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Leggi razziali e Codice Civile
Il contributo analizza il procedimento di formazione del libro I del codice civile, in particolare dell'art. 1 relativo alla capacità giuridica, di come esso sia stato influenzato dalla normativa razziale del 1938 inserendo limitazioni alla capacità giuridica di persone appartenenti a determinate razze
Le leggi razziali e la Costituzione italiana
The history of the Republican Constitution has always been presented, in the dominant
public and scholarly representation, as a moment of total discontinuity from the fascist regime
and, therefore, also from the so-called ‘racial laws’. It is vigorously recalled whenever the subject
resurfaces in the public and scientific debate, that the Italian Constitution rejects fascism in all its
possible forms; it rather builds a democratic order, in which the principle of the division of powers,
the centrality of Parliament, the autonomy of the judges, the guarantee of the rights of the person
are affirmed. The rigidity of the Constitution was imagined as a safeguard to protect the organisation
of powers and the protection of rights from contingent political majorities, which acting
without any limits can adopt unjust measures. And yet, both history and constitutional actuality
present, without solution of continuity, elements of great contradiction
Mario Segre. La ricerca epigrafica italiana nel dodecanneso e le leggi razziali
Si traccia un profilo dell'attività di studioso di Mario Segre e di come fu colpito dalle leggi razzial
Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichissima di fronte alla normativa razziale (1938-1945)
A circa due anni dal convegno Ordinamento giuridico, mondo universitario
e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale
(1938-1945), tenutosi il 10-11 dicembre 2020 nell’ambito del PRIN 2017
Italian Scholars in the face of the Racial Laws (1938-1945): Ancient
Historians and Jurists, in modalità a distanza in ragione degli eventi
pandemici dell’ultimo biennio, si giunge finalmente a darne alle
stampe gli atti.
Nonostante la particolare circostanza di separazione fisica in cui
l’iniziativa si era svolta, si era comunque riusciti a imprimere alle due
giornate di studio una forma seminariale, con ampi e ricchi spazi di
discussione e di confronto su ciascuna relazione: i contributi qui proposti
ne tengono, in vario modo, conto.
Il volume si articola quindi in due sezioni – “Ordinamento, cultura
giuridica e contesti ideologici”, e “Vicende di studiosi e contesti di
studio” – entro le quali si snodano dodici contributi e le conclusioni.
Nella prima sezione la normativa razziale è stata cioè affrontata
dapprima con riguardo ad alcuen premesse culturali e ideologiche
(e relativa confutazione), alle sue applicazioni in ambito amministrativo,
oltre che alle sue ricadute sulle varie branche del diritto.
Sono stati quindi presi in esame, nella seconda sezione, alcuni
percorsi interni al mondo universitario, con particolare riguardo
alle scienze antichistiche; ci si è mossi a cavaliere fra esame delle
dinamiche accademiche e approccio biografico al tema dell’emarginazione
razziale. Percorsi di vita dei singoli, dunque, ma inseriti in
più complesse dinamiche accademiche: i contributi insistono su alcune
vittime della politica razziale, dai destini molto diversi tra loro,
come i giusromanisti Edoardo Volterra, Adolf Berger, Walter Stein e
Rosanna Morpurgo (le cui vicende si intrecciano, a vario titolo, con
quelle dell’Istituto di diritto romano di Roma) e gli antichisti Mario
Segre e Aldo Neppi Modona; allo stesso tempo, in queste pagine,
non mancano riflessioni su quanti, come ad esempio Gaetano De
Sanctis e Salvatore Riccobono, cercarono di dare in qualche modo
un concreto sostegno e aiuto, scientifico ma pure economico, a studiosi,
giovani e meno giovani, italiani e stranieri, che s’erano trovati,
in un batter d’ali, ad essere espulsi dalla comunità civica oltre che da
quella accademica.
Chiudono il volume le conclusioni di Marcello Fracanzani: queste,
enucleate attraverso sette osservazioni, ci portano, con profondità
d’analisi, alla considerazione che, per quanto sia «comprensibile
che l’odio generi odio», è invece senz’altro «più difficile applicare la
regola di rispondere con l’amore all’odio». Una considerazione che,
mai come in questi mesi in cui assistiamo all’aggressione ingiustificata
di uno stato sovrano a un altro, ci pare di stringente e penetrante
attualità.
Come il lettore potrà osservare (e, sperabilmente, apprezzare), il
volume si caratterizza insomma per l’eterogeneità non solo dei temi
trattati, ma anche delle prospettive entro cui essi sono stati svolti: infatti
archivisti, storici antichisti, storici del diritto, giuristi positivi, nella
diversità dei loro saperi e delle loro metodologie di studio si sono
protesi a declinare in maniera corale il tema di questo convegno: un
tentativo, insomma, di andare oltre la settorializzazione in cui troppo
spesso si rischia di finire impantanati.
Vi sono, rispetto al programma originario, e per motivi diversi,
talune assenze: fra queste, quella di Guido Clemente. Malgrado egli
avesse meditato profondamente e a lungo la propria relazione, le
sue condizioni di salute gli avevano impedito di poter partecipare ai
lavori, anche solo a distanza. La sua morte è sopraggiunta a meno di
due mesi dallo svolgimento del convegno.
Con sentimento partecipe non solo dei curatori, ma anche degli
autori delle pagine che seguono, dedichiamo dunque alla sua memoria
questi atti: una testimonianza tangibile, per quanto impari,
del debito di riconoscenza nei confronti di un Maestro
Il danno da lesione dell'affidamento suscitato dalla lettera di patronage
La lettera di patronage è una dichiarazione che una società, di solito capo-gruppo, invia alla banca che sta per concedere o ha concesso un finanziamento ad una società figlia, rassicurandola sulla solvibilità di quest'ultima. I dubbi sulla natura giuridica della lettera di patronage si inquadrano nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla possibilità di configurare promesse unilaterali atipiche. La decisione del Tribunale di Roma apre nuove prospettive, già evocate da talune pronunce della Cassazione, in relazione ai profili di responsabilità derivanti dalla violazione dell'affidamento suscitato dalla lettera di patronage. La riflessione si incentra sul tentativo configurare la lettera di patronage come promessa del fatto proprio, come promessa non obbligatoria che tuttavia suscita un affidamento la cui lesione genera una responsabilità extracontrattuale
Informazione e giusto prezzo: tutela del consumatore e tutela del mercato
L'informazione rileva nel codice del consumo come strumento per il consumatore. Il prezzo tra codice civile e codice del consumo: il giusto prezzo. L'informazione sul prezzo e la buona fede. Le definizioni e i riferimenti normativi. L'indicazione del doppio prezzo. Le modalità di indicazione del prezzo per unità di misur
LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA TRA VECCHI E NUOVI FORMANTI
Si analizzano i vari percorsi protesi a evitare all'acquirente da soggetto la cui titolarità risulta fondata su una donazione alea ingiustificata. Si pone tra l'altro in evidenza che in ragione delle specificità della operazione concreta sembra non definibile una situazione replicabile in ogni occasione
La prescrizione
La prescrizione in materia di assicurazione è regolata dall'art. 1952 c.c. e riguarda i profili inerenti alle prescrizioni brevi, ai diritti dell'assicuratore, alla surrogazione, al regresso, all'assicurazione r.c.a., ai diritti dell'assicurato, alla prescrizione decennale, alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio, alla sospensione, all'interruzione, all'eccezione di prescrizione
La riassicurazione
La riassicurazione è il contratto con cui un assicuratore (riassicuratore) si obbliga nei confronti di un altro assicuratore a coprire un rischio già assunto da costui e perciò a rimborsargli le somme che dovrà pagare all'assicurato in caso di sinistro. Rilevano i profili riguardanti la natura e la disciplina, l'autonomia del contratto di riassicurazione, il diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa, la compensazione
Studi sulle promesse unilaterali: la promessa del fatto proprio
Le promesse unilaterali si inquadrano nella categoria degli atti unilaterali, nel quadro di un generale superamento della distinzione tra atto giuridico in senso stretto e negozio giuridico. La promessa del fatto proprio emerge in relazione al problema della tipicità delle promesse unilaterali e alla ratio della tipicità, con rifermento all’interesse e all’affidamento. Rilevano le ragioni storiche della vincolatività. Il problema e i limiti delle promesse unilaterali atipiche investono il principio di indipendenza e quello di protezione delle sfere giuridiche individuali. Particolare rilevanza assume la fattispecie di cui all’art. 1333 c.c., ridiscusso alla luce delle categorie giuridiche indagate, anche con riferimento alla “promise” o “offer calling for an act” e all’ “unilateral contract”. L’analisi si sofferma sulle fattispecie codicistiche dubbie tra le quali la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ititoli di credito, la promessa al pubblico, la promessa di fondazione e di dotazione della persona giuridica, la promessa di rendita vitalizia e la donazione obnuziale obbligatoria
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