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Prime osservazioni sul rapporto tra il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e le libertà di corrispondenza e di manifestazione del pensiero
L’articolo concerne il rapporto tra il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612-ter c.p.) e le libertà costituzionali di corrispondenza (art. 15 Cost.) e di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Nello specifico, l’Autore si chiede se il reato di cui all’art. 612-ter incida sulle libertà di cui all’art. 15 e all’art. 21
Cost. Invero, l’unico obiettivo del reo è quello di ledere l’identità morale e l’onorabilità della vittima. Per questo motivo, non deve indurre in errore la circostanza che la condotta descritta dall’art. 612-ter verrà (esclusivamente) posta in essere utilizzando mezzi di comunicazione, deputati alla trasmissione del pensiero. Infatti, l’Autore ritiene che il fondamento costituzionale dell’art. 612-ter c.p. è da rinvenirsi negli artt. 2, 3 e 13 (intesa quale libertà di autodeterminarsi) Cost., mentre la libertà di corrispondenza e la libertà di manifestazione del pensiero non vengono compresse dal reato in esame.The paper concerns the relationship between the crime of “Illicit distribution of sexually explicit images or videos” (Article 612-ter of the Italian Criminal Code) and the constitutional freedoms of correspondence and expression of thought.
Specifically, the Author reflects on whether the offence under art. 612-ter affects the freedoms pursuant to Article 15 and Article 21 of the Constitution. Indeed, the offender’s sole objective is to damage the victim’s moral identity and reputation. For this reason, we should not be misled by the fact that the conduct targeted in Article 612-ter may (exclusively) be implemented using means of communication designed for the transmission of thought. In fact, the Author believes that the constitutional foundation for art. 612-ter of the Italian Criminal Code is to be found in Articles 2, 3 and 13 of the Constitution (regarding the freedom of self-determination), while the freedom of correspondence and freedom of expression of thought are not restricted by the crime in question
Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide
The article analyses the issue of Internet access and digital divide, also considering Covid-19 health emergency. The Author acknowledges that Internet is now a fundamental prerequisite for exercising civil and political rights and for developing individual's personality. Therefore, retracing doctrinal orientations developed on Internet access, he believes that it should not be configured as a right but a mere functional instrument for exercising fundamental rights. Hence the need to shift the centre of gravity of the issue from the right to the instrument to the effectiveness of the right exercisable through the instrument. Therefore, without the need to include Internet access in the list of (fundamental) rights, it is argued that it must be subsumed in the context of the public service, and in particular in the universal service. This in fact would entail the undoubted advantage - with the Constitution unchanged - of not excluding any segment of the population from the Internet service (it would be better, from broadband connection). All this is also investigated from the visual angle of Covid-19 health emergency, which has sharpened digital divide and that made the intervention of the legislator necessary to better guarantee Internet access, since through the remote connection (and only through it) it was possible to exercise certain fundamental rights during the lockdown
The essential levels of environmental technical performance in the light of the National Recovery and Resilience Plan
The paper focuses on the essential levels of environmental technical performance, which – as they fall within the Essential Levels of Performance whose determination belongs to the exclusive legislation of the State pursuant to art. 117(2), letter m, of the Italian Constitution – must be guaranteed uniformly throughout the national territory. After having reconstructed the legislation and constitutional jurisprudence on the matter, we will ask ourselves what their function is andwhich subjects must proceed with their implementation. The impact of the essential levels of environmental technical performance will be analysed also in the light of the National Recovery and Resilience Plan
PNRR, regionalismo differenziato e livelli essenziali delle prestazioni: quali prospettive per la (duratura) attuazione dei LEP?
Il presente contributo si pone l’obiettivo di mettere in relazione il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» con i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e il regionalismo differenziato. In particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo e preso in considerazione la giurisprudenza costituzionale inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni
nell’ordinamento italiano, l’Autore approfondisce il tema relativo al rapporto tra LEP, PNRR e regionalismo differenziato così come declinato nella legge di bilancio 2022, che, tra l’altro, intende dare svolgimento al «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», e nella legge di bilancio 2023. Infine, anche alla luce del dibattito sul regionalismo differenziato e sulla previa determinazione dei LEP per la sua concreta attuazione, l’Autore si interroga sulla opportunità di aver previsto i Livelli Essenziali delle prestazioni, la cui definizione costituisce lo snodo per l’attuazione dello Stato sociale, all’interno del PNRR, strumento che – per sua stessa previsione – è destinato a esaurire i suoi effetti entro il 2026
L’indirizzo politico delle Camere e delle Regioni “differenziate” alla luce delle intese di cui all’art. 116,comma 3, Cost
Il contributo focalizza l’attenzione sul ruolo del Parlamento nel procedimento, contenuto nella legge n. 86 del 2024, di approvazione delle intese per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, si pone l’attenzione su come le Camere dovrebbero esprimere il loro indirizzo politico in una procedura che le relega in una posizione marginale. Ci si interrogherà, poi, su come, alla luce delle intese, si atteggerà a valle l’indirizzo politico delle Regioni ordinarie “differenziate”
La legislazione emergenziale per contrastare la pandemia da Covid-19 tra scienza e diritto: il ruolo del Comitato tecnico-scientifico
The paper aims to analyse the relationship between the opinions of the technical-scientific committee and the legislative measures adopted during the health emergency. In particular, it will be a question of understanding whether the opinions issued by the Technical-Scientific Committee on the epidemiological situation in Italy are to be considered recommendations which the Government and Parliament can comply with or whether, by reason of the body from which they emanate and its importance in the emergency management system, must be considered binding opinions to which the emergency legislator must adapt. Against the background of these questions, the question of the relationship between science and law arises: it is necessary to ask who, in general, is the ultimate decision-maker in political choices that have scientific parameters as their object. If it is true that the final acts of the decision-making processes concerning measures to combat Covid-19 are taken by Parliament, by the Government (by decree-laws or legislative decrees) or by the President of the Council of Ministers with his decrees, the fact that their content is (to a certain extent) strongly constrained, if not bound tout court, by scientific evidence can nevertheless be overlooked. Therefore, the role of the Technical-Scientific Committee must be understood in order to understand its role and its impact on emergency legislation
Governance della Rete, accesso a Internet e cybersicurezza. Profili costituzionali
Il presente lavoro di ricerca ha l’obiettivo di indagare, dal punto di vista del diritto costituzionale, da un lato i profili giuridici che, nel contesto internazionale ed europeo, connotano la governance della Rete; dall’altro, la natura giuridica dell’accesso a Internet nell’ordinamento giuridico italiano con i risvolti applicativi che da essa derivano.
Quindi, è stata presa in considerazione la fase “patologica” dell’accesso a Internet, quella, cioè, relativa ai rischi cui sono soggetti l’infrastruttura della Rete e i dati in essa immessi. È stato pertanto oggetto di approfondimento il tema della cybersicurezza, analizzata sotto la lente del diritto costituzionale
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate dai Sindaci nell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19
L’articolo analizza la tematica delle ordinanze sindacali adottate dai Sindaci nel corso della pandemia causata dal Covid-19. L’Autore, ripercorsi gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in merito alla compatibilità del potere di ordinanza con il principio di legalità, analizza la normativa che ha costituito la base per l’adozione delle ordinanze sindacali in tempo di pandemia (in particolare, il decreto-legge n. 6 del 2020, il decreto-legge n. 19 del 2020, il decreto-legge n. 76 del 2020) e la giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema. Quindi, dato conto dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 2020, l’Autore evidenzia che i Sindaci hanno spesso fatto un uso disinvolto del potere di ordinanza per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, anche ove il loro utilizzo non sia stato distorto, comunque è innegabile che la gestione dell’emergenza sia stata frazionata. Piuttosto – sostiene l’Autore – la normativa emergenziale, al fine di garantire la gestione unitaria dell’emergenza, avrebbe dovuto specificare che i provvedimenti dei Sindaci possono essere adottati a livello locale solo nel caso di lacune ordinamentali e comunque esclusivamente per dare esecuzione ai provvedimenti nazionali e regionali preposti a fronteggiare il dilagare del contagio. Tali considerazioni si impongono ove si consideri che tramite le ordinanze sindacali contingibili e urgenti di fatto vengono limitate libertà costituzionalmente garantite. Pertanto, affinché venga garantito l’equilibrio del sistema nell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione dal Covid-19, l’Autore ritiene necessario che il Sindaco non interferisca con le competenze degli altri poteri e contribuisca, assieme agli altri enti territoriali, nell’ambito delle prerogative attribuitegli dalla legge e nel rispetto del principio di leale collaborazione, alla fuoriuscita dalla situazione pandemica
Il divieto di istituire associazioni segrete al vaglio della giurisprudenza e il "circoscritto" concetto di segretezza nella legge n. 17 del 1982. Necessità di revisione?
Il contributo prende in considerazione, alla luce della giurisprudenza, i concetti di “segretezza” e di “interferenza” nella legge n. 17 del 1982, attuativa dell’art. 18 Cost. Ci si chiede, nello specifico, se il concetto di associazione segreta definito nella citata legge, che prevede che le associazioni segrete vietate siano soltanto quelle che al requisito della segretezza dell’organizzazione affiancano l’azione teleologicamente orientata alla creazione di un “contropotere” rispetto all’ordine costituito, risulti adeguato o se, invece, sia necessaria una sua modifica nel senso di estendere la nozione di associazione segreta vietata anche a quelle associazioni che non siano orientate a interferire sull’esercizio di pubbliche funzioni
Sapere tecnico-scientifico, discrezionalità politica e margini d'azione per le Corti
Lo scritto verte sul rapporto tra dato scientifico e discrezionalità legislativa, da un lato, e dato scientifico e margine d'azione per le Corti, dall'altro, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia
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