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    Osservazioni a: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ord.29 maggio 2008 n. 489

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    Commento all'ordinanza con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato q.l.c. (poi decisa dalla Corte con sent. 259 del 2009) relativa agli artt. 23 e 87 del t.u. 361 del 1957 per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale in riferimento al diritto a candidarsi alle elezioni politiche, proponendo una lettura restrittiva dell'art. 66 Cost

    Segnalazione relativa a "Sentenza Tribunale di Roma, Sez. I civile, 16 dicembre 2006"

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    Con la decisione segnalata il Tribunale di Roma dichiarò l’inammissibilità del ricorso ex artt. 669-ter e 700 cpc che era stato proposto dal Sig. Piergiorgio Welby nei confronti dei sanitari che lo avevano in cura al fine di ottenere la immediata cessazione sulla propria persona dell’attività di ventilazione artificiale che assicurava la sua sopravvivenza. La sentenza presenta vari profili di rilievo costituzionale: il rapporto tra diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria anche in riferimento alla nozione costituzionale di dignità umana; i limiti dell’interpretazione adeguatrice; le condizioni di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di una procedura d’urgenza

    Nota redazionale a : ord. Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 158

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    La scheda, facendo riferimenti anche alla dottrina, menziona le decisioni processuali in cui è stata dichiarata l’inammissibilità di questione sollevata in sede di rinvio in ordine a norma già applicata (o che avrebbe dovuto essere applicata) in sede di giudizio di cassazione e non più applicabile nel processo a quo perché esulante da quella cui inerisce il punto di diritto fissato dalla Cassazione (o comunque perché trattasi di norma applicabile in una fase processuale anteriore rispetto al giudizio a quo). Si affronta inoltre il tema dell’ ammissibilità delle questioni relative a norma che impone ad un giudice di conformarsi al decisum di altro giudice, e quello dell’ammissibilità delle questioni sollevate in sede di giudizio di rinvio, nonché la questione relativa alla compatibilità del vincolo del giudice di merito al punto di diritto della Cassazione, o comunque al decisum delle Sezioni Unite, con il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge. Infine, si menzionano i precedenti della Corte in ordine al rilievo che assumono le preclusioni maturate nel giudizio a quo ai fini della rilevanza della q.l.c

    Quando l’eguaglianza non sopravvive all’ordalia: il finanziamento del trasporto pubblico locale nella sent. n. 133 del 2024

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    La sentenza n. 133 del 2024 conferma la giurisprudenza che rende quasi impossibile per le Regioni far valere il principio di corrispondenza tra risorse e funzioni di cui all’art. 119 comma 4 Cost. Il commento sottolinea le ricadute negative di tale orientamento sull’uniforme godimento dei diritti civili e sociali in tutto il territorio, con particolare riguardo ai diritti la cui effettività dipende dai servizi di trasporto pubblico locale.Ruling no. 133 of 2024 confirms the jurisprudence which makes it almost impossible for the Italian Regions to enforce the principle of correspondence between resources and functions pursuant to art. 119 paragraph 4 of the Constitution. The comment underlines the negative consequences of this orientation on the uniform enjoyment of civil and social rights throughout the territory, with particular regard to rights whose effectiveness depends on local public transport services

    Il Tar innanzi alla autodichia del Senato sugli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Osservazioni a prima lettura della sentenza TAR Lazio Roma, Sez. I, 24 maggio 2007, n. 4784

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    La pronuncia si segnala sia per l’adesione all’orientamento – molto criticato in dottrina e altalenante nella giurisprudenza delle sezioni dello stesso Tar – in forza del quale i regolamenti minori delle Camere avrebbero lo stesso regime dei rispettivi Regolamenti generali, sia per l’acritica applicazione di norme che espandendo l’autodichia al settore degli appalti e, in generale, ai rapporti esterni iure privatorum dei due organi costituzionali, contrastano con il diritto comunitario, come si evince da una sentenza del Consiglio di Stato adottata circa un mese dopo (Sez.IV, 8 giugno 2007 n. 3008

    Nota redazionale a: Corte costituzionale, sent. 7 febbraio 2000, n. 39

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    La scheda, facendo riferimenti anche alla dottrina, indica i precedenti relativi ai requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza del quesito nel referendum abrogativo, con particolare attenzione al carattere funzionale dell’omogeneità quale presupposto dell’univocità rispetto alla necessaria chiarezza del quesito stesso. Inoltre vengono in rilievo l’idoneità e l’adeguatezza al fine di valorizzare l’univocità del quesito, nonché la differenza tra intento dei promotori e contenuto oggettivo delle abrogazioni proposte

    Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti vs. giusto processo, precettività della Costituzione e primato del diritto comunitario

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    Il saggio si occupa della riforma dell’art. 12 del Regolamento generale della Camera dei Deputati avvenuta nel 1998 - cui seguì nel 1999 l’adozione di un regolamento minore attuativo – con la quale l’autodichia della Camera - già esistente in relazione agli atti di amministrazione concernenti il rapporto di impiego con quest’ultima – venne estesa a tutti gli altri atti di amministrazione e quindi ai rapporti della Camera con soggetti terzi non solo rispetto all’organo costituzionale, ma anche al suo apparato burocratico. In tal guisa, tutte le controversie relative a tali atti, ivi compresi quelli inerenti la stipula e l’esecuzione di contratti, come ad es. gli appalti di lavori, forniture e servizi, sono state devolute in via esclusiva agli organi appositamente istituiti dal suddetto regolamento minore, e quindi, in ultima istanza, all’Ufficio di Presidenza della Camera, ossia ad una delle parti in causa. Una volta argomentata - sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina relativa ai tratti morfologici della giurisdizione -la natura non giurisdizionale del sistema di tutela così istituito e con ciò la patente violazione del principio supremo recato dagli artt. 24, 113 e 111 Cost., si procede analizzando le vie attraverso le quali è possibile eliminare questo cono d’ombra nello Stato di diritto. La prima potrebbe derivare dalla giurisprudenza costituzionale sulle prerogative delle Camere, che negli ultimi anni offre non pochi spunti per tentare – dopo quindici anni di inerzia dei giudici comuni – di provocare l’overruling della nota sent. n. 154 del 1985 con cui fu sancita la preclusione del sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari; senza contare la possibilità di accedere al giudice delle leggi perlomeno in sede di conflitto di attribuzioni. La seconda deriva dalla giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento nazionale e Comunità Europee, in nome della quale i giudici comuni dovrebbero semplicemente disapplicare le norme parlamentari nell’ambito di controversie relative ad atti di amministrazione della Camera incidenti su situazioni giuridiche soggettive fondate sul diritto comunitario

    Il diritto di voto dopo la conquista della "zona franca"

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    Il contributo verte sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e, in particolare, sull’accoglimento della questione di legittimità riguardante il premio di maggioranza per la Camera dei deputati che era previsto dalla legge elettorale nazionale. In particolare, insistendo sui motivi dell’ inestricabile intreccio tra profilo processuale e profilo sostanziale che caratterizza la suddetta questione, l’analisi si concentra sulle implicazioni della decisione in ordine al contenuto della situazione giuridica soggettiva garantita dall’art.48 Cost. In quest’ottica, anche alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale, si sottolinea la portata storica della decisione che, conferendo nuovo spessore alla traduzione individuale del principio rappresentativo, ridefinisce il rapporto tra principio di eguaglianza e diritto di voto

    La riforma costituzionale all’esame del Senato

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    L’articolo analizza il rapporto tra il nuovo disegno di autonomia regionale delineato dal progetto di riforma costituzionale (nel testo risultante dalle modifiche introdotte alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015, ossia il d.d.l. cost. AC 2613 e abb.) e il principio unitario di cui all’art.5 Cost. Da un lato, si osserva il cospicuo aumento delle potestà e degli strumenti tutorio-sanzionatori dello Stato, fermi restando gli aspetti del progetto che strutturalmente impediscono alla seconda camera ivi prefigurata di compensare - sul fronte della partecipazione alle decisioni centrali - la drastica riduzione delle competenze regionali. Dall’altro, si analizzano le previsioni del progetto relative al coordinamento della finanza pubblica, ponendole in relazione alla più recente evoluzione legislativa in questa materia (e alla correlata vicenda dei piani di rientro dei disavanzi sanitari). Infine, inquadrando l’assetto complessivo della riforma nel contesto delle scelte politiche già operate in nome della crisi economica, si mettono in luce i rischi per la tenuta dello Stato sociale e democratico-pluralista posti a fondamento del principio unitario

    Finalmente sancita l’immediata impugnabilità degli atti preliminari alle elezioni locali e regionali

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    Il contributo esamina le nuove previsioni del codice del processo amministrativo in materia di contenzioso pre-elettorale e di azione popolare alla luce della sent. C.cost. n. 236 del 2010 che ha sancito il nesso indefettibile tra la tutela giurisdizionale piena ed effettiva dei diritti elettorali ed il principio democratic
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