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La prelazione quale strumento di fruizione dei beni culturali alla collettività
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 22 gennaio 2004, n.42) disciplina la prelazione artistica. L’istituto governa la commercializzazione dei beni culturali, ovvero gli atti che ne trasferiscono in tutto in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione. Lo studio si sofferma, in particolare, sulla natura ablativa della prelazione legale e ne rinviene una nuova ratio nel controllo dell’autonomia negoziale dei privati al fine del perseguimento dell’interesse generale alla conservazione e al pubblico godimento dei beni culturali (artt. 2, 3, 9, 42, 44 e 47 Cost.)
LA NEGOZIAZIONE DEL BENE ENERGIA
Il settore dell’energia presenta significativi collegamenti con lo sviluppo economico e sociale, sí da sollecitare l’interesse del civilista. In particolare, l’energia costituisce una risorsa idonea al soddisfacimento di interessi sia di natura patrimoniale sia di natura esistenziale: l’accesso ad essa, infatti, condiziona non soltanto l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 41 Cost., art. 101 TFUE) ma, anche, l’appagamento di bisogni umani primari. In questa prospettiva, alla luce del pluralismo delle fonti, nell’ottica unitaria dell’ordinamento a legalità costituzionale, il lavoro, dopo un’analisi critica degli aspetti definitori e strutturali dell’energia, volta a evidenziarne la complessità (é caratterizzata, infatti, da due profili, uno statico, quale bene, e uno dinamico, quale servizio), esamina il processo di liberalizzazione dell’Unione europea dagli anni Novanta al terzo pacchetto energia. Lo studio della disciplina europea ed italiana sull’energia, la sua qualificazione quale bene e servizio, è funzionale all’individuazione degli strumenti traslativi della medesima che si dipanano dall’istituto della vendita a consegne ripartite al contratto di appalto, dal contratto di somministrazione fino all’atipico contratto di tolling, che comporta una profonda rivisitazione delle tradizionali clausole del diritto civile
"La proprietà culturale. Strumenti privatistici di gestione e valorizzazione dei beni culturali”
La proprietà culturale viene configurata come un nuovo tipo di proprietà, dotata di uno statuto autonomo e differenziato rispetto a quella reale, personale ed intellettuale. Il contenuto della proprietà culturale, quale quartum genus, è caratterizzato dalla fruizione generale dei beni alla collettività, attraverso le garanzie costituzionali dell’accessibilità al godimento, unitamente ai controlli pubblici, ad opera della UE e dello Stato, sui trasferimenti e gli scambi.
Il lavoro propone una ricostruzione sistematica che restituisce unitarietà alla convulsa e disorganica legislazione nazionale e comunitaria, configurando una materia dotata di autonoma disciplina, impedendo che l’introduzione e circolazione dei beni culturali nei mercati possa condurre ad un’erosione della valenza culturale del bene. Da una approfondita rilettura della disciplina dei beni culturali, emergono, quali strumenti gestione indiretta dei beni culturali, nuove figure contrattuali, tipizzate e non, quali la sponsorizzazione culturale e l’ipotizzabilità di un leasing dei beni cultural
F.LUCARELLI, La Mostra d'Oltremare. Un patrimonio storico-architettonico del xx secolo a Napoli
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRA IPOTESI TRADIZIONALI E NUOVI MODELLI RICOSTRUTTIVI
The paper examines the theme of private autonomy in electric energy market. It demonstrates how models of typical and atypical contracts, like contract for the supply of electricity and tolling, are deserving of legal system if it deals with interests not only economic but also constitutional principles, functional to the best realization of personal protection.Il contributo esamina il ruolo riservato all’autonomia privata nel mercato dell’energia elettrica, analizzando contratti tipici di rilievo strategico nella regolazione, quali la somministrazione, e contratti atipici, quali il tolling, di origine anglosassone. La valutazione della causa in concreto rappresenta il criterio decisivo per il riconoscimento della meritevolezza del contratto che deve essere portatore di interessi non solo economici ma, anche, di superiori valori costituzionali, funzionali alla tutela della persona
La prelazione artistica. Riflessioni critiche sulla trasformazione in fondazione dell'università
Nella prelazione storico-artistica lo Stato si ingerisce autoritativamente nella contrattazione privata e avoca a sé il bene a nulla rilevando le vicende estintive o modificative del contratto a monte. A titolo esemplificativo, il lavoro analizza l’ipotesi di simulazione, in cui lo Stato potrà avere interesse a farla valere o allorquando il prezzo del contratto sia eccessivo rispetto al valore del bene oppure quando si tratti di contestare una donazione a fronte di un effettivo contratto di vendita. Al contrario, non avrà interesse a farla valere qualora il prezzo di vendita sia, per esigenze di risparmio fiscale, inferiore al prezzo versato a latere. Si prospetta, inoltre, l’ipotesi in cui l’alienazione sia caratterizzata da lesione ultra dimidium, distinguendo l’ipotesi in cui lo Stato debba ancora esercitare lo ius praelationis, da quella in cui lo abbia già esercitato. Nella prima, la parte “lesa” potrà rescindere il contratto; nella seconda lo Stato potrà vanificare l’azione riconducendo ad equità le prestazioni. Tutti gli atti giuridici, a titolo oneroso o gratuito, compiuti in violazione delle disposizioni del Titolo I della parte II del Codice dei beni culturali sono nulli (art.164 Codice). Si tratta di nullità relativa: il negozio produrrà effetti tra le parti ma non nei confronti dello Stato che, esercitata l’azione di nullità, potrà poi agire in via di prelazione. Il mancato rispetto dell’iter procedimentale porta con sé conseguenze anche di natura tributaria. A proposito della legge 6 agosto 2008 n. 133, ci si sofferma, in particolare, sull’articolo 16, «Facoltà di trasformazione in fondazione delle università». Il comma 2, infatti, inerisce la “sorte” dei beni delle università che spesso, in Italia, sono titolari di immensi patrimoni di eccezionale interesse storico-artistico. A presidio di tali beni non può non invocarsi la disciplina del Codice dei beni culturali, ove, l’unico rimedio ad una vera e propria dismissione non può che essere la prelazione, attesa la sua portata generale
Le S.p.A a capitale pubblico. Fruizione generale dei beni e considerazioni critiche
A fronte di una tendenza, propria della globalizzazione, di svalutare il ruolo e la gestione della proprietà immobiliare a favore dei rapporti dinamici della proprietà mobiliare e, in particolare azionaria, si è, autorevolmente, parlato di una vera e propria riconcettualizzazione del regime giuridico applicabile ai beni immobili dello Stato. In tale contesto si assiste all’adozione da parte del legislatore di provvedimenti che al fine di perseguire finalità di pubblico interesse, tendono ad impiegare lo strumento delle privatizzazioni, istituendo S.p.A. che gestiscono beni pubblici. Così, la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e la Finanziaria 2010 che istituzionalizzano una notevole diminuzione della titolarità pubblica, quasi non fosse più da considerarsi strumento imprescindibile per il perseguimento del pubblico interesse. Ma se è vero che a rilevare non è la quantità dell’interesse rappresentato: se, cioè, è generale o individuale, ma è la qualità dell’interesse medesimo, se, cioè, sia più o meno attuativo di valori fondamentali (si pensi, ad esempio, alla dignità umana, alla salute, alla cultura, alla famiglia), sarà necessario operare un bilanciamento degli interessi messi in discussione da queste nuove società pubbliche, secondo un’interpretazione sistematico-assiologica, senza confondere la generalità dell’interesse con la gerarchia dei valori. Ma qui gli interessi in gioco sono l’interesse alla fruizione generale del nucleo più rilevante dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e l’interesse finanziario dello Stato-proprietario che mira a sostituire il bene con il prezzo della sua commercializzazione. Dunque, assistiamo ad una necessaria prevalenza del primo, lì dove ad essere in pericolo sono proprio i diritti costituzionalmente garantiti della tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 117 cost.), del paesaggio e dei beni culturali (art. 9 cost.), della salute (art. 32 cost.), della difesa, tutti espressione della persona e dello sviluppo della sua personalità (art. 2 cost.). Le esigenze finanziarie di bilancio devono, dunque, cedere il passo ai diritti della personalità. Appare, dunque, necessaria una rivisitazione delle distinzioni della categoria giuridica dei beni appartenenti ai pubblici poteri, sulla scorta di quanto già iniziato dalla Commissione Rodotà, Commissione per l’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile, istituita con Decreto del Ministro della Giustizia il 21 Giugno 2007. In tale prospettiva di riforma tra i beni pubblici vengono inclusi i beni comuni, beni di per sé fuori dal mercato, sganciati dall’idea di titolarità dello Stato (o di enti pubblici) ed informati alla funzione pubblica, al raggiungimento della coesione economico-sociale e territoriale e al soddisfacimento di diritti fondamentali. Essi costituiscono, sempre più, oggi, in un mondo sottoposto alle regole della concorrenza e del mercato, l’unica barriera di difesa dei nuovi poveri. Proprio le privatizzazioni, infatti, sono causa di effetti distorsivi del mercato: i monopoli pubblici, che, se non altro, dovevano sottostare ai controlli pubblicistici di legge, sono stati trasformati in monopoli privati, con lesione del principio cogente di effettività della libera concorrenza, posto alla base della Costituzione economica dell’Unione europea
È ancora configurabile l’istituto dell’occupazione acquisitiva, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 t.u.e.?
IL RUOLO DEL PRIVATO NELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DA CONTRATTO ATIPICO DIVENTA TIPICO NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO CON LA L.6 AGOSTO 1990, N. 223(C.D. LEGGE MAMMI')E, PIU' DI RECENTE, NEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DLGS. N. 42 DEL 2004).IL LAVORO ANALIZZA LA SPONSORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI IN MODO CRITICO, SOTTOLINEANDO L'IMPORTANTE RUOLO CHE IL PRIVATO PUO' ASSUMERE IN TALE CONTRATTO, REALIZZANDO QUEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE GIA' PROPUGNATO DALLA COSTITUZIONE (ART. 118 COST.) E AMPIAMENTE RIPRESO NEL CODICE DEI BENI CULTURALI (ART.6)
Gestione e valorizzazione dei beni culturali
Il lavoro supporta scientificamente l’inserimento della Mostra d’Oltremare, quale bene culturale moderno, nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco, ricostruendo, con analisi critica dottrinaria e giurisprudenziale, l’unicità della destinazione del bene quale parco urbano attrezzato
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