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    Rethinking the Parental liability for antirust Infringement

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    The article deals with the many inconsistencies within the case law, with regards to the parent’s liability for the antitrust infringement committed by the subsidiary. The EU courts have stated that the antitrust infringements should be attributed personally to the undertaking and, at the same time, to the legal persons on whom fines may be imposed. They have established that the liability of the parent company derives from the fact that it forms a single undertaking and, at the same time, that this liability derives from the exercise of decisive influence of the parent over the subsidiary’s conduct. They have held that the parent and the subsidiary can be considered jointly and severally liable for the payment of a fine, but no EU rule or agreements between the companies provide such responsibility. EU judges have also stated that fundamental rights do not apply to those legal persons which form the undertaking but, at the same time, they verified if the presumption of innocence of the parent company could have been violated by its parental liability. Again, courts have found that the liability of the parent company derives from the subsidiary’s conduct, but also that the annulment of the fine to the latter does not necessarily reflect on the fine to be paid by the first. Finally, the case law is also uncertain with regards to the subjective element of the infringement, which impinges on the application of the Directive in the matter of actions for damages for the violation of competition law. The article concludes that the matter should be seriously reconsidered by the EU courts and suggests a possible solutio

    The proportionality of antitrust fines

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    An attentive research in the jurisprudence reveals a variety of profiles in which the principle of proportionality is relevant in determining the fines and this circumstance requires a detailed and specific analysis. These profiles are as follows: a) identification of the standard of proportionality of the fines, b) the relationship between proportionality of the fine and the equal treatment of undertakings, c) the role of the principle of proportionality in the event that payment of the fine may lead the failure or the disappearance of the undertaking concerned, d) proportionality and solidarity of the parent company in the payment of the fine imposed on the subsidiary. The article explores these profile

    Prove e offerte di prove

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    Consite nel commento ragionato e con ampio riferimento alla giurisprudenza dell'art. 85 del Regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europe

    Collaborative economy e regolazione del mercato: il caso Uber

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    Sotto il profilo della regolazione del mercato, il fenomeno della collaborative economy pone il problema di coniugare due esigenze spesso in contraddizione: da un lato, l’opportunità di garantire che nuove attività, più economiche e più idonee a soddisfare bisogni dei consumatori rispetto a quelle tradizionali, possano essere esercitate senza restrizioni non indispensabili; dall’altro, la necessità di assicurare che tali nuove attività non eludano normative poste a tutela di beni pubblici importanti, quali la sicurezza degli utenti, la correttezza delle transazioni, la lealtà della concorrenza sul mercato. In tale prospettiva si può osservare che il portale Airbnb può offrire una alternativa meno costosa ai servizi alberghieri, ma non assicura che gli spazi resi disponibili dai privati soddisfino i requisiti di abitabilità e sicurezza che le normative impongono agli alberghi. Del pari, la piattaforma Uber può proporre un servizio più economico agli utenti, ma i conducenti ad essa associati non possiedono necessariamente un’adeguata polizza assicurativa da attivare in caso di incidente, come invece è richiesto agli autisti che esercitano il trasporto in maniera professionale. Nelle note che seguono si cercherà di illustrare più nel dettaglio il tema facendo riferimento alle vicende della società Uber la quale è senz’altro la piattaforma informatica che è stata oggetto, non solo in Italia, del maggior numero di interventi amministrativi e giurisprudenzial

    L’imputabilità delle infrazioni antitrust nei gruppi di società

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    la voce analizza in maniera sistematica la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla resposanbilità delle imprese per violazioni del diritto della concorrenza U

    Uber: tra concorrenza e regolazione del mercato

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    Il panorama del rapporto tra l’attività di Uber e le discipline di regolazione del mercato non appare favorevole allo sviluppo dei servizi che possono ricondursi alla collaborative economy. Si è infatti constatato che gli organi amministrativi e giudiziari nazionali che si sono pronunciati sono giunti, per un verso, a ritenere applicabile ai servizi offerti da tale piattaforma informatica la disciplina di autorizzazioni e licenze per il trasporto pubblico non di linea previsto dalla legge. n. 21/1992, e per l’altro, ad affermare che il mancato rispetto di quest’ultima consenta ai conducenti associati a Uber Pop e a Uber medesima di praticare una concorrenza sleale nei confronti del servizio taxi. Ciò è avvenuto seppure rimanga incerta la qualificazione giuridica del servizio Uber, in quanto il Consiglio di Stato lo ha identificato come trasporto, mentre il Tribunale di Milano lo intende come un servizio di intermediazione strettamente collegato al trasporto. Più meditata e dunque condivisibile appare la posizione dell’Autorità garante della concorrenza che, da un lato, ha segnalato gli effetti distorsivi della legge n. 21/1992 in relazione alla concorrenza tra nuove forme di offerta del trasporto e servizi di trasporto tradizionali, ma dall’altro, ha riconosciuto che taluni interessi meritevoli di tutela, come la sicurezza dei soggetti trasportati impongono un qualche tipo di regolazione anche nei confronti dei servizi rientranti nella collaborative econom

    Ammende antitrust e diritti fondamentali

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    After the attribution of legal force to the EU Charter of fundamental rights, many antitrust cases in Luxembourg are based on the alleged violation of fundamental rights. The rights concerned can be classified into groups: rights of defence in administrative procedures before the Commission and fundamental rights linked to the definition and application of the fine. The article deals with the latter group; in particular the protection of three categories of fundamental rights is analysed: the respect o the presumption of innocence and personal responsibility in the case of attribution of liability within companies belonging to a corporate group; the application of the prohibition of double jeopardy in case of multiple actions brought against European companies, and the application of the proportionality principle in the setting of the amount of fines imposed because of the infringement. The case law shows that, while the main lines of reasoning in the application of antitrust law are confirmed by the EU courts, many significant adjustments are elaborated or are in the course of being developed, in order to make the subject matter more coherent with fundamental rights

    Introduzione

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    Sino ad oggi l’applicazione del diritto antitrust è stata affidata sostanzialmente nelle mani delle autorità pubbliche, ossia l’Autorità della concorrenza e del mercato e la Commissione europea. Sporadici – almeno in Italia – sono stati i casi di azioni promosse dai danneggiati, nonostante il diritto al risarcimento derivante da violazioni delle norme antitrust sia stato riconosciuto anche dalla nostra Suprema Corte. Ciò a causa, in particolare, delle notevoli e specifiche difficoltà di prova dell’illecito, del quantum del danno, del nesso causale, nonché del rischio che la parte conventa eccepisca che l’attore ha trasferito il danno sui suoi clienti. La disciplina della direttiva UE n. 2014/104, ora attuata con decreto legislativo n. 3/2017, risolve gran parte dei problemi evidenziati in passato e promette di essere una tappa cruciale per rendere effettivo il private enforcement delle norme antitrust anche in Italia. La strada per le azioni di risarcimento del danno derivante da cartelli, intese di esclusiva o abusi di posizione dominante è ora decisamente aperta. Questo volume presenta in maniera analitica, ma con taglio pratico, la nuova disciplina

    La solidarietà tra Stati membri della Unione europea: un panorama 'costituzionale'

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    Le note che seguono intendono analizzare il panorama costituzionale dell’Unione europea relativamente al principio di solidarietà tra Stati membri. Emergerà che, sino al trattato di Lisbona, tale principio trovava, a livello di disposizioni di rango primario, riconoscimenti sporadici e frammentari. Nell’area dell’unione economica e monetaria, poi, era (ed ancora parzialmente è) consacrata la regola opposta, vale a dire il divieto di solidarietà tra Stati che adottano l’euro. Per contro, con il nuovo trattato sull’Unione e con il trattato sul funzionamento dell’Unione l’idea di solidarietà tra Stati membri viene valorizzata e declinata in modo specifico in alcuni importanti settori, compreso quello della UEM. Ne discende che, forse contrariamente alla convinzione che pare maggioritaria nell’opinione pubblica, negli ultimi anni la solidarietà tra Stati membri si è rafforzata e non affievolita. La percezione di una insufficiente azione solidale tra gli Stati dell’Unione deriva dal fatto che la necessità della stessa è, oggi, assai più urgente e concreta rispetto al passato, per cui anche le robuste ‘iniezioni’ di solidarietà effettuate a Lisbona non appaiono adeguate

    Sulla revoca della notifica di recesso dall'Unione europea

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    Lo scopo dell'articolo è quello di cercare di mettere a fuoco uno dei più delicati problemi interpretativi che concretamente potranno porsi nel corso dell’applicazione dell’art. 50 nel processo c.d. della Brexit1, vale a dire quello della ammissibilità della revoca della notifica di recesso dall’Unione. Infatti, l’art. 50 prevede che uno Stato membro possa decidere di recedere dall’Unione notificando tale intenzione al Consiglio, ma tace sulla possibilità che lo Stato, dopo la notifica, ma prima della conclusione dell’accordo di recesso o della scadenza dei due anni, decida di revocarla. Una scelta di questo genere consentirebbe allo Stato di rimanere nell’Unione, posto che lo stesso art. 50 prevede che i Trattati continuino ad essere applicabili allo Stato notificante sino all’entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza, allo scadere dei due anni dalla notifica
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