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Osservazioni sul principio di non contestazione
Osservazioni sul principio di non contestazione
Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione
Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione
La relatività della contumacia nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione
La relatività della contumacia nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzion
La tutela camerale tra forme e garanzie
La presente monografia muove dalla percezione che la tutela camerale ha un significato relativo per la discrezionalità che è implicita nella scelta del metodo d’indagine e del sistema giurisdizionale di riferimento.
L’autore, ponendo al centro della riflessione le situazioni giuridiche sostanziali e la strumentalità del procedimento rispetto a queste, studia il rapporto tra la relatività delle forme camerali e il sistema delle garanzie processuali, facendo dialogare la struttura con la funzione per mezzo dei principi costituzionali, pur con diverse modalità e varietà di effetti che si spiegano, come indica il titolo, nell’equilibrio tra forme e garanzie.
Così intesa, la tesi della relatività della tutela camerale non solo non esclude il sistema delle garanzie processuali, ma, al contrario, mette in evidenza in modo ancora più netto le possibili relazioni strumentali tra rito e merito e, soprattutto, la circostanza che il procedimento camerale va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni soggettive coinvolte e in funzione delle specifiche esigenze di tutela quali derivano dal piano sostanziale. Su questo punto è necessario insistere giacché è vana fatica circoscrivere l’ambito di applicazione della tutela camerale, quasi che ve ne fosse uno solo da considerarsi elettivo, mentre in realtà l’ambito di applicazione dei procedimenti camerali è in funzione di quel rapporto tra forma e sostanza che sotto diverse apparenze si ripresenta in tutti i campi della scienza processuale.
L’indagine offre dunque una definizione relativa e fluida della tutela camerale, tale da potersi adattare alle diverse fattispecie sostanziali e rispondere alle specifiche esigenze di tutela: ciò è quanto richiede la strumentalità del processo rispetto al diritto materiale. L’autore non si allinea quindi alla prevalente visione critica del rito camerale, ma ne recupera alcune significative potenzialità, nell’ottica della congruenza della forma allo scopo
Appunti sulla scindibilità d'ufficio dell'an debeatur dal quantum debeatur
a) La possibilità di scindere, su istanza di parte, il giudizio sull’an e sul quantum. L’art. 278, comma 1o, c.p.c. prevede che, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni, il giudice possa, su istanza di parte, scindere la pronuncia sull’an da quella sul quantum nell’ambito del medesimo giudizio, quando, proposta in origine una domanda di condanna volta ad accertare l’esistenza di un diritto e la liquidazione di una somma, la situazione probatoria consigli di provvedere intanto con una sentenza non definitiva che accerti la sussistenza dell’an, rinviando poi la liquidazione del quantum alla prosecuzione dello stesso giudizio. b) La scindibilità d’ufficio del giudizio sull’an debeatur da quello sul quantum debeatur. La Corte di cassazione consente al giudice, nell’ambito di un giudizio
per risarcimento danni, di scindere d’ufficio, anziché su istanza di parte come previsto dall’art. 278, comma 1o, c.p.c., la pronuncia sull’an da quella sul quantum, cioè il profilo della sussistenza del diritto dal profilo risarcitorio, rinviando quest’ultimo ad una fase successiva del medesimo giudizio. c) Spunti di riflessione. La sentenza annotata si espone a rilievi critici non solo rispetto al tenore letterale dell’art. 278, comma 1o, c.p.c., ai principi della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e dell’onere della prova, ma anche sotto il profilo di una tutela efficace del convenuto sul piano sostanziale e processuale
Il vincolo di strumentalità «a doppio binario» tra tutela anticipatoria e tutela di merito nella novellazione del 2005
Il vincolo di strumentalità «a doppio binario» tra tutela anticipatoria e tutela di merito nella novellazione del 2005
La relatività della tutela camerale
Questa riflessione sistematica muove dalla percezione che la tutela camerale ha un significato relativo per la discrezionalità che è implicita nella scelta del metodo d’indagine e del sistema giurisdizionale di riferimento. L’autore, ponendo al centro della riflessione le situazioni giuridiche sostanziali e la strumentalità del processo rispetto a queste, osserva che il carattere relativo della tutela camerale non esclude il sistema, lo sposta semplicemente di più verso l’elemento sostanziale, facendo dialogare rito e merito per mezzo dei principi costituzionali, pur con diverse modalità e varietà di effetti. Così la tesi della relatività della tutela camerale, come intesa dall’autore, non solo non esclude il sistema, ma al contrario mette in evidenza in modo ancora più netto le possibili relazioni strumentali tra rito e merito e, segnatamente, la circostanza che il rito va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni soggettive coinvolte e in funzione delle specifiche esigenze di tutela quali derivano dal piano sostanziale. È questo il punto su cui è necessario insistere, secondo l’autore, giacché è vana fatica circoscrivere l’ambito di applicazione della tutela camerale, quasi che ve ne fosse uno solo da considerarsi elettivo, mentre in realtà l’ambito di applicazione dei procedimenti camerali è in funzione di quel rapporto tra forma e sostanza che sotto diverse apparenze si ripresenta in tutti i campi della scienza processuale. L’indagine offre dunque una definizione relativa, fluida della tutela camerale, tale da potersi adattare alle diverse fattispecie sostanziali e rispondere alle specifiche esigenze di tutela: ciò è quanto richiede la riconosciuta strumentalità del processo rispetto al diritto materiale
L'abuso dell'appello
Questa riflessione sistematica sull'abuso dell’appello muove dalla constatazione della difficoltà di assicurare la tutela giurisdizionale nel doppio grado: il principio costituzionale di ragionevole durata del processo si riflette nel concetto di abuso, vale a dire nella richiesta di protezione giuridica di posizioni che non ne sono meritevoli. Le recenti e non terminate tensioni legislative, che hanno visto l’introduzione nel 2012 del cosiddetto "filtro in appello", esprimono la fatica nel trovare un giusto equilibrio fra il diritto di difesa e la necessità di sfoltire rapidamente le impugnazioni abusive. L'autore, dopo un'attenta analisi della disciplina oggi vigente, incentra la propria attenzione sulla nozione di interesse ad impugnare. Questo concetto è stato tradizionalmente identificato con la semplice soccombenza. L’autore propone, invece, di integrare tale condizione di ammissibilità con la sussistenza di una ragionevole attesa di ottenere, attraverso l'impugnazione, un risultato utile. Se questo ulteriore elemento manca, secondo la tesi sottoposta a dimostrazione, l’appello risulta carente di interesse e quindi abusivo, il che giustifica l’adozione, da parte del legislatore, di misure (quelle attuali o altre diverse e future) idonee a permettere la reiezione dell’impugnazione in via immediata. Il punto non è solo italiano e l’autore lo dimostra analizzando le soluzioni di altri sistemi, da quello dell’Unione europea a quello tedesco, talora impropriamente assunto a modello della riforma del 2012. Le tesi svolte nel volume si distaccano, in una certa misura, dalla posizione della dottrina prevalente che ha ampiamente criticato l’introduzione del filtro in appello, proponendo invece una lettura che, almeno in parte, recupera in positivo l’iniziativa del legislatore
Una lettura sostanziale e funzionale dell'art. 342 c.p.c.
Una lettura sostanziale e funzionale dell'art. 342 c.p.c
L'audizione personale del richiedente asilo tra procedimento amministrativo e processo civile
L'audizione personale del richiedente asilo tra procedimento amministrativo e processo civil
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