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    Sul luogo di consumazione del delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza

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    Nella nota redazionale si affronta in chiave problematica il complesso ed interessante tema del locus commissi delicti del reato di cui all’art. 2638 c.c. ai fini della corretta determinazione della competenza territoriale. La vicenda è particolarmente intricata. Secondo l’ordinanza, “gli imputati ... avrebbero comunicato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi degli articoli I e VI lett. c) n. 12 e 29 L. 31.7.1997, n. 249, dati dolosamente alterati al fine di modificare la custode base e conseguentemente la market share di Telecom Italia, ... avrebbero posto in essere, previo accordo in concorso tra loro, un artificio tecnico-contabile finalizzato ad incrementare fittiziamente il volume della clientela e posto in essere tramite una procedura consistita nel mantenere le schede SIM di immediata e prossima scadenza, in realtà da disattivare in virtù della decorrenza di 13 mesi dall'ultima ricarica di ciascuna di esse, a mezzo di accreditamento fittizio su ciascuna di esse della somma di un centesimo di euro, ricorrendo in modo capzioso al c.d. sistema balance originariamente destinato ad altro fine”. Le conclusioni cui giunge il Giudice per l’Udienza Preliminare nell’ordinanza annotata sono sicuramente condivisibili in punto di radicamento della competenza territoriale; non altrettanto può dirsi del percorso argomentativo seguito nel ricostruire il locus commissi delicti dell’ipotesi delittuosa di false informazioni all’Autorità di vigilanza. Più corretto, ad avviso di chi scrive, appare infatti collocare il luogo del commesso reato nella sede della persona giuridica o presso il diverso soggetto che è chiamato ad effettuare la comunicazione, individuando il perfezionarsi della condotta nel momento in cui l'informazione viene esternata, a prescindere dalla ricezione della stessa da parte dell’Autorità. Il delitto di false informazioni all’Autorità di vigilanza, infatti, è un reato di mera condotta e di pericolo concreto, che si perfeziona, quindi, con il compimento dell’azione descritta nella fattispecie, mentre l’effettivo conseguimento dello scopo perseguito dall’agente non è necessario per la realizzazione dell’illecito. Quanto alla condotta, è nel luogo ove la stessa è realizzata che si radica la competenza. La condotta punibile, nella fattispecie qui in esame, è descritta dal Legislatore con il verbo esporre, termine che rimanda alla comunicazione dei fatti materiali non rispondenti al vero. Il luogo e il momento della consumazione del reato si fissano dunque con l’atto di esposizione, vale a dire: nel momento e nel luogo in cui la comunicazione contenente fatti materiali non rispondenti al vero esce dalla sfera giuridica del soggetto agente. Quanto allo scopo ulteriore, la scelta del Legislatore di prevedere, quale elemento soggettivo, il dolo specifico di ostacolare l'esercizio della funzione di vigilanza si ripercuote anche sul piano oggettivo nel senso che la falsa comunicazione deve raggiungere quel minimo di obiettiva idoneità a fuorviare effettivamente l'attività dell'Autorità di vigilanza destinataria della comunicazione. Il giudizio di idoneità verrà effettuato ex ante e in concreto nel momento in cui il reato può dirsi perfezionato. Nel momento in cui, cioè, le false informazioni vengono esposte dal soggetto sottoposto alla vigilanza. Per quanto concerne, invece, il reato di ostacolo di cui al secondo comma dell’art. 2638 c.c. è pacifico il suo perfezionarsi nel momento in cui l'attività di ostacolo viene posta in essere, ne consegue che il locus commissi delicti va individuato ove l'attività di controllo doveva effettuarsi e, quindi, presso la sede della persona giuridica oggetto dell'attività di vigilanza

    Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo

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    L’Autrice ricostruisce il percorso di analisi delle moderne sanzioni patrimoniali nella declinazione che di esso è stata realizzata in seno all’opera recensita, soffermandosi significativamente sul ruolo svolto dalla confisca

    Organised crime and corruption. The effects on legitimate business: evidence from Northern Italy

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    The links between organised crime and corruption have grown to become an important research agenda of international interest. It is not surprising, therefore, that the UN Convention against Corruption 2003 (UNCAC – known as the “Merida Convention”), drew attention to the importance of this phenomenon, the worrying links between corruption and other forms of crime, with particular reference to organised crime. Organised crime and corruption overlap an reinforce each other practically and culturally as well. In this paper, I will consider the links between organised crime and corruption, and attempt to identify the "criminal fabric and its resources that pollute heavily economics, politics and the life of the country, reducing the potential for human, economic and civil development" (Arnone, 2009, 7)

    Ancora sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis o.p., nota a Tribunale di Sorveglianza di Milano, 30.06.2014 (ord.), Est. Panasite, e Mag. Sorveglianza di Vercelli, 19.06.2014 (ord.), Est. Fiorentin.

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    Ricostruzione e valutazione del contrasto esistente sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P

    La babele dell’EAL e il diritto penale

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    La carenza di neutralità assiologica nel diritto penale, così come nell’economia, evidenzia tra il punto di vista economico e quello giuridico “un rapporto che è, insieme, di contiguità e di divergenza: rapporto, quindi, ambiguo, potenziale generatore di equivoci” [C. PEDRAZZI, 1975]. Con il presente scritto l’Autrice si propone di dare una risposta a tre interrogativi: in primo luogo, se sia possibile applicare al diritto penale una logica analitica fondata sui presupposti economici; in secondo luogo, in quali termini un approccio economico può essere utile al diritto penale e come lo stesso debba configurarsi per apportare un contributo significativo al dibattito politico criminale; infine, quali potrebbero essere i limiti teorici di tale approccio

    Economic Crimes. Diritto penale ed economia: prove di dialogo

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    I recenti scandali societari, negli Stati Uniti come in Europa, hanno riacceso un dibattito mai sopito tra i sostenitori della capacità di autoregolamentazione del mercato e coloro che ritengono non sia possibile abdicare al presidio penalistico in relazione alla criminalità d’impresa. Il presente articolo si propone di verificare quale sia – e quale è auspicabile divenga – il ruolo del diritto penale rispetto all’attività economica utilizzando, accanto agli strumenti classici del giurista, i suggerimenti concettuali mutuati dall’analisi economica del diritto applicata al diritto penale. Tale analisi non può prescindere dalla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del diritto penale nel campo dell’agire economico. Prime considerazioni che attendono la conferma di dati evidenziano come l’assenza di qualsivoglia credibile alternativa e l’incapacità, dimostrata de facto dal mercato, di infliggere sanzioni a coloro che ne violano le regole impongono, oggi, l’utilizzo di tale strumento. In una prospettiva di politica criminale, tuttavia, sarebbe auspicabile il ritorno ad un’applicazione del diritto penale quale extrema ratio. Gli studi empirici di argomento legale rappresentano, in questa prospettiva, una nuova frontiera della ricerca giuridica. Testare le ipotesi aventi ad oggetto il funzionamento del sistema legale può fornire una nuova visione dei modi in cui il sistema legale opera realmente e di come le diverse scelte di politica criminale possono influenzarlo. L’approccio empirico mutuato al diritto dall’analisi economica, pur non essendo la risposta a tutti i dibattiti giuridici aperti, è sicuramente un utile strumento per portare alla luce aspetti non sufficientemente valorizzati in termini di analisi di efficienza delle norme e di loro efficiente – ragionevole applicazione. È certamente vero che l’analisi economica del diritto è un prodotto potenzialmente difettoso, ma tale approccio appare capace di preziosi sviluppi anche per il penalista, ai quali non vi è ragione di rinunciare apriori

    Spunti sull’efficacia della sanzione penale nell’organizzazione delle imprese

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    Dal momento in cui il dato empirico è divenuto elemento atto a contribuire al dibattito attorno al ruolo e alla funzione della pena, sempre più numerosi sono stati i quesiti ad esso indirizzati. Non più e non solo, dunque, interrogativi rivolti ad indagare gli effetti e a valutare l’effettività della sanzione, ma anche, e soprattutto, questioni relative ai processi di criminalizzazione e alla valutazione di opzioni di politica criminale in una visione relativa della pena, in cui lo scopo della stessa è prevalentemente ravvisato nel prevenire comportamenti socialmente indesiderati. Perché la pena possa adempiere efficacemente al proprio mandato è necessario che la realtà obiettiva della sua esistenza e della sua applicazione siano percepite dai destinatari della stessa. Il diritto penale è in grado di svolgere “una funzione sociale nei limiti in cui è in grado di interagire con l’ambiente attraverso la comunicazione con i (propri) destinatari”. In questa prospettiva i profili empirici dell’odierno dibattito sulla funzione della pena si allargano sino a ricomprendere l’individuazione e la valutazione dell’incidenza delle variabili da cui dipende l’efficacia generalpreventiva e le condizioni generali presupposto di tale efficacia. I problemi empirici più significativi emergono, di conseguenza, quando ci si interroghi sull’effetto intimidatorio prodottosi a seguito di una determinata scelta politico criminale. Questo in ragione della difficoltà di ponderare in che misura abbia influito sulla decisione dei potenziali autori del crimine, di astenersi dal porre in essere l’atto di reato, la minaccia della sanzione e, in che misura invece, tale scelta sia da attribuire all’azione di altre e diverse variabili. Nell’ambito del diritto penale economico e, più nello specifico, della realtà delle imprese, poi, l’importanza di includere considerazioni in tema di percezione nasce dalla consapevolezza che le misure di controllo sono spesso dimensionate sulla base della percezione del rischio reato/sanzione e sulla gestione delle conseguenze. Una diversa modalità di percezione del fenomeno criminale, dunque, può condizionare scelte e decisioni di estremo rilievo, può determinare il concreto funzionamento del sistema di controllo e può condizionare l’efficacia delle norme stesse, oltre ad influire sulle direttive di politica criminale. In questa prospettiva, l’Autrice ha cercato di ricostruire la percezione delle imprese in ordine alle norme che sanzionano le condotte devianti in tema di criminalità economica, di analizzare i casi di criminalità economica, nella fattispecie delle false comunicazioni sociali, che hanno coinvolto le aziende italiane intervistate e mettere in evidenza l’efficacia percepita delle misure di prevenzione adottate. Dalle riflessioni sviluppate emerge l’assenza di qualsivoglia efficacia deterrente della pena e di qualsivoglia portato virtuoso del precetto incapace, quest’ultimo, di comunicare il disvalore sociale iscritto nella condotta sanzionata. In conclusione l’operatore economico, in definitiva, non appare inserire tra i parametri atti a condizionare le proprie scelte d’impresa il timore della sanzione penale che non appare svolgere alcuna efficace azione di contrasto o di prevenzione alla criminalità economica

    Sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente: un caso controverso

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    L’Autrice, nello scritto in esame, commenta la pronuncia della Cassazione e, ricostruito l’iter argomentativo sviluppato nella sentenza, sottolinea come questo conduca la Corte a configurare, nel caso di specie, un concorso di persone nel reato tra una persona fisica e un ente. A ciò consegue, nell’argomentazione della Corte, che l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente possa essere posta in capo a ciascun concorrente e comportare solidarietà nella pena. Nella logica della Corte questo legittimerebbe l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato disposta nei confronti del solo soggetto persona fisica il quale, in qualità di concorrente, può essere chiamato a rispondere per l’intera entità del prezzo o del profitto accertato. Tali conclusioni, a parere dell’Autrice, non possono essere acriticamente condivise: a tacere del problema di qualificazione - applicare al caso in esame le norme sul concorso significherebbe, infatti, considerare la responsabilità degli enti come penale-, appare impraticabile, allo stato attuale della normativa, in assenza di un’espressa disposizione in proposito, la via di un’applicazione sistematicamente coerente degli artt. 110 e seguenti alle ipotesi che vedono partecipi di un fatto di reato una persona fisica e un ente. Inoltre, dinnanzi ad una responsabilità degli enti disegnata dal legislatore come concorrente ed autonoma è suggeribile mantenere distinto, da un lato, il piano della responsabilità personale dell’autore del reato e, dall’altro lato, quello dei vantaggi del reato medesimo, nonché della disponibilità dei beni che si collocano nella sfera di pertinenza dell’ente, valorizzando la peculiarità sanzionatoria modulata sulla specificità del destinatario, così da garantire maggiore incisività all’istituto e valorizzarne la ratio

    Gli altri reati fallimentari

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    Il capo secondo del titolo IV della legge fallimentare è dedicato ai reati commessi da persone diverse dal fallito: sono disciplinati in questo capo, accanto ai fatti di bancarotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (bancarotta cosiddetta impropria), i reati dell'institore (art. 227 legge fall.), i reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. da 228 a 231 legge fall.), i delitti dei creditori e dei terzi estranei al fallimento (art. 232 legge fall.) e, infine, le figure di reato accumunate dal particolare indirizzo verso cui è volta l’offensività. Anziché attentare agli interessi patrimoniali dei creditori, essa si indirizza invece contro interessi pubblicistici riferibili all'amministrazione della giustizia, attinenti al buon andamento delle procedure concorsuali oppure all'autorità della condanna penale per reati fallimentari (il riferimento va alle inosservanze di cui al combinato disposto degli artt. 220 e 226, al mercato di voto di cui all'art. 233, all'esercizio abusivo di attività commerciale di cui all'art. 234 e all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari di cui all'art. 235 della legge fallimentare). Il quadro delle disposizioni penali previste nella legge fallimentare attribuisce una posizione centrale al delitto di bancarotta, riconoscendo alle ulteriori fattispecie previste un ruolo di secondo piano. A ciò si aggiunge che le disposizioni penali qui in esame appaiono spesso criticabili dal punto di vista redazionale, evidenziando, accanto a frequenti inesattezze sistematiche e terminologiche, difetti di coordinamento, esasperati dall’abuso dei rinvii a catena utilizzati allo scopo di estendere ad altre persone le norme incriminatrici dettate per un soggetto determinato: soprattutto un ricorso significativo al sistema casistico, con i noti difetti in termini di possibili lacune normative e difficoltà nel ricondurre i fatti concreti alle fattispecie astratte. A tali criticità si aggiunge una generale obsolescenza della normativa. Il legislatore, infatti, intervenuto con il d.lgs. n. 5/2006 recante la “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80” che, insieme al d.lgs. n. 169 del 2007, ha dato esecuzione alla legge delega n. 80/2005, ha riformato le procedure concorsuali senza por mano ad una riscrittura delle disposizioni penali. Gli operatori del settore si trovano ora a misurarsi con un sistema che evidenzia disarmonie e contraddizioni. Ancora, non mancano casi in cui le fattispecie penali originarie “portano i segni” di abrogazione e/o revisioni civilistico-fallimentari. Dinnanzi alla distanza che separa il segmento penalistico dal contesto della nuova legge fallimentare, non può che sottolinearsi l'incoerenza del mancato intervento di riforma sulla parte penale. A tali figure è dedicato lo scritto presentato. L’analisi sviluppata approfondisce le fattispecie sopra elencate valorizzando gli aspetti maggiormente dibattuti nella Law in action con l’obiettivo, dichiarato dai direttori del Trattato nella presentazione dell’opera, di esplicitare le correlazioni esistenti tra i problemi applicativi (la prassi) del diritto penale e le ragioni (la teoria) alla base delle relative soluzioni

    La scoperta dei White Collar Crimes

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    L’Autrice introduce l’analisi dei white collar crimes ripercorrendo le tappe che hanno contrassegnato la nascita della categoria dei “crimini dei colletti bianchi
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