148 research outputs found
Benn McGrady. -Trade and Public Health. The WTO, Tobacco, Alcohol and Diet, 2011
Gradoni Lorenzo. Benn McGrady. -Trade and Public Health. The WTO, Tobacco, Alcohol and Diet, 2011. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°4,2012. pp. 1044-1046
Benn McGrady. -Trade and Public Health. The WTO, Tobacco, Alcohol and Diet, 2011
Gradoni Lorenzo. Benn McGrady. -Trade and Public Health. The WTO, Tobacco, Alcohol and Diet, 2011. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°4,2012. pp. 1044-1046
A proposito di un appello per Gaza lanciato da esperti di diritto internazionale
Nell'estate del 2014 sono stato invitato a firmare una dichiarazione intitolata «La Comunità Internazionale ponga fine alla punizione collettiva della popolazione civile nella Striscia di Gaza». Con questo documento prendono la parola «accademici e studiosi di diritto internazionale e penale, difensori dei diritti umani, giuristi e cittadini che credono fermamente nello stato di diritto». Ricevuta notizia dell’adesione di alcuni amici e colleghi, ero sul punto di unirmi a loro. Di primo acchito la denuncia mi è parsa condivisibile; poi qualcosa mi ha distolto dall’intento, inizialmente solo un dettaglio, che ha però innescato una fuga di cattivi pensieri. Non ho firmato. Perché vorrei poter credere – come sembrano fare i firmatari della dichiarazione – che esista in qualche luogo un diritto internazionale capace di arginare ciò che è «moralmente inaccettabile» (sono parole tratte dal documento), se solo fosse applicato secondo i dettami di una retta ragione giuridica di cui gli esperti della materia sarebbero i garanti. Credo tuttavia che il diritto internazionale, le sue norme, le architetture istituzionali e i processi decisionali che esso costituisce e disciplina, siano parte del problema molto più di quanto non possano contribuire alla ricerca di una soluzione
Systèmes juridiques internationaux: une esquisse
Cet article pose les jalons pour une théorie du droit international intersystémique, c'est-à-dire, du droit qui gouverne les relations entre systèmes de droit international publi
Gli obblighi erga omnes, l'idioma dell'egemone e la ricerca del diritto: ancora sull'intervento contro l'ISIS e oltre
Un breve scritto di Paolo Picone sull'intervento statunitense contro l'ISIS ha ispirato il triplice movente di questo saggio. Il primo consiste nell'accennare a un quadro interpretativo diverso – e forse, per certi versi, più realistico e desolante... – rispetto a quello costruito da Picone attorno al concetto di obblighi erga omnes. Il secondo obiettivo è mettere a fuoco la radice del conflitto che persiste tra la teoria piconiana sugli obblighi erga omnes, o meglio tra le conclusioni che Picone ne deduce sul versante della regolamentazione dell'uso della forza, e le tesi che, in materia, risultano ancora oggi prevalenti (in Italia e non solo). Su questa base cercherò di dimostrare che l'impostazione piconiana – un peculiare impasto di realismo e razionalismo – costituisce, a differenza delle ricostruzioni comunemente accettate, il nucleo di un programma di ricerca fecondo
Corte costituzionale italiana e Corte internazionale di giustizia in rotta di collisione sull’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile
Con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, tra la Corte costituzionale italiane e la Corte internazionale di giustizia si è instaurato un grave dissidio. I due “Palazzi”, per quanto apparentemente immobili, poiché saldamente incardinati nei rispettivi ordinamenti di riferimento, sono in rotta di collisione (ve ne sono di galleggianti), se non altro perché la Consulta, in sostanza, ha ingiunto agli organi dello Stato italiano di disobbedire alla Corte internazionale. Se perciò la Germania, che non sembra intenzionata a rinunciare all’esercizio dei diritti che la sentenza del 3 febbraio 2012 le riconosce (si veda qui), decidesse di riaprire il contenzioso all’Aja, la Corte internazionale di giustizia potrà compiere una manovra utile a evitare lo scontro: questa la tesi principale che provo a difendere in questo scritto. Tra le molte questioni che la sentenza solleva, se ne affrontano qui due soltanto. Si tratta di due punti non strettamente connessi, se non nel senso che il primo, che permette di saggiare la prospettiva rigorosamente dualista (o pluralista) nella quale si muove la Corte costituzionale, evocando così il tema della “chiusura” dell’ordinamento interno rispetto a valori normativi allogeni, può servire da preludio al secondo, che ruota attorno alla pratica dei “controlimiti” o “Solange”, intesa come una classe particolare di mosse compiute sullo scacchiere dei rapporti tra sistemi allo scopo di incrementare il livello della tutela dei diritti individuali offerta dai sistemi giuridici interagenti
Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana
Queste le principali tesi difese nell'articolo. Con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale, pur non ammettendolo, ha espresso un giudizio non riconducibile ai quattro tipi canonici di giudizio costituzionale. In particolare, non si può dire che abbia compiuto un sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost. Tale giudizio, qui denominato «giudizio del quinto tipo», verte sull’operatività, rispetto a una norma consuetudinaria internazionale n, del rinvio mobile previsto dall’art. 10, 1° co., Cost. Il rinvio è operativo se e solo se n è compatibile con i principi fondamentali della Costituzione. La Corte costituzionale è competente a esprimere giudizi del quinto tipo. Il fondamento di tale competenza varia a seconda della questione che il giudice remittente le sottopone. Quando la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una legge o di un atto avente forza di legge con l’art. 10, 1° co., Cost., la sua competenza a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento nell’art. 134 Cost. La Corte, mediante tale giudizio, altro non fa che risolvere una questione preliminare all’esercizio del sindacato di legittimità costituzionale. Quando, come nel caso di specie, il giudice a quo ipotizza esclusivamente l’esistenza di un conflitto tra consuetudine internazionale e principi fondamentali della Costituzione – e si fuoriesce pertanto dal perimetro dell’art. 134 Cost. – la competenza della Corte costituzionale a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento in una norma costituzionale inespressa
Gaza e la lotta per il diritto internazionale
Una replica alle risposte al mio "A proposito di un appello per Gaza lanciato da esperti di diritto internazionale". Una breve riflessione sui costrutti psicologici e identitari – e di riflesso teorici – all’origine del successo dell'appello che non ho sottoscritto e della “chiusura comunitaria” manifestata da alcuni firmatari di fronte alla mia critica
Un giudizio mostruoso. Nuove istantanee della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana
Una replica alle risposte alle tesi formulare nei miei due precedenti scritti sulla sentenza n. 238 del 2014. Il meccanismo automatico di adattamento ideato da Perassi, coniugato con la dottrina dei controlimiti – e con l’esigenza di procedere a un controllo di costituzionalità accentrato – spinge inevitabilmente la Corte a eccedere o a deformare i limiti dell’art. 134 Cost., e a formulare "giudizi del quinto tipo". Lo scritto contiene inoltre un'analisi dettagliata del bilanciamento compiuto dalla Corte costituzionale, rivelando così alcuni aspetti meno evidenti della sentenza, in particolare sul modo in cui la Corte intende la norma internazionale in materia di immunità
Introduzione: fuga dal diritto internazionale (e ritorno)
L'introduzione al volume curato dall'autore e da Lorenzo Gradoni ripercorre le principali tappe che hanno portato al parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo e si interroga sul significato complessivo del parere reso nel luglio 2010
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