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Faces and Places in Fashion: Eva Jeanbart-Lorenzotti
Part presentation, part Q&A, FIT's "Faces & Places in Fashion" lecture series is an opportunity to connect students and the public alike to the pulse of the fashion industry in an open and conversational setting.CEO and founder of Vivre, Inc. Ms. Jeanbart-Lorenzotti describes how she developed her company as a high-end, luxury online catalog service, emphasizing how she selected a very specific demographic profile for her customer. She also provides advice for qualities that are necessary to succeed in fashion merchandising
Faces and Places in Fashion: Eva Lorenzotti, founder/CEO Vivre, Inc.
Part presentation, part Q&A, FIT's "Faces & Places in Fashion" lecture series is an opportunity to connect students and the public alike to the pulse of the fashion industry in an open and conversational setting.Ms. Lorenzotti describes her career in the luxury direct marketing catalog industry, emphasizing how her persistence in pursuing contacts and merchandisers paid off. She explains how her publication Vivre is part of the "magalog" phenomenon.Introduced by Alice Papazian
Faces and Places in Fashion: Eva Jeanbart-Lorenzotti
Part presentation, part Q&A, FIT's "Faces & Places in Fashion" lecture series is an opportunity to connect students and the public alike to the pulse of the fashion industry in an open and conversational setting.CEO and founder of Vivre, Inc. Ms. Jeanbart-Lorenzotti explains how the current climate of economic uncertainty creates an environment for challenge and opportunity. She argues that there is an excess of products but there is always an opportunity to chang consumer behavior. She goes on to describe how she developed her company as a high-end, luxury online catalog service, emphasizing how she selected a very specific demographic profile for her customer. She also provides advice for qualities that are necessary to succeed in fashion merchandising.Introduced by Alice Papazian
Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali
Fabrizio Lorenzotti: Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali, in Le Corti Marchigiane, 2005
La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 2005, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge urbanistica della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani urbanistici attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).
Secondo la Corte, l’art. 24, comma 2, della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i Comuni devono esprimersi.
Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione.
Pertanto, la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata.
Il lavoro esamina gli effetti della sentenza della Corte sui piani adottati o addirittura approvati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, tenendo presenti le seguenti situazioni: a) i piani attuativi approvati definitivamente dai Comuni, per i quali l’obbligo di trasmissione alla Regione (o alla Provincia delegata) non sussiste, trattandosi di procedimenti di approvazione già conclusi; b) i piani adottati prima di tale data, ma approvati successivamente, che devono essere immediatamente trasmessi alla Regione (o alla Provincia delegata); c) i piani adottati, ma non ancora approvati, per i quali vanno trasmesse immediatamente le delibere di adozione; d) i piani che sono da adottare successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, che devono essere trasmessi dopo l’adozione e contestualmente depositati a libera visione nella segreteria comunale.
In relazione alle quattro situazioni, la questione di fondo riguarda i rapporti ancora in corso ed i rapporti esauriti al momento della pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale.
Assume al riguardo un ruolo di primo piano l’art. 136 Cost. e la funzione interpretativa, sia pure parziale, svolta, a tal proposito, dall’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone: ‘Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione’.
Vengono anche esaminate le sentenze con cui la stessa Corte costituzionale si è occupata più volte degli effetti delle proprie decisioni che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una o più norme di legge o di atti aventi forza di legge, nonché le posizioni assunte dalla dottrina.
Sotto altro aspetto, nella parte finale, viene sottoposta a critica la sentenza n. 343/2005, perché ormai, da anni, i piani territoriali regionali e i piani di coordinamento delle Province sono in grado di orientare e coordinare (ex ante), fin dalla prima elaborazione, la formazione dei piani urbanistici comunali, compresi gli strumenti urbanistici attuativi, rendendo meno incisivo il loro controllo ex post
Marche e Umbria tra gestione del territorio e interventi per il terremoto
Fabrizio Lorenzotti: Marche e Umbria tra gestione del territorio e interventi per il terremoto, in Poteri regionali ed urbanistica comunale, Atti del 7° Conv. Naz. AIDU, Lecce 19-20 nov. 2004, Giuffrè, Milano, 2005, a cura di Ferrari, Portaluri e Sticchi Damiani.
Il lavoro è diviso in quattro parti: le prime due esaminano il quadro degli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali, rispettivamente, della Regione Marche e della Regione Umbria; la terza parte esamina un particolare tipo di strumenti, i programmi di recupero, utilizzati dalle due Regioni per la ricostruzione post sisma del 1997; la quarta parte contiene le valutazioni conclusive sul funzionamento degli strumenti urbanistici nelle due Regioni.
Nella prima parte, assume un rilievo determinante la legge urbanistica regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34, caratterizzata da una stretta connessione tra urbanistica e tutela del paesaggio, dalla semplificazione dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici, dall’attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia. Il sistema della pianificazione territoriale è composto da quattro tipi di piani: i primi due, di competenza regionale, sono il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme di tutela del territorio e il piano di inquadramento territoriale (PIT), contenente il disegno generale delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico e sociale; il terzo tipo di piano è costituito dai piani territoriali di coordinamento (PTC), di competenza delle Province, quali strumenti di indirizzo generale per l’assetto del territorio; il quarto elemento del sistema è dato dai piani regolatori generali (PRG) dei Comuni. Sotto quest’aspetto, la legge regionale ha voluto superare la precedente suddivisione degli strumenti urbanistici generali comunali in piani regolatori e programmi di fabbricazione, imponendo l’unico modello del PRG obbligatoriamente adeguato al PPAR.
Vengono anche esaminate le prospettive di riforma di questa legislazione, basate sulla introduzione del principio di copianificazione tra Regione ed enti locali delle scelte fondamentali contenute negli strumenti di governo del territorio; sull’attuazione del principio di sussidiarietà con l’attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni amministrative non espressamente demandate dalle leggi, per ragioni di differenziazione e adeguatezza, a Province e Regione; sull’articolazione in tre parti del PRG: un piano strutturale contenente programmi ed indirizzi generali, un piano comunale operativo, con disposizioni di dettaglio, di durata quinquennale, un regolamento urbanistico-edilizio, riguardante gli interventi diretti al recupero dell’edilizia esistente. Le previsioni della pianificazione, al fine di conseguire l’equo trattamento dei proprietari dei suoli interessati dalle trasformazioni nonché la complessiva riqualificazione del territorio, sono attuate sulla base di criteri di perequazione e di compensazione stabiliti dai piani regolatori, parte strutturale.
Nella seconda parte, viene esaminato il sistema di pianificazione della Regione Umbria, costituito dal piano urbanistico territoriale (PUT) - che persegue l’obiettivo di uno sviluppo compatibile con i caratteri ambientali, insediativi, culturali, economici e sociali della Regione -, dal piano territoriale di coordinamento delle Province e dai piani regolatori generali comunali. Un elemento caratterizzante tutto il sistema è la cooperazione interistituzionale tra i diversi soggetti responsabili per il governo del territorio, che utilizza ampiamente i moduli negoziali: intese, accordi e contratti d’area tra le istituzioni.
Per quanto riguarda le prospettive di riforma, vengono esaminati: la possibilità per i Comuni di proporre modifiche direttamente incidenti sui piani sovracomunali; la facoltà per i soggetti privati di proporre, in fase di formazione dei PRG, iniziative di rilevante interesse per la comunità locale; l’introduzione di criteri di perequazione dei diritti edificatori e di forme di premialità degli indici edificatori per gli interventi di riqualificazione urbana.
Nella parte terza, dedicata agli strumenti urbanistici per la ricostruzione post sisma, viene esaminata la strategia di intervento basata, a differenza di quanto accaduto in altre parti del territorio nazionale, su pochissime leggi, a struttura molto semplice, che hanno stabilito i principi e le regole fondamentali senza invadere, con troppi dettagli, il campo da riservare all’attività amministrativa.
La quarta parte si occupa delle valutazioni: una importante differenza tra le due Regioni sta nel fatto che l’Umbria ha maggiormente sviluppato le procedure di copianificazione tra Regione ed enti locali, mentre le Marche ancora si caratterizzano per una pianificazione a cascata, che dal livello territoriale maggiore discende verso i livelli di minore dimensione
Il testo unico e la potestà regolamentare comunale
Il testo unico dell'edilizia costituisce per molti aspetti il nuovo nucleo essenziale dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo regionali : dalle disposizioni sugli interventi edilizi allo sportello unico, dai titoli abilitativi e dal certificato di agibilità e relativi procedimenti alla discipline del contributo di costruzione, dell'attività edilizia ammessa in assenza di pianificazione urbanistica, della vigilanza e conseguenti sanzioni fino alla dettagliata normativa tecnica che occupa l'intera parte seconda.
La normativa statale in passato era intervenuta più volte, spesso in maniera frammentaria e disorganica, sugli argomenti appena menzionati, tuttavia, ora, la loro riproposizione e riorganizzazione in un testo unico e l'incisività delle innovazioni (soprattutto di quelle contenute nella parte prima) hanno un impatto tale che sicuramente bisognerà porre mano a profonde modificazioni dei regolamenti edilizi comunali e dei regolamenti edilizi tipo re-gionali.
Il testo unico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 e le sue disposizioni entrano in vigore (art. 138) a partire dal primo gennaio 2002. Per effetto della differenza di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore, la sua operatività, paradossalmente viene a verificarsi quando già è efficace la complessa revisione costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Con stretto rigore potrebbe sostenersi che la diffusa e dettagliata disciplina da parte dello Stato, mediante un testo unico innovativo contenente sia norme di tipo legislativo sia norme di tipo regolamentare, si pone in contrasto con il nuovo assetto di competenze legi-slative, regolamentari e amministrative contenuto nella Costituzione.
In questa sede il tema può essere soltanto accennato, essendo oggetto di altre relazioni, però non può passare inosservato che il governo del territorio non ricade nella legislazione esclusiva dello Stato, ma (art. 117, comma 3, Cost.) è materia di legislazione concorrente per la quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre (art. 117, comma 6, Cost.), la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Infine (in base al medesimo comma 6) i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Tuttavia, occorre anche considerare che il testo unico ha il pregio di riaccorpare in un solo corpo normativo discipline altrimenti eccessivamente frammentate, quindi può costituire un utile elemento di partenza omogeneo sul quale esercitare la potestà legislativa e regolamentare regionale e la potestà regolamentare comunale
Strutture semplici, strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale
1. La legge 833 del 1978 non prevedeva le strutture semplici e complesse. – 2. Anche la versione originaria del decreto legislativo n. 502 del 1992 non si occupava delle strutture semplici e complesse. – 3. I dirigenti del ruolo sanitario secondo la versione originaria del decreto legislativo n. 502 del 1992. – 4. Il decreto legislativo n. 229 del 1999 introduce le strutture semplici e complesse. – 5. L’istituzione delle strutture semplici e complesse è strettamente collegata al processo di trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende. – 6. L’organiz- zazione dipartimentale delle attività delle aziende sanitarie. – 7. Il decreto legislativo n. 229 del 1999 e la riforma della dirigenza del ruolo sanitario. – 8. Precarie definizioni e indicazioni per le strutture semplici e complesse. – 9. Mutamenti nominalistici in attesa di più incisivi provvedimenti. – 10. Gli standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse. – 11. La Spending review bis: riduzione dei posti letto ospedalieri e delle strutture complesse. – 12. Le strutture complesse nel Patto per la salute 2014-2016. – 13. L’ulteriore diradamento delle strutture semplici e complesse: il decreto n. 70 del 2015. – 14. La Conferenza Stato-Regioni del 2 luglio 2015 e l’intesa sulle misure per la razionalizzazione e l’efficienza della spesa per il Servizio sanitario nazionale. – 15. Uno sguardo d’insieme
L’autorizzazione all’apertura delle cave
Negli anni '70, parallelamente al concreto avvio dell'esperienza delle Regioni a statu-to ordinario, comincia a diffondersi, da un lato tra le Regioni stesse, dall'altro lato in dottri-na, la convinzione della necessità di raccordare l'esercizio delle cave all'interesse generale alla difesa e sistemazione dell'ambiente e del paesaggio e di modificare conseguentemente il quadro della normativa in materia. In particolare, emerge la soluzione di subordinare l'e-sercizio dell'attività estrattiva o ad una concessione o ad un'autorizzazione, da rilasciare in conformità alle indicazioni fornite dagli atti di programmazione e di pianificazione.
Sullo specifico interrogativo, se debba rilasciarsi concessione o autorizzazione, alcu-ni autori osservano che lo schema della concessione, in quanto implica l'esigenza di un in-tenso sfruttamento delle risorse economiche, comporta una minore attenzione per i valori ambientali mentre, al fine di ottenere il rispetto delle norme di pianificazione urbanistica e l'inserimento dell'attività di coltivazione ed estrazione nella più vasta programmazione e-conomica regionale, appare più idoneo lo schema dell'autorizzazione.
Il regime autorizzatorio, anche se implica dei limiti ai poteri di iniziativa economica ed al contenuto del diritto di proprietà, trae la sua legittimità dalla stessa "ratio legis" e-spressa negli artt. 41 e 42 della Costituzione. In tale contesto, vengono criticati gli orien-tamenti giurisprudenziali in tema di autorizzazione all'attività estrattiva che mirano ad av-vantaggiare le iniziative imprenditoriali rispetto alle esigenze di programmazione prospet-tate dalle Regioni, nelle quali viene ravvisata l'espressione del pubblico interesse.
Alla necessità dell'autorizzazione si giunge anche per un'altra via: viene posto in di-scussione il tradizionale principio della disponibilità della cava da parte del proprietario del suolo, considerata il frutto di una concezione incentrata sull'attività produttiva, rispetto alla quale prevalgono il riconoscimento della funzione sociale della proprietà nonché del valore ambientale quale bene pubblico da tutelare.
All'esito di questo dibattito, l'autorizzazione regionale per le cave nasce connaturata alla pianificazione: così le leggi regionali Friuli Venezia Giulia n. 42/1974, Veneto n. 36/1975 e Lombardia n. 92/1975, prevedono l'assoggettamento ad autorizzazione dell'atti-vità estrattiva.
Invece, fatta eccezione per la legge 29 novembre 1971, n. 1097 ("Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euga-nei"), non esistevano norme statali che consentissero il controllo delle cave sotto il profilo territoriale o ambientale.
Sulla scia delle sopra indicate leggi regionali, in pochi anni, in materia di cave, le Regioni danno vita ad un "diritto uniforme", caratterizzato dal regime autorizzatorio inteso a realizzare la preminenza delle esigenze di pianificazione territoriale e della tutela del-l'ambiente naturale.
Negli anni '80, si sviluppa ulteriormente il tema della necessaria autorizzazione am-ministrativa per l'esercizio dell'attività di cava. La Corte costituzionale, con la sentenza 7/1982, afferma l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale in base al quale l'attività estrattiva deve essere sottoposta ad autorizzazione amministrativa.
Altra dibattuta questione è quella, se oltre all'autorizzazione per l'attività estrattiva per l'esercizio della cava sia necessario un titolo abilitativo edilizio.
Parte della giurisprudenza e della dottrina si esprimono decisamente in tal senso. Sul versante opposto, notevole parte della giurisprudenza, così notevole da poter essere defini-ta predominante, afferma che non è assoggettabile a concessione edilizia l'attività di cava, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale orientamento non mancano sostegni da parte della dottrina.
Particolarmente importante risulta la sentenza della Cassazione, a sezioni unite, 18 giugno 1993, in forza della quale l'attività di apertura e di coltivazione di cave, che deve essere autorizzata dalla Regione (o dall'ente da questa delegato), non richiede anche il rila-scio della concessione edilizia.
A conclusione di anni di intenso dibattito, pare proprio che per l'esercizio di cava sia necessaria soltanto l'autorizzazione prevista dalle leggi regionali e non la concessione edi-lizia. Quest'ultima va ritenuta indispensabile soltanto per realizzare eventuali costruzioni nell'area di cava, ma non al fine di esercitare l'attività estrattiva.
L'autorizzazione all'attività di cava interviene alla fine di un complesso procedimento nel corso del quale sono, per l'appunto, valutati gli interessi pubblici di programmazione e pianificazione e di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente
L.R. 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2010, n. 19: “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, c.d. Piano casa regionale.
La legge Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, ha ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". La Legge, conosciuta con l’improprio appellativo di “Piano Casa”, costituisce l’attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica.
La legge è principalmente rivolta a regolare l’attività edilizia per l’ampliamento o per la demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti, in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, con il fine chiaramente enucleato di migliorare il comportamento degli edifici dal punto di vista antisismico nonché aumentarne il rendimento energetico
La legge regionale Marche n. 35/2013: soppressione delle Comunità montane e nascita delle Unioni montane
Con la istituzione delle Unioni montane evaporano gli ambiziosi obbiettivi che dovevano conseguire le Comunità montane: programmi di sviluppo e piani territoriali dei territori montani, una politica generale di riequilibrio economico e sociale della montagna, superamento degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale; difesa del suolo e protezione della natura; opere pubbliche e di bonifica montana, infrastrutture e servizi civili nelle aree montane.
Inoltre, la soppressione delle Comunità montane avviene con meccanismi contorti, di entrata e uscita dei Comuni (dentro e fuori le nuove Unioni montane), che costeranno tempo e danaro.
Le nuove Unioni sono per loro stessa natura di piccolissime dimensioni e, quindi, del tutto inadeguate a gestire funzioni di area vasta e a risolvere i relativi gravi problemi.
Una scelta più semplice, che la legge regionale non ha voluto predisporre e che avrebbe risolto invece parecchi problemi, consisteva e consiste nel trasformare automaticamente le Comunità montane (già riordinate con la L.R. n. 18/2008 e successive modificazioni), in Unioni montane, senza dar luogo a rapporti successori, mantenendo le funzioni già svolte e aggiungendo sia l’esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali sia nuove funzioni: di recupero e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale; di realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici; di ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni; di bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate
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