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Per una moralità procedurale del diritto. Considerazioni attuali a partire da Lon L. Fuller
Il fondamento procedurale del diritto non ignora la complessità del mondo; coglie, invece, le leggi implicite a ciò che è più esplicito. A cominciare dall’autonomia e dalla responsabilità del soggetto che in-tende effettivamente cooperare all’impresa di produrre e applicare le regole senza subire le imposizioni unilaterali di chi (o cosa) è investito solo formalmente del potere giuridico di decidere. È l’intuizione di fondo di Lon Luvois Fuller (1902–1978) al centro di questo volume. Sullo sfondo, gli scenari di grandi mutamenti, soprattutto informazionali, che tornano a porre interrogativi fondamentali sul concetto di diritto, e che chiedono a maggior ragione di partire proprio dalle procedure, più che dai contenuti, per guardare aristotelicamente alla forma come alla causa con cui tutte le cose vengono ad esistenza
Giustizia digitale simbiotica e sue implicazioni procedurali
Starting from an interpretation of Joseph Carl Robnett Licklider’s article “Man-Computer Symbiosis” (1960), the essay considers the possibilities of achieving human-computer/machine symbiosis for judicial decision-making. There are numerous limitations and risks associated with the use of artificial intelligence in the judicial process, but there can also be advantages, provided that the conditions of sense and meaning that make such a decision conceivable and possible are determined—conditions that can be synthetically found in the procedural nature of legal experience
Indice dei nomi "Giudizio penale e ragionevole dubbio"
Indice dei nomi degli autori citati nel volum
Creative Commons: fenomenologia di un movimento
Analisi fenomenologica del movimento socio-economico denominato Creative Commons. Ideological fuzziness e barriere in ingresso costituiscono punti critici circa la riflessione per un nuovo diritto d'autore flessibile. Il movimento risulta è stimolo per un ripensamento e per una riforma del settore
Rischi algoritmici. Alcune questioni sulla digitalizzazione della giustizia
The recent European regulation on artificial intelligence, known as the AI
Act, categorizes AI systems intended for use by judicial authorities in the
investigation and interpretation of facts and law, as well as in law enforcement,
as high-risk systems. However, starting from this framework, some issues arise
even earlier regarding the assessment of the risks associated with the judicial
use of algorithmic logic. In fact, before evaluating risks, they must first be
identified—an activity that is neither simple nor automatic. In this context,
numerous contradictions and challenges affect the digitalization of justice.
This essay aims to illustrate the main issues, starting from the fundamentally
rhetorical and dialectical nature of the judicial process
“Oltre la misura”. Considerazioni brevi su ragionamento e calcolabilità giuridica
Il diritto somiglia molto ad una impresa (umana) soggetta a differenti gradi di insuccesso, non circoscrivibile entro confini ben precisi. Il che svela le sue molte facce: un insieme, non ordinato, di elementi espliciti [explicit law] e di
elementi impliciti [implicit law] radicati nell’ordine sociale. Entrambi hanno il loro peso per la comprensione della giuridicità, poiché il diritto non può essere ricondotto alla sola “volontà esplicita” [fiat] o alla “pura ragione implicita” [reason], ma servono entrambe. Lo si può vedere, in particolare, con alcune figure significative della dogmatica giuridica come è quella dell’abuso del diritto. Su tale figura si concentreranno le pagine che seguono per evidenziare che ci sono campi dell’esperienza giuridica ove la costruzione della fattispecie sembra essere di difficile misurazione in base a calcoli computazionali.The law is very similar to a (human) enterprise subject to different degrees of failure, not circumscribed within precise boundaries. It reveals its many faces: an unordered set of explicit [explicit law] and implicit elements [implicit law] rooted in the social order. Both have their weight for the understanding of legality, since law cannot be traced back to “explicit will” [fiat] or “pure implicit reason” [reason] alone, but both are needed. This can be seen, particularly, with some significant figures of legal dogmatics such as that of the abuse of law. The following pages will specifically focus on this figure, aiming to highlight that there are fields of legal experience where the construction of the legal case seems to be difficult to measure through computational calculations
Sulla direzione manageriale del diritto. Una corrispondenza epistolare tra Fuller ed Hart
La direzione manageriale è principalmente l’emanazione autoritaria di direttive nei confronti di subordinati, secondo compiti e fini stabiliti da un superiore. Coincidono con essa, in maniera più o meno simbolica, non solo il dispotismo, ma anche differenti tipi di autorità societaria e di regolazione burocratica, inclusa la riallocazione amministrativa di beni. In contrasto con l’attività del legislatore, che, nella concezione di Fuller, fornisce disposizioni fondate sull’autonomia dei cittadini, la direzione manageriale opera in una struttura strettamente gerarchica, ed è apprezzata quando l’efficienza è messa al primo posto. Partendo da queste premesse, attraverso la lettura di una famosa corrispondenza epistolare fra Hart e Fuller, la questione sollevata in queste pagine riflette sulla compatibilità tra regole di efficienza, o di una ‘morale del dovere’, e ‘moralità del diritto’.The principal feature of managerial direction seems to be the authoritative issuance of direc-tives to subordinates for accomplishing tasks or ends set by a superior. It tallies, more or less sym-bolic, not only with despotism but also with vari-ous types of corporate authority and bureaucratic regulation, including the administrative realloca-tion of goods. In contrast with legislation which, in Fuller’s conception, provides guideposts for self-directed activity by citizens, managerial direction operates within a hierarchical structure and is val-ued when efficiency is considered desirable. Start-ing from these premises, the question set in this essay concerns the supposed compatibility be-tween rules of efficiency or ‘morality of duty’ and the ‘morality of law’ through reading the famous Hart-Fuller correspondence
Deontologia forense e "fides"
Nelle sue Epistulae, Plinio il Giovane sceglie l’espressione advocati fides per descrivere il comportamento tenuto da un avvocato esemplare. Essa include anche l’uso accorto delle tecniche di ars rhetorica e di argomentazione che, prima e oltre i codici di condotta, connotano la professione legale come attività virtuosa. Si tratta del fondamento etico della deontologia che sposta il discorso dal piano dell’essere a quello del dovere-di-essere di un avvocato.In his Epistulae, Pliny the Younger chooses the expression “advocati fides” to describe the behaviour of an exemplary lawyer. It also encompasses the wise use of rhetorical techniques and argumentation that, before and beyond codes of conduct, characterize the legal profession as a virtuous practical activity. This is the ethical foundation of deontology that shifts the discourse from the realm of “is” to that of “ought-to-be” of a lawyer
Moralità procedurale e "intenzionalità" del diritto in Lon L. Fuller
Il concetto di diritto non è estraneo all’esperienza giuridica, né è irrelato alla metodologia in cui l’esperienza è il senso ed il significato essenziale dell’attività pratica del giurista. Non vi è, però, solo la fatticità [Faktizität] del reale a connotare il fenomeno. Anche la normatività [Normativität] ha il suo peso per la ragione giuridica, al di là di ogni visione formalistica che ignora la complessità dell’oggetto di cui si occupa. A cogliere tale basilare aspetto vi è l’approccio procedurale del filosofo texano Lon Luvois Fuller (1902–1978). La sua opera è senza dubbio al centro del pensiero contemporaneo che non si rassegna alla dicotomia profonda tra fatti e valori tra essere e dover essere. La tesi è particolarmente interessante: le procedure rappresentano condizioni significativamente deontiche dell’esperienza giuridica. La metodologia fulleriana, tuttavia, pur non partendo da un’idea sostanzialistica ed esterna del bene, non conduce ad una idea formalistica del concetto di diritto. La ricerca, pertanto, intende innanzitutto illustrare la speculazione del filosofo americano attraverso l’analisi della sua vasta produzione per gran parte sottovalutata dai suoi critici, mostrandone la fecondità ed attualità
Indice dei nomi "Giudizio penale e ragionevole dubbio"
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