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University Scholar Series: Ted Butryn and Matthew Masucci
Examining Female Triathletes\u27 Awareness of Doping and the Anti-doping Movement
On February 26, 2014, Dr. Ted Butryn and Dr. Matthew Masucci spoke in the University Scholar Series hosted by Interim Provost Andy Feinstein at the Dr. Martin Luther King, Jr. Library. SJSU professors Ted Butryn and Matthew Masucci co-investigated on a two-year World Anti-Doping Agency grant, which examined female triathletes and their awareness of doping and the anti-doping movement. Dr. Butryn is a 2012 Salzburg Fellow and Professor of Sport Sociology and Sport Psychology in the Department of Kinesiology. Dr. Masucci is an Associate Professor of Interdisciplinary Sport Studies in Kinesiology. Both Butryn and Masucci co-direct the Department of Kinesiology\u27s Qualitative Research Lab.https://scholarworks.sjsu.edu/uss/1031/thumbnail.jp
Strutture del diritto penale internazionale. Interpretazione, applicazione, fattispecie
Il volume contiene un’esposizione delle strutture fondamentali e dei princìpi che presiedono al diritto penale internazionale, nel suo attuale sviluppo.
Nella prima parte vengono analizzate le principali fonti ed istituti della materia, con specifica attenzione allo Statuto di Roma, che ne costituisce una prima codificazione. Oggetto della trattazione sono, tra l’altro, il principio di stretta legalità, con i suoi corollari; i contenuti della responsabilità penale internazionale; i crimini internazionali.
Nella seconda parte sono sviluppati i commenti a casi di particolare rilievo, emersi nell’esperienza applicativa fino ad oggi maturata.
Il testo, per ciò intitolato Strutture del diritto penale internazionale. Interpretazione, applicazione, fattispecie, viene costantemente aggiornato per offrire un’esposizione aderente all’attualità, diretta sia a chi si confronti per la prima volta con il diritto penale internazionale, sia ai cultori della materia
A note on optimal metering schemes
A metering scheme is a method by which an audit agency is able to measure the interaction between servers (e.g., web servers) and clients (e.g., browsers) during a certain number of time frames. Metering schemes involve distributing information to clients and servers. Obviously, such information distribution affects the overall communication complexity. A metering scheme is said to be optimal if the information distributed to clients and servers is the minimum possible. Optimal metering schemes have been proposed by Naor and Pinkas [Lecture Notes in Comput. Sci., Vol. 1403, pp. 576-590] and Masucci and Stinson [Lecture Notes in Comput. Sci., Vol. 1895, pp. 72-87). In this paper we show a construction for optimal metering schemes, called the vector space construction, that generalizes previous constructions for optimal metering schemes
Ratio e sistema dell'illecito (para-)penale dell'ente modificato
Abstract
This paper analyses the criminal liability of legal entities subjected to
modifications according to d. lgs. 231/2001.
Such liability stays even after the transformation; on the contrary, in case
of merger, it is subjected to shifting from the original entity to that resulting
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Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2015
from the operation. In the division, to the purposes of bans and disqualifications,
law expressly requires the transfer of the branch of the enterprise in
which crime has been committed.
Valuing such formula and catching its systematic relevance we can hypothesise,
also de jure condito, that the responsibility of the entity resulting
from the division is subordinated to the finding of a relevant continuity with
the entity in which the presupposed crime was committed. The continuity
might be deduced from the preservation of the managers and from the unchanged
distribution of the powers of management and/or control of the entity;
it remains to be established whether such a requirement can be postulated
also in case of transformation and merger.
Finally the paper covers the problem of establishing whether after relevant
modifications of the entity its liability, however conceived, presupposes
further requirements, capable of consecrating what could be defined as a
blame upheld by factors of effective “personalisation” of the charge.
MASSIMILIANO MASUCCI 20
Scheda n. 168. Agostino Masucci, Estasi della beata Caterina de’ Ricci (1732). Roma, Galleria Corsini.
Scheda relativa all’Estasi della beata Caterina de’ Ricci di Agostino Masucci, realizzata nel 1732 in occasione della beatificazione di Caterina de’ Ricci. L’opera esposta nella sezione Roma antica e moderna (1730-1750) è rappresentativa della originale e personale interpretazione da parte di Masucci del genere del quadro moderno di storia a Roma
- Definizione del crimine e principio di chiarezza nello Statuto della Corte penale internazionale
Lo Statuto di Roma, nel secondo comma dell’art. 22, ha codificato il principio della chiarezza, prevedendo che, in caso di ambiguità, l’interpretazione debba orientarsi in favore della persona indagata, processata o condannata. Si tratta di un riconoscimento che può apprezzarsi pienamente nel raffronto con le precedenti carte istitutive dei Tribunali penali internazionali. Sia lo Statuto del Tribunale di Norimberga, sia le carte successive, del primo largamente tributarie, lasciavano in ombra le coordinate essenziali della responsabilità individuale, affidandone la selezione ai giudici, senza indicare veri limiti. Né certo si era giunti all’espressa formulazione di un principio che si avvicinasse, negli esatti termini, a quello di chiarezza. Sotto questo profilo sembra senz’altro che lo Statuto di Roma, riconoscendo esplicitamente quel principio, compia un passo di indiscutibile valore, attribuendogli la giusta centralità in un sistema stabile di protezione dei diritti umani. L’accoglimento di una concezione “chiusa” della legalità, vincolata a una formale e certa previsione, da parte del medesimo Statuto, di fonti, contenuti e limiti della responsabilità per crimini internazionali, segna il tramonto di quelle ipotesi alternative, pure testimoniate dai lavori preparatori e dall’intero corso del processo di maturazione dello Statuto , favorevoli all’edificazione di un sistema “aperto”, nel quale riconoscere paritaria rilevanza, accanto alla legge “scritta”, a fonti quali la consuetudine o l’analogia, legis o iuris. Vale a dire fonti che potessero traghettare una visione della legalità svincolata da scelte formalizzate, circoscritte da schemi legali pienamente idonei a svolgere una funzione definitoria e di garanzia.
Chiarezza della norma penale significa applicabilità della norma medesima nei soli casi che essa prevede con certezza; inapplicabilità nei casi dubbi. Più esattamente, la non applicazione deriva dall’impossibilità dell’interprete di riconoscere un preciso contenuto della norma, adeguato al caso da giudicare; con il risultato che, per quello specifico caso, essa è del tutto priva della capacità di produrre un qualsiasi effetto collegato alla qualifica “criminale” del fatto .
Ponendosi dal punto di vista del diritto italiano, il principio vanta il conforto di centrali disposizioni del sistema, nelle quali è univocamente tracciato. L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale considera infatti prodotto consentito dell’interpretazione soltanto quello che sia «fatto palese» da ciascuna disposizione, escludendo così ogni esito dell’opera interpretativa, che, per non essere «fatto palese», debba considerarsi dubbio, e quindi estraneo a una «precisa disposizione». Dal canto suo, il successivo art. 14 delle preleggi valuta come indispensabile, per regolare il casus dubius, l’estensione analogica della norma, la quale però incontra precisi vincoli, essendo vietata quando abbia per effetto l’ampliamento dell’incriminazione. Dati, questi, che assumono nel nostro sistema rilievo anche costituzionale, perché l’ambito della riserva di legge sancita dall’art. 25 co. 2 della Costituzione, così come il ruolo consequenziale dell’interprete, vanno determinati sulla base della descritta ripartizione tra caso certo e caso dubbio, collegando la pena e ogni altro effetto penale al presupposto di una chiara previsione, da parte della legge, di tutti gli elementi che concorrono a definire il «fatto» sanzionato.
Il principio di chiarezza esprime dunque un limite logico della norma, da non confondere affatto con un limite puramente testuale. Vale a dire che l’interprete, seguendo il principio, potrebbe anche concludere con l’attribuire alla norma significati parzialmente diversi da quelli segnalati da una ricognizione, sia pur articolata, della sola lettera del testo, con il quale la norma sia espressa. L’argomento logico, per sua natura, non potendo né dovendo essere bandito dall’interpretazione, potrebbe cioè orientare nel senso che un’estensione del testo si sintonizzi al meglio con il senso vero della norma, perché rispondente alla volontà che in essa si esprime e agli obiettivi di tutela che di volta in volta debbano essere affermati. La chiarezza interviene perciò a segnare il limite di sviluppo dell’interpretazione, nelle sue diverse forme; e precisa che né la volontà sottintesa alla legge, né le esigenze di tutela avvertite in un certo momento storico, ancorché per altro verso da coltivare in una legislazione a venire, consentono di superare quella che appaia come una lacuna della norma. Lacuna che appunto si apre a partire dal caso “dubbio”: dal caso, cioè, che non rientri nella norma, per non essere a quest’ultima riconducibile con la medesima sicurezza che contraddistingue il casus legis.
Proprio nella sua funzione di limite logico dell’incriminazione, il principio di chiarezza sembra oggi riconosciuto dallo Statuto di Roma, apparendo così quale garanzia di certezza, oltre che sul piano dell’ordinamento interno, anche a livello internazionale. Lo Statuto, più esattamente, collega il dovere di interpretazione favorevole all’emergere di un «caso di ambiguità» nella definizione del crimine. Sembra peraltro della massima importanza che nell’art. 22 co. 2 dello Statuto l’ambiguità sia posta in relazione con la «definizione del crimine»; collegamento che impone di concludere per la non-definizione – o definizione assente – in ogni caso non compreso chiaramente nella norma. Il principio si presenta così nella sua autentica veste, non già di semplice criterio interpretativo, ma di strumento ricognitivo dei contenuti ascrivibili a ciascuna norma. In altri termini lo Statuto, ancorché parli di interpretazione «favorevole» all’accusato, intende in realtà fissare, piuttosto che un criterio di scelta tra più ipotesi interpretative concorrenti, la regola di individuazione della sola interpretazione ammissibile, a seconda che sia sostenuta oppure no da un sicuro fondamento normativo, rintracciabile nella definizione del crimine. Definizione che può predicarsi come “presente” solo a patto di essere affrancata da ambiguità, come lo Statuto si fa meritoriamente carico di precisare, mentre, laddove ambiguità vi sia, la definizione mancherebbe, con ogni conseguenza.
Ecco dunque che l’interpretazione favorevole, resa doverosa dallo Statuto, non è il prodotto di una scelta che si imponga rispetto ad altra, meno favorevole ma astrattamente praticabile, in assenza di una disposizione tipo quella dell’art. 22, comma 2. In caso di ambiguità, l’interpretazione «favorevole», che sia tale perché esclude un certo contenuto di incriminazione, è in realtà l’unica ammessa dal principio di legalità, in forza del corollario della chiarezza, in quanto mancherebbe, nella parte viziata da ambiguità, la norma da applicare. Anche sotto questi profili vi è dunque convergenza con il principio di chiarezza per come si afferma nell’ordinamento italiano, e per come andrebbe ricostruito su un piano teorico generale
Garanzie di legalità nel diritto penale internazionale
Il cultore del diritto penale, così come quello del diritto internazionale, assiste oggi a una significativa affermazione della legalità nel campo della previsione dei crimini internazionali. Il fenomeno non tocca soltanto la “forma” dei crimini, nel senso che sia sufficiente assicurarne una previsione, ancorché minima o “per grandi linee”. Già negli Statuti dei Tribunali ad hoc, incaricati di giudicare sui crimini commessi nella ex-Jugoslavia e nel Rwanda, e poi nello Statuto della Corte penale internazionale il principio di legalità è attuato nei suoi contenuti più salienti. Tra questi va anzitutto annoverato il principio di chiarezza dell’incriminazione, che impone di delineare nettamente i confini tra il lecito e il non permesso (con il suo corollario dato dalla regola in dubio pro reo); poi il principio di determinatezza della fattispecie di diritto penale internazionale, con il rifiuto di incriminazioni fondate su una semplice schematizzazione del crimine o su descrizione sommarie. Occorre invece, almeno in via di principio, una definizione analitica, operata dalla legge.
Fondamento primo della legalità, anche dal punto di vista delle fonti del diritto penale internazionale, sembra essere, secondo una tendenza che va affermandosi in diversi ordinamenti statali, l’affermazione della colpevolezza come fondamento del rimprovero penale, la quale postula che il singolo possa conoscere il precetto a lui indirizzato e le conseguenze della sua violazione, in modo da assumerlo alla base di scelte responsabili. Emergono, al contempo, esigenze di certezza che coinvolgono i singoli Stati, nei cui confronti la giurisdizione internazionale può operare come limite.
Sotto entrambi i profili dovrebbe accogliersi l’idea che il precetto penale, anche di natura internazionale, debba potersi compiutamente ricavare, secondo il principio di tipicità, contenendo entro lo stretto indispensabile integrazioni esterne, incluse quelle provenienti dall’intervento del giudice. Andrebbero perciò concepite in senso conforme le clausole che abilitano il giudice alla interpretazione “costruttiva” della norma; d’altra parte, a garanzia dell’igiene complessiva del sistema sta il principio in dubio pro reo, che esclude effetti di incriminazione privi di un chiaro, univoco fondamento normativo. Si dovrà stabilire se spetti a questa regola, o si possa riconoscerle in futuro, dignità di principio generale, operante anche al di fuori di previsioni espresse, come quelle dello Statuto della Corte Penale Internazionale
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