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    Osservatorio. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, SY c. Italia, 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20

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    Il contributo analizza una pronuncia della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo in cui si è condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), con riferimento all’esecuzione della misura di sicurezza del ricovero (del ricorrente) in una REMS (Residenza per l’Esecuzione di una Misura di Sicurezza)

    Osservatorio Corte EDU. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 6 ottobre 2022, Liu c. Polonia (ric. n. 37610/18)

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    Il contributo propone un’analisi delle argomentazioni della Corte di Strasburgo relative al profilo della violazione dell’art. 3 (proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti) in casi di estradizione verso Paesi dove vi sia un rischio per il soggetto estradato di subire torture e trattamenti similari

    Osservatorio Corte EDU. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 16 febbraio 2023, Ochigava c. Georgia (ric. 14142/15)

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    Nel contributo si analizzano i principali passaggi argomentativi della Corte afferenti alla rilevata violazione dell’art. 3 Cedu in un caso di maltrattamenti subiti da un soggetto che si trova in stato detentivo. Ad avviso dei giudici di Strasburgo non solo i maltrattamenti denunciati dal ricorrente sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 dal punto di vista sostanziale, superando il cosiddetto livello minimo di gravità, ma lo Stato convenuto è chiamato a rispondere anche per una violazione procedurale della menzionata disposizione, sotto il profilo della rilevata inefficacia dell’attività investigativa, posta in essere a seguito delle denunce del ricorrente

    Le molestie sessuali “dentro” e “fuori” dal confine dell’art. 609 bis c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla “doppia narrazione” degli «atti repentini»

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    Il contributo si pone l’obiettivo di ricercare quale sia la specifica dimensione della libertà sessuale che viene ad essere coinvolta allorquando vengano perpetrate condotte di molestia sessuale. Prendendo le mosse dall’attuale portata applicativa del delitto di violenza sessuale – la fattispecie in cui sono state “unificate” le varie ipotesi criminose di aggressione sessuale – che, alla luce della sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, è divenuta una vera e propria non-consensual sexual offence, l’attenzione si focalizzerà sul ruolo della corporeità quale elemento caratterizzante l’offensività del delitto de quo. Tale operazione risulterà strumentale all’individuazione del tipo di offesa che, diversamente, è propria dei comportamenti rientranti nella poliedrica categoria delle molestie sessuali, i quali si caratterizzano, in generale, perché il coinvolgimento della dimensione fisica della persona non è un requisito sempre necessario. Al fine di comprendere la portata offensiva delle molestie sessuali, si è scelto di abbandonare l’approccio settoriale che caratterizza i tradizionali studi in materia di molestie sul luogo di lavoro. L’indagine, avvalendosi di un metodo interdisciplinare, considererà gli ambiti di manifestazione del fenomeno che tendenzialmente sfuggono alla riflessione accademica, come avviene per i casi di street harassment, o che, in quanto legati alla digitalizzazione della sessualità, si presentano come “nuovi” e non totalmente esplorati dalla riflessione penalistica.The aim of this essay is a study on sexual harassment and sexual autonomy. First of all, we will focus on the Italian Supreme Court case law around the crime of sexual violence – where all types of sexual assault are criminalised – that has made the offence a non-consensual one despite the text of the law and the “coercive-based” model adopted by the legislator in 1996. Defining the right not to engage in any sexual activity without consent as the interest guaranteed by the Italian crime of sexual violence is useful to identify how differently sexual harassment could involve sexual autonomy. Furthermore, sexual harassment is an unwanted sexual behaviour that may or may not involve people’s physical dimension, and so it could be “intrusive” whether or not the person’s corporeality is involved. To understand how sexual harassment could harm personal freedom and autonomy, in “a sexual way”, we won’t follow the typical “sectoral approach” of the academic studies on sexual harassment in the workplace, preferring an interdisciplinary method. The analysis will consider both street harassment, that is an understudied topic in academic literature, and forms of cyber-sexual harassment, which are “new” types of harassment linked to the digitalization of sexuality

    A proposito della sentenza n. 50 del 2022. Vulnerabilità e autodeterminazione

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    Con la sentenza n. 50 del 2022 la Corte costituzionale si è pronunciata sull’inammissibilità del c.d. referendum sull'eutanasia legale, concernente la parziale abrogazione dell'art. 579 c.p. La riflessione proposta nel contributo, affiancandosi a quelle degli altri Autori del Forum di cui fa parte, si concentra su uno dei quattro “poli” argomentativi a cui la Corte ha fatto ricorso, ossia il binomio "vulnerabilità" e "autodeterminazione"

    Tortura: sulla proibizione assoluta di un male mai “minore”. Recensione a G. Fornasari, Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura.

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    Nel contributo si recensisce il volume di G. Fornasari “Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura”. L’analisi, sorretta dalla piena condivisione della prospettiva dell’Autore secondo la quale l’assolutezza della proibizione della tortura è un principio inderogabile, si articola attraverso un confronto con il percorso di argomentazione che caratterizza la struttura e i contenuti dell’opera

    Liberi di scegliere. Recensione a Giovanni Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Utet, Milano 2020

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    Nella presente recensione, confrontandosi con l’opera dell’Autore, si intende proporre una riflessione articolata sul tema del “fine-vita” e, in particolare, dell’aiuto medico a morire. L’opera di Fornero è analizzata attraverso una prospettiva di “dialogo” sì da rendere la recensione un “confronto” con l’Autore

    Osservatorio. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 23 maggio 2023, A.E. c. Bulgaria (ric. 53891/20)

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    Nella sentenza in esame i giudici di Strasburgo, confrontandosi con la problematica della violenza domestica, ravvisano la responsabilità dello Stato bulgaro per violazione degli articoli 3 e 14 Cedu (in combinato disposto con la prima disposizione menzionata)

    Rape as torture: il contrasto alla violenza di genere che passa attraverso la proibizione della tortura

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    The aim of this essay is an overview on the topic of the so-called «rape as torture». Starting from the feminist debate on this matter, we will focus both on international and national level. If today it is uncontroversial that rape may be used as a method of torture, the international human rights law is traditionally focused on a definition of torture that is referred to the “State torture”, where the actor is a public one or someone who acts with the acquiescence or consent of a public official. Meanwhile, the development of positive obligations in the case law of the European Court of Human Rights, as well as due diligence at the international level, made the prohibition of torture applicable also to “private” episodes. On the ground of the international use of the prohibition of torture, the Italian legal framework seems to be particularly interesting; in fact, in 2017, the crime of torture was introduced not only to sanction State torture but also “private” one. Therefore, looking at the Italian case law, where the new offence was recalled in front of gender-based violence cases, a specific analysis will be reserved to the relation between crimes of torture and sexual violence

    Osservatorio. Art. 3 Cedu. Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia, (ric. n. 23735/19)

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    Nel contributo si analizza la pronuncia De Giorgi c. Italia, in cui la Corte di Strasburgo, a distanza di pochi mesi dalla pronuncia Landi c. Italia, torna nuovamente a condannare lo Stato italiano per l’inerzia dell’autorità giudiziaria a fronte di denunce di violenza domestica e lo fa concentrandosi sul tema dell’assenza di un’adeguata protezione ed assistenza alle vittime. I fatti posti all’attenzione della Prima Sezione della Corte Edu assumono rilievo in relazione all’art. 3 (divieto di tortura e degli altri ill-treatment)
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