e sintetica le tappe del lungo percorso che ha visto progressivamente prendere piede e consolidarsi il principio della translatio iudicii in relazione al giudizio di secondo grado, no all’affermazione della piena compatibilità de l’art. 38 c.p.c

    NOTA a Trib. Reggio Emilia, 1° dicembre 2014

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    Le prove atipiche, non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, sono ammissibili e la loro efficacia probatoria è assimilabile a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova

    Brevi note sull'incompatibilità tra giudice della fase sommaria e giudice dell'opposizione nel procedimento per l'impugnativa del licenziamento

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    nel contributo si esamina il problema dell'ambiguità e la lacunosità del dato normativo della l. Fornero, che non consente di capire con certezza se nel rito in questione che ha una struttura bifasica, sussiste o no un un obbligo di astensione in capo al giudice-persona fisica designato per la trattazione, istruzione e decisione del giudizio di opposizione, nell’ipotesi in cui abbia egli stesso emesso l’ordinanza opposta. Sul punto si assiste, sia in giurisprudenza sia in dottrina, ad una netta divisione

    Sull'obbligatorietà del c.d. rito Fornero

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    la Corte di cassazione chiarisce che l’individuazione e la valutazione dei presupposti per l’applicabilità del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti (c.d. “Fornero”), di cui all’art. 1, commi 47° ss., l. del 28 giugno 2012, n. 92, – come il requisito dimensionale – «rientra tra i poteri-doveri del giudice», in base al principio iura novit curia. Inoltre, data l’obbligatorietà del rito, desumibile con chiarezza dalla lettera della norma appena citata, al lavoratore è preclusa la possibilità di scegliere un procedimento alternativo e, quindi, di «rinunciare al procedimento speciale». La ragione risiede nella ratio del procedimento, introdotto soprattutto per soddisfare esigenze di carattere pubblicistico, quali l’accelerazione dei tempi del giudizio e la riduzione dei relativi costi

    Diritti di credito controversi e cancellazione delle società dal registro delle imprese

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    Sussiste difetto di legittimazione attiva dei soci intimanti l’esecuzione di un credito, se al momento della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, lo stesso era controverso ed illiquido, non verificandosi rispetto ad esso alcun fenomeno successorio, e rimanendo escluso, pertanto, il subentro dei soci anche nel relativo rapporto processuale

    La priorità della giurisdizione sulla competenza nell'ordine di esame delle questioni

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    Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto la questione relativa alla rilevabilità d’ufficio, in sede di regolamento di competenza, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito. Le sezioni unite hanno quindi sposato l’orientamento secondo cui la questione di giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quella di competenza

    Il tentativo di conciliazione presso il Co.re.com. e presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: la Cassazione ne dichiara la piena alternatività

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    Nelle controversie in materia di telecomunicazioni, il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba necessariamente svolgersi innanzi agli organismi del Corecom, di recente istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via alternativa, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001/310/Ce; pertanto, il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione innanzi ad altri organismi abilitati
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