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    LA PREVEDIBILITÀ ‘COL VESTITO DI CARTA’: LE SEZIONI UNITE ESCLUDONO LA PORTATA GENERALE DELLA SENTENZA CONTRADA CONTRO ITALIA N. 3

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    Le Sezioni unite forniscono una risposta decisamente negativa al quesito sulla estensibilità della sentenza Contrada c. Italia «nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna». Con un percorso motivazionale rigoroso si ricostruisce puntualmente il dibattito in seno alle Sezioni della Corte di legittimità, si valorizza la caratura differente delle «sentenze pilota» rispetto alle pronunce europee ‘minori’, si esalta il paradigma della «giurisprudenza consolidata» e si esclude la portata oggettiva del difetto di prevedibilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Fra le righe della motivazione sembra scorgersi un segnale dal tenore fortemente conservativo volto a ridimensionare il ruolo della giurisprudenza europea e a segnare un brusco arretramento rispetto all’affermazione del giudicato fluido in funzione di tutela dei diritti umani. Rimane nell’ombra l’interrogativo di fondo sui rimedi processuali esperibili a seguito delle condanne europee e sulla tutela dei soggetti che versino in posizioni analoghe al ricorrente. Un’alternativa interpretativa potrebbe derivare dalla valutazione della «pertinenza del principio affermato» dalla CEDU in vista della realizzazione della massima espansione della tutela dei diritti dei ‘fratelli minori’, in un contesto improntato a una ‘legalità nuova’ capace di ricomprendere anche i mutamenti giurisprudenziali

    LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’ UOMO PROMUOVE UNA VERSIONE DEBOLE DEL DIRITTO DI ACCESSO AL DIFENSORE?

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    Nel caso Beuze c. Belgio i giudici di Strasburgo, pur riconoscendo la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 lett. c) CEDU, sembrano allontanarsi dalla dottrina Salduz e sembrano volere sminuire il significato interpretativo della Direttiva 2013/48/UE e delle fonti dell’Unione europea sulle garanzie difensive.Referring to the case of Beuze v. Belgium, the judges in Strasbourg appear to be distancing themselves from the Salduz doctrine, whilst recognising the violation of Ar ticle 6, §§ 1 and 3 c) of ECHR. Thus they appear to diminish the interpretation of the EU 2013/48 Directive and other legal sources from the European Union concerning the right of defence

    I tratti fondanti e le prime ricadute della riforma organica in materia di giustizia riparativa (Parte I)

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    Gli artt. 42- 67 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dettano la disciplina organica in materia di giustizia riparativa. Si tratta un importante allineamento dell’Italia alla diffusione sempre più estesa del paradigma restorative che accoglie prassi già presenti e porta a compimento una serie di precedenti tentativi di riforma, richiamandosi costantemente alle fonti internazionali in materia. L’intervento, per la sua ampiezza, origina innovazioni nella grammatica penale, nelle soggettività e nei valori che innervano il modello di giustizia tradizionale, improntando l’orizzonte restorative alla volontarietà, alla massima accessibilità dei programmi, alla tutela della riservatezza e alla protezione degli incontranti, alla impermeabilità della camera riparativa, al rispetto delle garanzie processuali. La riforma è centrata già livello definitorio sui programmi di giustizia riparativa, il cui esito rappresenta il punto di massima intersezione con l’accertamento, destinato a influire su molti versanti della valutazione giudiziale. L’equiprotagonismo della persona indicata come autore del reato e della vittima, il ruolo nuovo assegnato alla comunità, la duplice funzione del mediatore equiprossimo (chiamato a “gestire” l’incontro riparativo e a fare da raccordo con l’autorità giudiziaria) contrassegnano un modello che guarda alla ricomposizione del conflitto mediante una ricostruzione della comunicazione fra il soggetto cui è riferita l’offesa e la vittima, la comunità e gli altri interessati. Il percorso si svolge alla presenza di due mediatori esperti e si conclude con un esito materiale o simbolico destinato a incidere sulla procedibilità, sulla punibilità, sulla commisurazione attenuazione della pena, sulla concessione dei benefici. L’ingresso formalizzato nella legge della giustizia riparativa in una dimensione olistica ha generato fra gli interpreti e gli operatori reazioni contrapposte di entusiasmo e di diffuso scetticismo. Particolarmente dibattuti sono l’invio da parte dell’autorità giudiziaria ex art. 129-bis c.p.p. e i contenuti della discrezionalità giudiziale nel valutare l’esito riparativo sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione. L’esito riparativo (completando quanto già accade con riguardo all’esito riparatorio), attraverso la relazione dei mediatori, descrittiva e sintetica del medesimo, rappresenta un ulteriore elemento da organizzare logicamente e persuasivamente al pari delle molteplici rappresentazioni discorsive, sottomesse dalle parti e dagli altri partecipanti al dialogo processuale. La decisione non è infatti entità separabile dalla complessità polimorfa del rito entro il quale si svolge, e costituisce piuttosto l’espressione del lavoro d’insieme dei diversi soggetti istituzionali che compongono la scena del processo giudiziario, oggi arricchita dall’esito dei programmi. Tenendo a mente le differenze ontologiche e le convergenze normate fra rituale riparativo e accertamento processuale e prestando attenzione massima alla tenuta dell’imparzialità del giudice, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa, si delineano i primi effetti del paradigma restorative all’interno di una visione della pena in perenne mutament

    Inammissibile la revisione europea in malam partem: il rimedio è volto a ripristinare le previsioni convenzionali violate

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    I. La Corte di appello di Catanzaro nega la legittimazione del procuratore generale a proporre la revisione europea e ne ribadisce la natura di rimedio straordinario vocato al favor rei

    Le modifiche alla disciplina del MAE per effetto della legge di delegazione europea

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    Il mandato di arresto europeo ha rappresentato il primo e più importante strumento di mutuo riconoscimento per i Paesi dell’Unione europea. In quasi un ventennio di applicazione l’istituto è stato caratterizzato da adeguamenti parziali del legislatore interno, da progressive spinte armonizzatrici del diritto dell’Unione, da un intenso dialogo multilivello tra le Corti. Il contributo offre un commento alle disposizioni della l. 4 ottobre 2019, n. 117 che hanno specificamente interessato la forma di consegna, mettendo in evidenza i tratti innovativi, ma al contempo sottolineando lacune, difetti di specificità e di tempestività che segnano la disomogeneità rispetto alle Decisioni quadro nonché la distanza rispetto alla giurisprudenza virtuosa della Corte di giustizia, della Corte europea di diritti dell’uomo e delle Corti interne.The European arrest warrant is the first and most important instrument of mutual recognition among countries in the European Union. In almost twenty years of application, it has been characterized by partial adjustments through internal legislation, progressive harmonization impulses of EU law, and by intense multi-level dialogue between the Courts. The paper gives a commentary on the provisions of l. 117/2019, which specifically concerned the judicial decision while highlighting the innovations, yet at the same time addresses the gaps, the aspecificity and untimeliness of the new law, including the differences from the Framework Decisions and the distance from the virtuous case law of the Court of Justice, EcHR and the Internal Courts

    Prognosi sulla sussistenza di una causa di non punibilità e giudizio di proporzionalità della misura cautelare

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    Analisi critica della decisione di legittimità (Cass., sez. V, 3 marzo 2020, n. 11957) che ha ancorato ad un alto standard di garanzia il parametro di «probabilità della sussistenza della condizione di non punibilità» e, contestualmente, di accedere alla lettura più rigoristica dell'accertamento cautelare, sancendo un ulteriore avvicinamento fra i criteri di valutazione probatoria della fase cautelare e quelli relativi al giudizio di merito. Soluzione, questa, che se da un canto può rappresentare una garanzia di maggiore realizzazione della presunzione di innocenza, limitando al massimo i possibili rischi di una restrizione per l'imputato che poi non subirà la pena dall'altro canto, rischia di accentuare ulteriormente il ruolo di supplenza cognitiva della sede incidentale, alterando gli equilibri sistematici e anticipando gli scopi e le funzioni dell'accertamento di merito

    I limiti della revisione europea

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    Commento breve a Cass., sez. II, 20 gugno 2017, C

    Le impugnazioni delle misure cautelari personali

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    L’opera, con lo stile e l’approfondimento propri del trattato, affronta il tema delle impugnazioni delle misure cautelari personali, muovendo dall’evoluzione dei controlli nel sistema processuale, in una prospettiva attenta al contributo della dottrina e agli impulsi forniti dalla giurisprudenza costituzionale ed europea. II riesame, l’appello e il ricorso per cassazione de libertate vengono analizzati trasversalmente e in modo complementare così da delineare gli ambiti oggettivi, le sequenze procedimentali, le peculiarità di giudizio. Lo studio mette in evidenza il rilievo sistematico della motivazione del provvedimento cautelare, espressione centrale del legittimo esercizio del potere coercitivo e piattaforma esiziale sulla quale si snodano le verifiche successive, anche attraverso la ricostruzione dei numerosi interventi legislativi che si sono spinti sino alla sottolineatura testuale dell’onere di autonomia argomentativa (l. 16 aprile 2015 n. 47). Nel contesto plurale dei controlli, l’analisi del lungo dibattito sulla natura giuridica del riesame, espressione dell’originaria «scelta di mediazione» fra differenti modelli di impugnazione da parte del legislatore, si apre ai numerosi apporti della giurisprudenza nella delineazione dei margini e dei contenuti del controllo e si sofferma in particolare sulla possibilità di confermare il provvedimento «anche per altre ragioni», non intaccata dalle manovre riformatrici. Pure l’appello, ex art. 310 c.p.p., è letto in una dimensione che abbina il dato normativo agli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale configurandolo sempre più come rimedio “bifronte” a seconda del soggetto proponente, modulato sulle forme e caratteristiche dell’appello principale, ma aperto ai nuovi apporti probatori dell’accusa. Il ruolo della Cassazione in materia di libertà personale è tratteggiato all’interno di un quadro composito che ha segnato il passaggio della sostanziale centralità e unicità di questo strumento di controllo a un modello con diverse forme e più livelli di verifica. In quest’ambito il ricorso per cassazione non è riuscito ad assurgere a rimedio immediato, alternativo al riesame, ed appare ancora troppo angustamente vincolato da una connotazione restrittiva del vizio di «violazione di legge». L’incremento numerico delle istanze di legittimità e i contrapposti tentativi autodifensivi della Corte volti ad ampliare le cause di inammissibilità mostrano la difficoltà di pervenire a una dimensione estesa del controllo, soprattutto con riguardo ai vizi motivazionali. L’eccessivo ricorso alle misure e le svariate ipotesi di sviluppo dell’incidente cautelare (per sua natura suscettibile di generare una molteplicità di decisioni destinate spesso a influire su un’identica posizione soggettiva e aventi oggetto e contenuti largamente coincidenti) sono alla base degli inediti meccanismi preclusivi miranti a stabilizzare gli esiti delle numerose pronunce in ordine a una stessa vicenda. Nell’ambito di una più ampia analisi degli effetti delle decisioni, l’anomalia dogmatica del giudicato cautelare si riconduce all’obiettivo di agevolazione dell’obbligo di giustificare – anche per relationem – quanto già valutato in maniera identica. L’utilizzo del meccanismo preclusivo e regolatore risulta per converso criticabile laddove destinato a fungere da correttivo verso presunti ‘abusi del diritto’, nel silenzio della legge. Si segnala al proposito il rischio di stressare il dato normativo, ispirato fondamentalmente dall’esigenza di rendere inammissibili le medesime questioni di fatto e di diritto risolte in un procedimento incidentale in assenza di mutamenti dello status quo ante, ponendo a repentaglio l’assetto garantistico delle preclusioni processuali. L’equivoco di fondo tradisce un falso uso della categoria quale meccanismo di riduzione della conflittualità latente nel sistema. Il testo affronta anche l’incidenza delle decisioni cautelari sulle dinamiche probatorie e procedimentali del giudizio di merito, culminante nell’auspicio di un’effettiva riconduzione del ricorso alle cautele personali entro i parametri di derivazione costituzionale di extrema ratio, gradualità e proporzionalità, così spesso elusi dalla prassi da far seriamente dubitare della conformità alla Costituzione e della rispondenza ai canoni convenzionali dell’intero assetto cautelare

    Giudicato e diritti fondamentali in Area Cedu

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    La teoria delle fonti e l’ermeneutica postmoderna confermano la cogenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dalla violazione convenzionale sorge una responsabilità internazionale dello Stato che non ottemperi all’obbligo di rimuovere la situazione di perdurante illegittimità, scongiurando infrazioni future. In una prospettiva comparata si analizza la complessità del c.d. dialogo intergiurisprudenziale fra la Corte europea, i giudici costituzionali e i giudici interni. Alcuni celebri casi giudiziari dimostrano l’incertezza degli strumenti processuali preposti all’ottemperanza delle sentenze europee, testimoniando il vano affastellarsi dei rimedi nella prassi interna e il sorgere di un danno da difficoltà interpretativa. Al di là delle soluzioni legislative oggi riflesse nel nuovo rimedio disciplinato nell’art. 628-bis c.p.p. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), è il metaprincipio della «massima tutela dei diritti» a fungere da irrinunciabile risorsa ermeneutica per cogliere il rimodellamento incrementale della prevedibilità del precetto penale e la duttilità del giudicato penale rispetto al riconoscimento dei diritti umani, nel progressivo affermarsi della “giurisprudenza-fonte”.The binding effect of European judgments avoids formalistic interpretations based on the hierarchy of sources, requires taking into account the increasingly predominant role of case law, and calls for the adoption of perspectives aimed at the "maximum realisation of the rights at stake"

    LA CONSULTA NEGA L'ABBRACCIO VIRTUALE FRA FIGLI MINORI E DETENUTI AL 41-BIS ORD. PENIT., RIDIMENSIONANDO I DANNI SIMBIOTICI ORIGINATI DAL CARCERE

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    La Consulta trascura la duplice lesione causata dal divieto di colloqui da remoto con i figli minori, imposto in tempi di COVID a coloro che sono soggetti al regime dell’art. 41 bis ord. penit. La lotta alla criminalità organizzata prevale in base a ragioni formali e procedurali sui “danni simbiotici” ai familiari causati dalla detenzione
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