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    La responsabilità degli enti, in tribunale

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    Commento ad ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva, dipendente da reato, ad una società con sede all'ester

    - Definizione del crimine e principio di chiarezza nello Statuto della Corte penale internazionale

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    Lo Statuto di Roma, nel secondo comma dell’art. 22, ha codificato il principio della chiarezza, prevedendo che, in caso di ambiguità, l’interpretazione debba orientarsi in favore della persona indagata, processata o condannata. Si tratta di un riconoscimento che può apprezzarsi pienamente nel raffronto con le precedenti carte istitutive dei Tribunali penali internazionali. Sia lo Statuto del Tribunale di Norimberga, sia le carte successive, del primo largamente tributarie, lasciavano in ombra le coordinate essenziali della responsabilità individuale, affidandone la selezione ai giudici, senza indicare veri limiti. Né certo si era giunti all’espressa formulazione di un principio che si avvicinasse, negli esatti termini, a quello di chiarezza. Sotto questo profilo sembra senz’altro che lo Statuto di Roma, riconoscendo esplicitamente quel principio, compia un passo di indiscutibile valore, attribuendogli la giusta centralità in un sistema stabile di protezione dei diritti umani. L’accoglimento di una concezione “chiusa” della legalità, vincolata a una formale e certa previsione, da parte del medesimo Statuto, di fonti, contenuti e limiti della responsabilità per crimini internazionali, segna il tramonto di quelle ipotesi alternative, pure testimoniate dai lavori preparatori e dall’intero corso del processo di maturazione dello Statuto , favorevoli all’edificazione di un sistema “aperto”, nel quale riconoscere paritaria rilevanza, accanto alla legge “scritta”, a fonti quali la consuetudine o l’analogia, legis o iuris. Vale a dire fonti che potessero traghettare una visione della legalità svincolata da scelte formalizzate, circoscritte da schemi legali pienamente idonei a svolgere una funzione definitoria e di garanzia. Chiarezza della norma penale significa applicabilità della norma medesima nei soli casi che essa prevede con certezza; inapplicabilità nei casi dubbi. Più esattamente, la non applicazione deriva dall’impossibilità dell’interprete di riconoscere un preciso contenuto della norma, adeguato al caso da giudicare; con il risultato che, per quello specifico caso, essa è del tutto priva della capacità di produrre un qualsiasi effetto collegato alla qualifica “criminale” del fatto . Ponendosi dal punto di vista del diritto italiano, il principio vanta il conforto di centrali disposizioni del sistema, nelle quali è univocamente tracciato. L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale considera infatti prodotto consentito dell’interpretazione soltanto quello che sia «fatto palese» da ciascuna disposizione, escludendo così ogni esito dell’opera interpretativa, che, per non essere «fatto palese», debba considerarsi dubbio, e quindi estraneo a una «precisa disposizione». Dal canto suo, il successivo art. 14 delle preleggi valuta come indispensabile, per regolare il casus dubius, l’estensione analogica della norma, la quale però incontra precisi vincoli, essendo vietata quando abbia per effetto l’ampliamento dell’incriminazione. Dati, questi, che assumono nel nostro sistema rilievo anche costituzionale, perché l’ambito della riserva di legge sancita dall’art. 25 co. 2 della Costituzione, così come il ruolo consequenziale dell’interprete, vanno determinati sulla base della descritta ripartizione tra caso certo e caso dubbio, collegando la pena e ogni altro effetto penale al presupposto di una chiara previsione, da parte della legge, di tutti gli elementi che concorrono a definire il «fatto» sanzionato. Il principio di chiarezza esprime dunque un limite logico della norma, da non confondere affatto con un limite puramente testuale. Vale a dire che l’interprete, seguendo il principio, potrebbe anche concludere con l’attribuire alla norma significati parzialmente diversi da quelli segnalati da una ricognizione, sia pur articolata, della sola lettera del testo, con il quale la norma sia espressa. L’argomento logico, per sua natura, non potendo né dovendo essere bandito dall’interpretazione, potrebbe cioè orientare nel senso che un’estensione del testo si sintonizzi al meglio con il senso vero della norma, perché rispondente alla volontà che in essa si esprime e agli obiettivi di tutela che di volta in volta debbano essere affermati. La chiarezza interviene perciò a segnare il limite di sviluppo dell’interpretazione, nelle sue diverse forme; e precisa che né la volontà sottintesa alla legge, né le esigenze di tutela avvertite in un certo momento storico, ancorché per altro verso da coltivare in una legislazione a venire, consentono di superare quella che appaia come una lacuna della norma. Lacuna che appunto si apre a partire dal caso “dubbio”: dal caso, cioè, che non rientri nella norma, per non essere a quest’ultima riconducibile con la medesima sicurezza che contraddistingue il casus legis. Proprio nella sua funzione di limite logico dell’incriminazione, il principio di chiarezza sembra oggi riconosciuto dallo Statuto di Roma, apparendo così quale garanzia di certezza, oltre che sul piano dell’ordinamento interno, anche a livello internazionale. Lo Statuto, più esattamente, collega il dovere di interpretazione favorevole all’emergere di un «caso di ambiguità» nella definizione del crimine. Sembra peraltro della massima importanza che nell’art. 22 co. 2 dello Statuto l’ambiguità sia posta in relazione con la «definizione del crimine»; collegamento che impone di concludere per la non-definizione – o definizione assente – in ogni caso non compreso chiaramente nella norma. Il principio si presenta così nella sua autentica veste, non già di semplice criterio interpretativo, ma di strumento ricognitivo dei contenuti ascrivibili a ciascuna norma. In altri termini lo Statuto, ancorché parli di interpretazione «favorevole» all’accusato, intende in realtà fissare, piuttosto che un criterio di scelta tra più ipotesi interpretative concorrenti, la regola di individuazione della sola interpretazione ammissibile, a seconda che sia sostenuta oppure no da un sicuro fondamento normativo, rintracciabile nella definizione del crimine. Definizione che può predicarsi come “presente” solo a patto di essere affrancata da ambiguità, come lo Statuto si fa meritoriamente carico di precisare, mentre, laddove ambiguità vi sia, la definizione mancherebbe, con ogni conseguenza. Ecco dunque che l’interpretazione favorevole, resa doverosa dallo Statuto, non è il prodotto di una scelta che si imponga rispetto ad altra, meno favorevole ma astrattamente praticabile, in assenza di una disposizione tipo quella dell’art. 22, comma 2. In caso di ambiguità, l’interpretazione «favorevole», che sia tale perché esclude un certo contenuto di incriminazione, è in realtà l’unica ammessa dal principio di legalità, in forza del corollario della chiarezza, in quanto mancherebbe, nella parte viziata da ambiguità, la norma da applicare. Anche sotto questi profili vi è dunque convergenza con il principio di chiarezza per come si afferma nell’ordinamento italiano, e per come andrebbe ricostruito su un piano teorico generale

    ‘Fatto’ e’ valore’ nella definizione del dolo

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    Massimiliano Masucci ‘FATTO’ E ‘VALORE’ NELLA DEFINIZIONE DEL DOLO (Torino, Giappichelli, 2004) Abstract (redatto dall’autore ai fini della procedura di valutazione della qualità della ricerca) 1. L’opera analizza la struttura e l’oggetto del dolo nel sistema penale, per isolarne i momenti di natura schiettamente psicologica rispetto a quelli normativi: nell’ottica della distinzione tra ‘fatto’ e ‘valore’, richiamata nel titolo della monografia. Premessa della ricostruzione è che il difetto di una chiara consapevolezza dei rapporti che si stabiliscono tra le componenti indicate abbia ostacolato l’esatta definizione del dolo, anche in rapporto ad altre forme dell’elemento psicologico del reato: in particolare, non consentendo di identificare i criteri giuridici di valutazione, positivamente espressi dall’ordinamento, che presiedono alla distinzione tra dolo e colpa ed al rispettivo accertamento processuale. Fioriscono così criteri che, ripiegando verso l’idea di esaurire il dolo in un coefficiente naturalistico, normalmente rintracciato nella “volontà” del fatto costitutivo di reato, non consentono un’adeguata sistemazione dogmatica del cosiddetto dolo ‘eventuale’. La tesi sviluppata nell’opera lavoro è che il contenuto dell’elemento psicologico debba essere individuato a partire dal regolamento costituzionale della responsabilità penale. Il dolo risulterebbe perciò come una ‘struttura negativa di valore’, corrispondente al dominio effettivamente esercitato dall’agente sul fatto da lui commesso e perciò senz’altro più riprovevole rispetto alla colpa, caratterizzata invece dalla sola ‘dominabilità’ dell’accadimento offensivo. Simile connotazione indicherebbe ad un tempo i requisiti psicologici e di disvalore che, soli, legittimerebbero nell’ordinamento penale un rimprovero a titolo di dolo. 2. Nella prospettiva indicata si ripartiscono i contenuti della monografia. Dopo aver illustrato, nel primo capitolo, come l’approccio giurisprudenziale risulti fortemente caratterizzato da spinte valutative, che conducono a qualificare diversamente – in termini di dolo, colpa o preterintenzione – situazioni psicologiche assimilabili, il capitolo successivo si preoccupa di esaminare la struttura psicologica del dolo, fugando l’idea tradizionale che si tratti di ambito estraneo a considerazioni ‘di valore’: emblematica è a tale riguardo la controversia sul dolo del non imputabile. Già in questa fase sono fissate alcune conclusioni, potendo assumersi il dolo solo quando l’agente: (a) pur cosciente del rischio di realizzare un fatto offensivo, non modifichi la condotta adeguandola alla percezione del pericolo, né affidandosi ad alcun fattore che possa in concreto arginarlo, oppure (b) compia una prognosi che, pur allontanando da sé l’idea che un’offesa possa verificarsi come conseguenza della condotta, appaia avulsa dalla situazione concreta, in quanto non sorretta da una seria ponderazione dei fatti e quindi tale da legittimare un rimprovero più grave che non di semplice negligenza. In altri termini, in tale ipotesi manca nel soggetto una reale convinzione che l’evento offensivo non si realizzerà, esprimendo egli in definitiva proprio quella cosiddetta «accettazione del rischio» che viene normalmente considerata quale componente strutturale del dolo indiretto. Viene così alla luce un punto di difficile sistemazione teorica, non adeguatamente affrontato dalla letteratura precedente, la quale non riusciva a fondare efficacemente il dolo in tutti i casi nei quali sembra mancare all’agente la rappresentazione dell’evento, ancorché si tratti in realtà di una mancanza solo apparente, perché il rischio, concretamente percepito, viene ‘rimosso’ dall’agente senza nessuna effettiva ponderazione e senza perciò che maturi un atteggiamento razionalmente ‘comunicabile’ di previsione negativa. Con perfetta simmetria, i diversi gradi di colpa con rappresentazione si avranno nelle due ipotesi in cui l’agente: (a) indirizza il proprio comportamento in modo da limitare il rischio e, sulla scorta di tale comportamento, comunque inadeguato, negligentemente prevede che l’evento non si verificherà (colpa con rappresentazione non aggravata); (b) sempre per una scelta negligente, ancorché sorretta dalla previsione che l’evento non si verificherà, si limita a fare affidamento su fattori a lui estranei, senza rendere più cauto il proprio comportamento per esercitare un effettivo controllo sulla situazione concreta a tutela dei beni in pericolo (colpa con rappresentazione aggravata). Più in generale, perché dolo possa configurarsi, va accertata una rappresentazione attuale, da parte dell’agente, di tutti gli elementi del fatto tipico, non essendo sufficiente una rappresentazione che potesse maturare nell’agente nell’eseguire della condotta, sulla base dell’esperienza pregressa e delle cognizioni che il medesimo agente possiede. L’esigenza di una reale e attuale rappresentazione nella quale si riflettano le circostanze storiche corrispondenti al modello legale del reato realizzato, assunte nel rispettivo significato, impone anche di escludere che possa radicare il dolo l’indifferenza ai valori protetti, se essa viene intesa come un dato psicologico ‘reale’, che preclude effettivamente all’agente la concreta previsione dell’evento. Per altro verso, si conclude ancora nel capitolo II, una corretta concezione del sistema richiede di assegnare ai presupposti psicologici che sono alla base del dolo una portata generale, estesa al fatto del non imputabile, escludendo una nozione di dolo che sia amputata di alcuni suoi elementi perché incompatibili con le reali attitudini del soggetto incapace. 3. Da questo primo corpo di conclusioni prende l’avvio il capitolo III, ove si guarda propriamente all’oggetto del dolo, con un’analisi estesa a toccare la complessiva teoria del ‘fatto’ oggettivamente inteso (fatto in senso stretto e situazioni giustificanti). Anche qui viene proposta ed illustrata una tesi: che, cioè, punto di riferimento del dolo sia il fatto concretamente realizzato, a partire dall’evento offensivo. Si rigetta quindi l’idea tradizionale, da molti rinvenuta alla base della disciplina dei fenomeni di aberratio, secondo cui il dolo avrebbe ad oggetto un ‘tipo’ di evento o di accadimento. No: il sistema, secondo le conclusioni via via esposte, si lascia interpretare nel senso ben diverso che proprio lo specifico fatto realizzato debba riflettersi nella rappresentazione e nella volontà di chi agisca: più esattamente nel senso di ‘corrispondere’, ex post, a détta rappresentazione e volontà, formatasi ex ante. Non necessariamente, quindi, possibili divergenze tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ escludono il dolo, ma solo quelle che ostacolino una ‘corrispondenza’ giuridicamente rilevanti: secondo la ricostruzione proposta, cioè, solo le divergenze ‘essenziali’. Acquisizioni di rilievo si registrano anche nei reati omissivi e di pericolo, sempre esaminati nel capitolo III: per questi ultimi, nella specie, si esclude la rilevanza del dolo cosiddetto ‘eventuale’. 4. Il quarto capitolo è diviso in due sezioni, la prima dedicata agli elementi ‘relazionali’ della condotta, la seconda alle situazioni di giustificazione. Quanto ai primi, il lavoro si preoccupa di mostrare l’inattendibilità di indirizzi che tendono in diversa misura a limitare l’oggetto del dolo, estromettendo dal relativo perimetro alcuni elementi di fattispecie, soprattutto se di tipo ‘normativo’. Circa le situazioni giustificanti, viene ripreso il classico problema dell’erronea supposizione, chiarendone anzitutto il rapporto con l’oggettivo perfezionarsi di una causa di giustificazione. La dottrina, soprattutto di lingua tedesca, manifesta incertezze, in alcuni casi mostrandosi incline a riconoscere come decisivo un giudizio ex ante, di tipo prognostico (prognosi postuma), mirante a stabilire se potesse esigersi dall’agente più di quel che ha fatto per sincerarsi della realtà. Sul presupposto dell’inesigibilità di un diverso comportamento, si configurerebbe una causa di giustificazione. Dunque, nel caso di chi minacci altri con un’arma finta, si avrebbe una reale aggressione, così che l’eventuale reazione difensiva sarebbe oggettivamente giustificata, anche nel senso di considerare proporzionata la difesa armata. Senonché l’ispirazione oggettiva del sistema sembra escludere che si possa valorizzare oltre misura la prospettiva ex ante a discapito della chiara distinzione tra fatti oggettivamente giustificati o solo reputati tali dall’agente. Possono così evitarsi conseguenze applicative non condivisibili, come quella di considerare non impedibile il fatto che si qualifichi come oggettivamente ingiustificato solo perché apparentemente lecito secondo un giudizio ex ante del tipo illustrato. Opera peraltro un limite negativo alla fruizione della scriminante. Per illustrare il senso di questo limite basta considerare che il primo traguardo che il sistema mostra di voler raggiungere è quello di una situazione ‘di quiete’ per i beni giuridici, ossia una situazione in cui nessun bene venga esposto all’offesa. Il venir meno di tale situazione è un costo che l’ordinamento accetta se indispensabile per la salvaguardia di un interesse diverso da quello offeso mediante la commissione del reato. Senonché la possibilità di evitare l’offesa resta il primo traguardo; ed allora si comprende che vi siano casi in cui il sistema non giustifica la condotta neppure se utile, quando lo scopo di tutela possa raggiungersi con un comportamento diverso, inoffensivo o meno offensivo. Ciò significa che la creazione preordinata di una situazione in cui opererebbe una causa di giustificazione non giova al soggetto che avrebbe potuto soddisfare l’interesse protetto dalla norma con mezzi meno offensivi; né il medesimo soggetto potrebbe invocare l’erronea supposizione di una causa di giustificazione, perché in caso di preordinazione quest’ultima non potrebbe operare neppure dal punto di vista oggettivo. La medesima logica, che emerge dal sistema, indica la corretta soluzione del diverso problema, non sufficientemente approfondito in teoria né in pratica, che ha ad oggetto la colpevolezza dell’agente nelle ipotesi di dubbio sull’esistenza dei presupposti oggettivi della giustificazione. Si impone al riguardo una distinzione tra i casi in cui il soggetto è costretto ad agire per la salvezza del bene minacciato e quelli in cui potrebbe astenersi dalla condotta senza rischiare di subire in prima persona né di lasciar maturare a carico di terzi alcun danno. Solo nel primo caso il dubbio ha il medesimo effetto psicologico dell’erronea supposizione e merita pertanto l’identico trattamento. Sembra legittima al proposito un’interpretazione estensiva dell’art. 59 ult. co. c.p., perché mancano in esso indicazioni nel senso di escludere le situazioni di dubbio che siano comunque significative di un errore nel rappresentarsi, sia pur dubitativamente, una causa di giustificazione. La conclusione trova il proprio fondamento nella distinzione tra i casi in cui la garanzia di sopravvivenza del bene possa essere assicurata da un comportamento diverso dalla commissione dell’offesa e quelli in cui tale comportamento rappresenti l’unica via praticabile in alternativa al danno temuto. Il dubbio esclude i presupposti che abilitano all’offesa quando dal ritardo, funzionale all’accertamento della realtà dei fatti, non derivi pericolo; sicché il dubbio implica e fonda la responsabilità se non è ‘compensato’ dalla necessità di reagire tempestivamente al rischio di subire un’offesa altrimenti inevitabile. Si giunge per questa via alla radice logica del problema e della corretta soluzione, evitando l’automatica conversione del dubbio sulla situazione lecita in un dolo eventuale riferito alla situazione illecita: automatismo che la dottrina cerca in parte di correggere, senza tuttavia individuare un fondamento appagante delle limitazioni che si vorrebbero introdurre e quindi moltiplicando i contenuti della nozione di dolo eventuale. 5. Il capitolo V punta a indagare i rapporti tra le diverse forme di dolo. Invertendo un schema dogmatico, si parte dalla considerazione della struttura ‘minima’ del dolo, corrispondente alla sua forma ‘eventuale’, per risalire agli elementi qualificanti tipici del dolo intenzionale o di quello diretto. Il sesto e conclusivo capitolo contiene un excursus sui progetti di riforma in punto di definizione del dolo

    Ratio e sistema dell'illecito (para-)penale dell'ente modificato

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    Abstract This paper analyses the criminal liability of legal entities subjected to modifications according to d. lgs. 231/2001. Such liability stays even after the transformation; on the contrary, in case of merger, it is subjected to shifting from the original entity to that resulting 204 ARTICOLI Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2015 from the operation. In the division, to the purposes of bans and disqualifications, law expressly requires the transfer of the branch of the enterprise in which crime has been committed. Valuing such formula and catching its systematic relevance we can hypothesise, also de jure condito, that the responsibility of the entity resulting from the division is subordinated to the finding of a relevant continuity with the entity in which the presupposed crime was committed. The continuity might be deduced from the preservation of the managers and from the unchanged distribution of the powers of management and/or control of the entity; it remains to be established whether such a requirement can be postulated also in case of transformation and merger. Finally the paper covers the problem of establishing whether after relevant modifications of the entity its liability, however conceived, presupposes further requirements, capable of consecrating what could be defined as a blame upheld by factors of effective “personalisation” of the charge. MASSIMILIANO MASUCCI 20
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