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Responsabilità da contatto amministrativo qualificato e conseguenze sulla prova della colpa della P.A
Lo scritto approfondisce la questione della natura della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati nell'esercizio illegittimo della funzione pubblica. La configurazione di una responsabilità contrattuale del soggetto pubblico nell'esercizio dell'attività provvedimentale deriva dall'applicazione nell'ambito del rapporto tra privato e amministrazione della teoria della responsabilità da « contatto sociale » di origine civilistica e dalla constatazione dell'esistenza di un rapporto specifico e differenziato tra danneggiante e danneggiato che si concretizza nel procedimento amministrativo ed impedisce di considerare l'amministrazione alla stregua del « passante » o del « chiunque » che danneggi un qualsiasi altro soggetto occasionale. Il riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità per lesione di interessi legittimi presenta notevoli conseguenze pratiche, comportando l'applicazione della disciplina di tale forma di responsabilità, in particolare in tema di estensione del danno risarcibile, termine di prescrizione ed onere della prova. A tale ultimo proposito, l'adesione a tale nuova chiave di lettura dei rapporti tra cittadino e amministrazione consente di ovviare ad uno dei problemi più discussi lasciato aperto dalla pronuncia Cass., Sez. un. n. 500 del 1999: l'elemento soggettivo, requisito essenziale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e la relativa prova, talmente complessa da assumere le sembianze di una vera e propria probatio diabolica
Sul limite della non irreversibilità degli effetti nell’attuazione in sede di ottemperanza di sentenze meramente esecutive
Ai sensi dell’art. 112 c.p.a. l’ottemperanza delle sentenze esecutive (anche se non passate in giudicato) mira a “conseguire l’attuazione” della sentenza e non la cristallizzazione dello status quo in attesa della decisione passata in giudicato; l’attuazione di tutto quanto disponga la sentenza esecutiva si conforma all’applicazione del principio di effettività, il quale impone la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, e ciò a prescindere dal giudicato, se l’ordinamento stabilisce che la sentenza sia (provvisoriamente) esecutiva. L'articolo esamina i diversi orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in merito ai limiti che il giudice dell'esecuzione incontra nel disporre l'attuazione coattiva delle sentenze solo esecutive, giungendo a soluzioni divergenti rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente fermo nell'affermare che il giudice deve valutare, con prudente ed equilibrato apprezzamento, le misure da adottare onde evitare la produzione di effetti irreversibili
L’espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull’acquisizione sanante e le prospettive future
La Corte costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), disciplinante – sotto la rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” – la c.d. acquisizione sanante.
La declaratoria di incostituzionalità della norma ha sollevato una molteplicità di questioni (affrontate nell'articolo), relative alla sorte degli immobili utilizzati dalla p.a. per motivi di interesse pubblico allorquando sia mancata una valida procedura ablatoria o questa non sia stata completata nei termini. Si discute in giurisprudenza e dottrina se l’eliminazione dal nostro ordinamento giuridico dell’art. 43 comporti la reviviscenza degli istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa; se sia applicabile nei casi di specie l’istituto civilistico dell’usucapione a seguito del possesso continuato uti dominus per venti anni, ai sensi dell’art. 1158 c.c. (anche se derivante da occupazione illecita); se possano essere individuati, tra le maglie della normativa vigente, istituti applicabili, in via diretta o per analogia, alle fattispecie in questione (al riguardo alcune sentenze del g.a. applicano l’istituto della specificazione ai sensi dell’art. 940 c.c., l’art. 934 c.c., disciplinante le "Opere fatte da un terzo con materiali propri"
Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 t.u. espropriazioni e sorte del provvedimento di acquisizione precedentemente adottato e sub judice
La Corte costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), disciplinante – sotto la rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” – la c.d. acquisizione sanante.
La declaratoria di incostituzionalità della norma ha sollevato una molteplicità di questioni relative, in particolare, alla sorte degli immobili utilizzati dalla p.a. per motivi di interesse pubblico allorquando sia mancata una valida procedura ablatoria o questa non sia stata completata nei termini. Si discute in giurisprudenza e dottrina se l’eliminazione dal nostro ordinamento giuridico dell’art. 43 comporti la reviviscenza degli istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa ; se sia applicabile nei casi di specie l’istituto civilistico dell’usucapione a seguito del possesso continuato uti dominus per venti anni, ai sensi dell’art. 1158 c.c. (anche se derivante da occupazione illecita) ; se possano essere individuati, tra le maglie della normativa vigente, istituti applicabili, in via diretta o per analogia, alle fattispecie in questione (al riguardo alcune sentenze del g.a. applicano l’istituto della specificazione ai sensi dell’art. 940 c.c. , altre l’art. 934 c.c., disciplinante le "Opere fatte da un terzo con materiali propri" ).
Ulteriore questione che si è posta, e che viene trattata in particolare nel lavoro, concerne gli effetti della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disposizione del t.u. espropriazioni sui provvedimenti acquisitivi precedentemente adottati nel caso di rapporto non esaurito
L’acquisizione sanante (art. 42-bis t.u.e.) alla luce della Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71
L'articolo analizza l'acquisizione sanante disciplinata dall'art. 42-bis t.u.e. (d.p.r. n. 327 del 2001), ripercorrendo le origini e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2015, n. 71, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione. La pronuncia viene esaminata e commentata, prestando particolare attenzione alle questioni tuttora irrisolte sottese all'applicazione dell'istituto
La forza di giudicato delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza nella giurisprudenza comunitaria
Il saggio esamina l'incidenza che la giurisprudenza comunitaria ha sul diritto processuale nazionale attraverso il principio di effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, costituiscono oggetto di approfondimento il principio dell'autorità di cosa giudicata nella giurisprudenza della Corte di giustizia e gli effetti di una sopravvenuta decisione interpretativa del giudice comunitario sul giudicato nazionale
Il commissario ad acta nel rito sul silenzio quale organo straordinario dell’amministrazione
Premessa una ricostruzione dei limiti del potere cognitorio e decisorio del giudice amministrativo nel rito sul silenzio di cui all'art. 21 bis l. n. 1034 del 1971 nell'interpretazione fornita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1 del 2002, lo scritto si sofferma sulla figura del commissario ad acta, analizzandone la natura giuridica ed i poteri, anche attraverso un confronto con l'analoga figura del giudizio di ottemperanza
Giudice amministrativo ed effettività della tutela giurisdizionale: l'evoluzione del rapporto tra cognizione e ottemperanza
Il volume, dopo aver esaminato il principio di effettività della tutela giurisdizionale (anche in relazione alla giurisprudenza europea) ed il ruolo del giudice amministrativo nell'attuale sistema processuale (caratterizzato dall'unità funzionale della giurisdizione), esamina le novità recate dal c.p.a. in punto di pienezza ed adeguatezza della tutela Dando concretezza ai principi enunciati, il c.p.a. rappresenta una definitiva conferma della natura dell’interesse legittimo quale situazione sostanziale, direttamente tutelata dall’ordinamento giuridico e nella cui struttura l’interesse materiale al bene della vita finale ha una rilevanza centrale. Allo scopo di garantire pienezza di tutela alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, il c.p.a. rompe lo storico monopolio dell’azione impugnatoria nella giurisdizione di legittimità, introducendo forme di tutela dichiarative e di condanna e, seppure non esplicitamente, aprendo la strada al principio di atipicità delle azioni. Da giudizio sull’atto, vagliato nella sua conformità estrinseca al paradigma normativo, il processo amministrativo avanza nell’evoluzione in giudizio sul rapporto regolato dall’atto (o, specularmente, sul rapporto interessato dal silenzio della p.a.). Il superamento di un modello esclusivamente impugnatorio sottende la convinzione che la pronuncia del g.a. non possa esaurirsi nella realizzazione di una tutela di annullamento, dovendo piuttosto conformarsi al contenuto del “bisogno di tutela” dedotto in giudizio e, dunque, debba essere idonea ad imporre all’amministrazione un comportamento positivo.
L’analisi svolta ha avuto come obiettivo quello di verificare se l’effettività della tutela – collegando la soddisfazione degli interessi coinvolti nel giudizio alla concreta incidenza della pronuncia giurisdizionale sull’esercizio del potere amministrativo – possa rappresentare la chiave di lettura unitaria e la giustificazione di tre fenomeni, la cui progressiva manifestazione rappresenta il comune denominatore dei profili di indagine affrontati nella ricerca, vale a dire: l’anticipazione al giudizio amministrativo di cognizione di poteri decisori e cognitori in precedenza collocati nella fase dell’ottemperanza; la progressiva appropriazione alla giurisdizione di quanto originariamente riservato all’amministrazione; l’intensificarsi del dialogo tra giudice ed amministrazione e, quindi, di un’interrelazione tra processo e procedimento amministrativo
L’azione di condanna al risarcimento del danno
Premessi cenni alla delega per il riordino della disciplina del processo amministrativo (art. 44 l. n. 69 del 2009), l'intervento ha avuto ad oggetto l'azione di condanna della p.a. al risarcimento del danno cagionato per illegittimo esercizio della funzione amministrativo o per la tardiva conclusione del procedimento amministrativo. Sono stati esaminati i seguenti profili: la giurisdizione sulla azione; il termine decadenziale di proposizione dell'azione e la relativa decorrenza; il danno da ritardo
Sulle circolari interpretative e sui rapporti tra autorizzazioni di polizia e garanzia costituzionale della libertà di stampa
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