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    Oltre la muraglia: la lezione di Paolo Grossi alla prova del penale

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    Il saggio ricostruisce la concezione del diritto penale quale emerge dalla vasta produzione scientifica di Paolo Grossi. Il penale, invero, non occupa una posizione centrale nella riflessione storico-giuridica dell'intellettuale fiorentino. E tuttavia le non rare incursioni da lui compiute nel perimetro 'separato' della scienza penalistica illuminano la sua concezione del rapporto tra diritto e potere (coazione), del nesso tra ordinamento giuridico e statualità, del valore da attribuire al principio di legalità. L'approccio di Grossi al penale richiama il nodo centrale del giudizio storiografico sull'illuminismo e sulla modernità giuridica

    Leonardo Sciascia e l’ombra dell’Inquisizione nella giustizia penale

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    Nella produzione letteraria di Leonardo Sciascia l’inquisizione rappresenta non solo un’istituzione-chiave nella storia dell’Europa moderna, ma anche la memoria profonda della giustizia, un modello di conformismo, sopraffazione, cinismo dal quale non ci si è mai affrancati. Lo scrittore siciliano era convinto che il processo penale fosse ancora gravato dall’ipoteca inquisitoria: sia nell’uso ‘politico’ della giurisdizione, sia nell’abuso di strumenti procedurali vessatori, arbitrari e tutt’altro che garantisti. Il saggio, privilegiando la prospettiva storico-giuridica di lungo periodo, ricompone come tessere d’un coerente mosaico i tanti brani scritti da Sciascia che rivelano l’ossessione per ogni inquisizione passata e presente e che tuttavia, pur nel pessimismo di fondo, ricercano qualche spiraglio di umanità.In Leonardo Sciascia's literary production, the inquisition represents not only a key institution in the history of modern Europe, but also the profound memory of justice, a model of conformism, oppression, cynicism, from which we have never freed ourselves. The Sicilian novelist was convinced that the criminal trial was still burdened by its inquisitorial roots: both in the 'political' use of the jurisdiction, and in the abuse of vexatious and arbitrary procedural tools, which step away from the basic guarantees of the accused. Using a long-term historical-juridical perspective, this paper recomposes the many passages written by Sciascia like tiles in a coherent mosaic. These tiles reveal Sciascia's obsession with every past and present inquisition and nevertheless, dispite the underlying pessimism, they seek some glimmer of humanity

    Bocca della legge: la metafora sgradita nella penalistica italiana (1748-1948)

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    La metafora del giudice bouche de la loi, coniata da Montesquieu nell’Esprit des lois, ha fissato uno dei cardini ideal-tipici del costituzionalismo moderno: la riduzione della giurisdizione a potere nullo, ossia a mera enunciazione della volontà del legislatore. Pur potendo fregiarsi d’una ineguagliata pregnanza simbolica, la massima non solo si rivela imprecisa nel riassumere il pensiero giuspolitico di Montesquieu, ma anche inattuabile, giacché presuppone un’interpretazione puramente meccanica non congrua né al sillogismo cognitivo né a quello valutativo. Il saggio sceglie di approfondire i motivi della fortuna o, piú di frequente, dell’accantonamento del canone montesquieviano nella penalistica italiana. L’analisi attraversa le diverse scuole (classica, positiva, gius-liberista, tecnico-giuridica) mostrandone le vivaci articolazioni interne e le controverse impostazioni ermeneutiche, con particolare riguardo all’ammissibilità del procedimento analogico. Emerge, quale denominatore comune, non solo la continua presa d’atto dell’incolmabile divario tra legalità proclamata e giurisprudenzialità effettiva, ma anche l’intenzione, piú o meno esplicita, degli studiosi di preservare alla scienza giuridica – e, di conserva, al giudice – un insopprimibile spazio creativo.The metaphor of the judge as bouche de la loi, coined by Montesquieu in De l’Esprit des lois, established one of the cardinal ideal types of modern constitutionalism: the reduction of the judiciary to a “null power”, i.e. to a mere retelling of the legislator’s will. Despite boasting an unrivaled symbolic significance, not only does the maxim turn out to be inaccurate in summarizing Montesquieu’s juridical and political thought, but it also turns out to be impracticable, as it assumes a purely mechanical process of interpretation, which is coherent with neither the cognitive nor the evaluative syllogism. The paper delves into the reasons for the fame or, more often, the abandonment of Montesquieu’s teaching in Italian criminal law scholarship. The analysis goes through the various schools of thought (classic, positivist, Free Law Movement, Italian School of Legal Technicism), showcasing their lively internal composition and controversial hermeneutic approaches, in particular with regard to whether analogy is admissible or not. A common denominator can then be found not only in the constant awareness of the unbridgeable gap between law in the books and law in action, but also in the scholars’ shared goal, be it more or less express, of ensuring an ineliminable creative margin to legal science and, thus, to the judge

    La criminalistica come katéchon. Rileggendo La tortura giudiziaria di Piero Fiorelli

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    La ristampa del ‘classico’ di Piero Fiorelli sulla tortura giudiziaria, a settant’anni dalla prima edizione, con il corredo d’una nuova introduzione e di due scritti dell’Autore di ardua reperibilità, offre al giurista e allo storico l’occasione per riflettere sul ruolo della dottrina giuridica nella complessa dialettica processuale tra autorità e potere. I due volumi del 1953-54 nascevano in un contesto di fiducia nella Costituzione quale momento di cesura nella storia poco gloriosa del trattamento degli imputati. Eppure Fiorelli, sulla scia di Calamandrei, non nascondeva il timore per la permanenza di ‘pratiche’ extra legem che, in nome della salus publica, continuavano a violare i diritti e la dignità degli individui sotto processo. Retrospettivamente, lo storico fiorentino rileggeva con estrema acribia la criminalistica tardo-medievale e moderna, traendone la complessiva sensazione che l’auctoritas e il realismo di quei giuristi riuscisse a ‘frenare’, nei limiti del possibile, gli arbítri del sovrano. La tortura giudiziaria rappresenta tuttora una magistrale prova di acribia filologica, di padronanza delle fonti e di impegno civile

    Dalla gravitas alla partecipazione. Spunti per una "storia" dell'imparzialità del giudice.

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    L’imparzialità del giudice rappresenta un’esigenza consustanziale all’idea di giustizia. Il concetto ha conosciuto, nel lungo periodo, letture e declinazioni diverse, riconducibili intorno a due nuclei principali: la terzietà rispetto alle parti e l’indipendenza da poteri concorrenti o antagonisti. L’analisi storica mostra come la cultura giuridica e le istituzioni abbiano prevalentemente privilegiato i segni esteriori dell’equidistanza, nella convinzione che comportamenti e posizioni palesemente neutrali infondano nella comunità un sentimento di fiducia nella giurisdizione

    Bocca della legge: la metafora sgradita nella penalistica italiana (1748-1948)

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    La metafora del giudice bouche de la loi, coniata da Montesquieu nell’Esprit des lois, ha fissato uno dei cardini ideal-tipici del costituzionalismo moderno: la riduzione della giurisdizione a potere nullo, ossia a mera enunciazione della volontà del legislatore. Pur potendo fregiarsi d’una ineguagliata pregnanza simbolica, la massima non solo si rivela imprecisa nel riassumere il pensiero giuspolitico di Montesquieu, ma anche inattuabile, giacché presuppone un’interpretazione puramente meccanica non congrua né al sillogismo cognitivo né a quello valutativo. Il saggio sceglie di approfondire i motivi della fortuna o, piú di frequente, dell’accantonamento del canone montesquieviano nella penalistica italiana. L’analisi attraversa le diverse scuole (classica, positiva, gius-liberista, tecnico-giuridica) mostrandone le vivaci articolazioni interne e le controverse impostazioni ermeneutiche, con particolare riguardo all’ammissibilità del procedimento analogico. Emerge, quale denominatore comune, non solo la continua presa d’atto dell’incolmabile divario tra legalità proclamata e giurisprudenzialità effettiva, ma anche l’intenzione, piú o meno esplicita, degli studiosi di preservare alla scienza giuridica – e, di conserva, al giudice – un insopprimibile spazio creativo.The metaphor of the judge as bouche de la loi, coined by Montesquieu in De l’Esprit des lois, established one of the cardinal ideal types of modern constitutionalism: the reduction of the judiciary to a “null power”, i.e. to a mere retelling of the legislator’s will. Despite boasting an unrivaled symbolic significance, not only does the maxim turn out to be inaccurate in summarizing Montesquieu’s juridical and political thought, but it also turns out to be impracticable, as it assumes a purely mechanical process of interpretation, which is coherent with neither the cognitive nor the evaluative syllogism. The paper delves into the reasons for the fame or, more often, the abandonment of Montesquieu’s teaching in Italian criminal law scholarship. The analysis goes through the various schools of thought (classic, positivist, Free Law Movement, Italian School of Legal Technicism), showcasing their lively internal composition and controversial hermeneutic approaches, in particular with regard to whether analogy is admissible or not. A common denominator can then be found not only in the constant awareness of the unbridgeable gap between law in the books and law in action, but also in the scholars’ shared goal, be it more or less express, of ensuring an ineliminable creative margin to legal science and, thus, to the judge

    Lettura di L’arcipelago del diritto. Lezioni per i futuri naviganti. In ricordo del decennale della Cattedra Galante Garrone, a cura di Massimo Vogliotti, Torino 2022.

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    Recensione a un volume che presenta, quale filo conduttore, l'impegno civico del giurista nella dimensione costituzionale e culturale dell'esperienza giuridica. La collettanea si ispira al magistero di Alessandro Galante Garrone, figura di spicco della cultura italiana del Novecento

    «La terribile verità». Una lettura storico-giuridica di Morte dell’inquisitore

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    This essay rereads Sciascia's "Death of an Inquisitor" from a historical-judicial perspective. The novel offers not only a detailed picture of the institutional dialectic between the State and the Church in seventeenth century Sicily, but also provides a well-informed analysis of heterogeneous legal sources. A staunch believer in the Enlightenment, Sciascia was under no illusions that the abolition of the Holy Office in the late Eighteenth Century had led to a real caesura: indeed, he feared that the inquisitorial mentality continued to influence the administration of justice and to turn it into a potential instrument to repress dissent

    Uno specchio per riflettere. Spunti da un recente volume sulla storiografia giuridica europea. Sez. II: Suggestioni per ripensare l'identità.

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    Traendo spunto da un recente volume che mette a confronto l'esperienza scientifica di sei illustri studiosi europei, il saggio si interroga sulle prospettive della storiografia giuridica dinanzi ai nuovi assetti della ricerca e dell'istituzione universitaria. In particolare si osserva come alcune tendenze siano condizionate, oltre che dalle regole sulla valutazione, anche da un complessivo scadimento della qualità culturale. D'altronde sia lo storico sia il giurista svolgono, ormai, a fatica quella funzione di intellettuale civilmente impegnato che aveva connotato l'una e l'altra figura per l'intero Novecento

    Concorso civico e nostalgie inquisitorie: profili costituzionali del processo penale nell’Italia post-unitaria

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    Nell’Italia post-unitaria la giustizia penale rappresentò un decisivo banco di prova della tenuta dei princípi statutari di libertà e legalità. La penalistica liberale confidava che la giurisdizione potesse favorire il «concorso civico» nella costruzione dell’identità nazionale. Tuttavia il retaggio delle diversità antropologiche e istituzionali induceva studiosi autorevoli a dubitare dell’effettiva urgenza dell’unificazione penale. Il disagio era meno avvertito sul fronte giudiziario: ma la prima seria emergenza di ordine pubblico, ossia il brigantaggio, alimentò le tesi ‘regionaliste’ sostenute da Francesco Carrara. La cd. Scuola classica concordava comunque nel configurare la procedura quale trincea contro le ‘invasioni’ del potere. Dall’inizio degli anni Ottanta del secolo XIX la Scuola positiva, sotto il vessillo della ‘difesa sociale’, contestò radicalmente gli eccessi di garantismo promossi dalla dottrina e consentiti dalle norme vigenti. In luogo del processo ‘misto’, i giuristi discepoli di Lombroso proposero un irrealistico modello di accertamento ‘clinico’, finalizzato alla classificazione e al trattamento terapeutico del delinquente. Nel 1889 due positivisti conservatori (Raffaele Garofalo e Luigi Carelli) elaborarono un progetto compromissorio di codice di rito. Ma la spaccatura culturale travalicava il dissidio dottrinale. I decenni successivi avrebbero confermato e accentuato i tratti distintivi della giustizia penale italiana, cronicamente dilaniata tra garantismo spesso meramente formale e impulsi repressivi legittimati dalla ‘ragion di Stato’.In the post-Unitarian Italy, criminal justice represented a decisive test for the stability of the statutory principles of freedom and legality. Liberal jurists hoped that jurisdiction could encourage the «civic contribution» in the State-building process. But the young Kingdom came from heterogeneous esperiences: the presumed anthropological diversity between the populations fueled doubts about the actual urgency of penal unification. There was less hesitation in the judicial field: but the first serious emergency in the control of public order, namely brigandage, strengthened the ‘regionalist’ thesis supported by the leadership of Francesco Carrara. However the so-called Classical School agreed that the criminal procedure was, first and foremost, a trench against the ‘invasions’ of power. From the early eighties of the nineteenth century, the Positive School of Criminology, in the name of ‘social defense’, radically contested the excessive guaranteeism promoted by the liberals and endorsed by the laws in force. In procedural matters, Lombrosian jurists developed an unrealistic model of ‘clinical’ trial, aimed at the classification and therapeutic treatment of the ‘delinquent’. In 1889 two conservative positivists (Raffaele Garofalo and Luigi Carelli) drafted a compromissory project of procedure code. But the cultural distance went beyond the doctrinal disagreement. The following decades would confirm and accentuate the distinctive features of Italian criminal justice, chronically divided between (often only formal) guaranteeism and repressive impulses legitimized by ‘reason of State’
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