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    The Italian Criminal Procedure Thirty Years after the Great Reform

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    The Italian Code of Criminal Procedure of 1988 is considered a point of reference for its technical quality and the solutions adopted to transpose several rules typical of the Anglo-American accusatory model into a traditionally inquisitorial criminal justice system. It should therefore come as no surprise that it is one of the most influential and studied legislations in comparative law. The aim of this paper is to provide a guide to the Italian system of criminal procedure by considering the provisions of the CCP on the one hand and exploring the rugged path of the practical implementation of the new Code in its first thirty years of application on the other

    Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale

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    L’Opera illustra in modo organico e commenta le numerose novità in tema di processo e sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa apportate dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, nn. 150 e 151). I quattro volumi, che tengono conto del recente decreto correttivo (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e della prima prassi giurisprudenziale, sono curati da autorevoli studiosi che hanno preso parte ai lavori preparatori. Particolare attenzione è prestata alla dimensione applicativa, con l’obiettivo di fornire agli operatori del diritto un utile strumento di lavoro

    Prescrizione e improcedibilità: l’ennesima riforma e dieci verità nascoste

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    La Camera dei Deputati si accinge nei prossimi giorni ad approvare, in prima lettura, un disegno di legge parlamentare (Proposta di legge n. 893-A Pittalis e altri) recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”. La proposta di legge, che può leggersi in allegato, risulta dall’unificazione di altre proposte di legge parlamentari e da un emendamento dei relatori Costa e Pellicini, che ha avuto il parere favorevole del Governo. Essa: - abolisce il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.); - reintroduce la prescrizione del reato in appello e in cassazione facendo quindi venire meno il blocco dopo il primo grado. Con un tratto di penna si mandano quindi in soffitta la riforma Cartabia del 2021 (improcedibilità) e la riforma Bonafede del 2019 (blocco della prescrizione dopo il primo grado). Prima di esaminare criticamente questa proposta di legge e di soffermarci su alcune ‘verità nascoste’, rimaste ai margini di un dibattito mediatico che risente della complessità tecnica del tema e che è pure stato accompagnato da tanti slogan e non poche fake news, diamo conto al lettore di quel che bolle in pentola; un lettore comprensibilmente esausto dopo anni di continue riforme della prescrizione, diventata il più instabile istituto del diritto e del processo penale. Basti pensare che gli studenti iscritti a giurisprudenza negli ultimi otto anni hanno studiato – ciascuno in anni diversi – cinque diverse discipline della prescrizione: la ex Cirielli (fino al 2016), la Orlando (2017-2018), la Bonafede (2019-2020), la Cartabia (2021-2023) e, ora, la 'Nordio-Delmastro'

    Riforma Cartabia e durata media del processo penale: - 29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia

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    Molto si è scritto e si è detto a proposito della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. riforma Cartabia) e degli obiettivi del PNRR al cui raggiungimento essa è diretta. In particolare, la riduzione del 25% della durata media del processo penale, in ciascuno dei tre gradi di giudizio, entro il 2026. Come stanno andando le cose? Quali indicazioni si traggono dai dati statistici disponibili? Dovrebbero essere le domande centrali nel dibattito pubblico sulla giustizia; invece l’impressione è che, dopo il Governo Draghi, il PNRR sia diventato il grande assente in quel dibattito. Per tale ragione, riteniamo utile e interessante segnalare come, tra le pagine del sito del Ministero della Giustizia, sia disponibile – qui allegata – la Relazione sul monitoraggio statistico sugli indicatori PNRR aggiornata al I semestre 2023 e predisposta dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa. Sul sito stesso sono disponibili ulteriori dati, qui pubblicati e segnalati limitatamente al settore della giustizia penale. Va peraltro rimarcato che, nonostante siano trascorsi ormai due anni dalla legge istitutiva (l. n. 134/2021), non risulta ancora predisposta la relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito presso l’Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministero ai sensi dell’art. 2, co. 6 e 16 della legge n. 134/2021; relazione che la legge prevede debba essere trasmessa, tra l’altro, al Consiglio Superiore della Magistratura. È un vero peccato, se si considera che la Commissione europea aveva visto in questa innovazione legislativa il recepimento nel nostro Paese di una cultura del monitoraggio statistico che è ormai patrimonio delle democrazie europee. L’analisi dei dati mette in evidenza un risultato senza precedenti nella storia repubblicana: nel settore penale il disposition time (DT) – che si desume, come noto, dall’applicazione della formula 365x[Pendenti finali / Definiti] – si è ridotto del 29% rispetto al 2019 e supera pertanto, per il momento, la richiesta del target PNRR. Come si può vedere dalla tabella qui sotto riportata, tratta dal sito del Ministero, nel primo semestre di quest’anno la riduzione del DT rispetto al 2019 è del 29,7% in Tribunale, del 27,1% in Corte d’Appello e del 39,1% in Cassazione. Dati molto positivi, segnaliamo per inciso, sono anche quelli del settore civile (-19,2% come variazione complessiva). La narrazione pessimista sul PNRR, in materia di giustizia, deve quindi essere sottoposta a un serio fact-checking

    Commento artt. 319-321 c.p.p.

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    Cauzione. Sequestro preventiv

    Commento art. 323 c.p.p.

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    Perdita di efficacia del sequestro preventiv

    Commento artt. 316-317 c.p.p.

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    Misure cautelari real
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